CHIARIMENTI APPLICAZIONE NORMATIVE

Autore
BIAGINIF

Si formula il seguente quesito al fine di sfruttare la capacità addizionale derivante dalla norma degli
articoli 26 e 27 del piano operativo, che consentono appunto l’addizione o l’aggiunta agli edifici esistenti,
delle seguenti quantità:
- del 20% della superficie edificata esistente (Se)
- di un ulteriore volume aggiuntivo pari al 20% del volume dell’edificio principale, compresa la
demolizione di eventuali volumi secondari, facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro
ricostruzione, anche in diversa, collocazione all’interno del resede di riferimento
In termini numerici è consentita l’edificabilità massima di:
mq. 70,00 di superficie edificabile (Se)
mq. 70,00 di supericie accessoria (Snr)
pari ad una superficie coperta di mq. 140,00 (Sc)
La definizione di addizione, che nel caso dell’art. 28 viene associata all’obbligo condizionale, “tramite
sopraelevazione o ampliamento in orizzontale”, sembra non finalizzata alla generica definizione di
ampliamento, poiché l’aggiunta/addizione ad un edificio, potrebbe essere di varia natura, di un altro
edificio, di un locale, di un interrato, di una superfetazione, ecc.
Per cui, a fronte della fattibile creazione di nuovi corpi, sia in aggiunta all’edificio principale che a quelli
secondari costituenti superficie edificabile e alla realizzazione di nuovi edifici accessari nelle corti
pertinenziali dell’edificato esistente, sembrano esservi anche le seguneti modalità:
- (Se) sfruttando i corpi esistenti separati dall’edificio principale, attraverso l’utilizzazione e la
trasformazione degli stessi. (considerato che comunque è prevista la creazione di nuovi accessori separati nell’area di
pertinenza)
- (Se) in alternativa/al posto della superficie accessoria ammessa dalle normative citate. (anziché fare aggiunte
all’edificio principale ed un manufatto nuovo pertinenziale, realizzarne solamente il manufatto pertinenziale sfruttando la superficie
edificabile disponibile)
Quanto sopra fermo restando i limiti quantitativi derivanti dalla norma e gli eventuali vincoli di
utilizzazione ivi previsti.

Commenti

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Ultima modifica
07/09/2022 - 10:47
Il quesito posto dal tecnico pone una serie di legittimi interrogativi ed ha richiesto un approfondimento anche alla luce delle interpretazioni, generalmente uniformi, date sul territorio regionale dopo l'entra in vigore della LRT 65/2014.
Si specifica in termini generali, a tale proposito, che il termine addizione si intende il volume che viene aggiunto alla sagoma edilizia esistente anche, ovviamente, nel caso di demolizione e ricostruzione.
A ciò si aggiunge la "ratio" della norma del PO, che, in recepimento di un'indicazione regionale, ha ritenuto opportuno prevedere le addizioni volumetriche in quasi tutte le classi di edifici con lo scopo di avere , a regime, una norma che andasse a sostituire il cosiddetto Piano Casa, all'epoca dell'adozione del POC in scadenza ( scadenza comunque ad oggi prevista al 31.12.2022).
Per i due motivi sopraesposti non si ritiene ammissibile la realizzazione dell'addizione prevista dal POC, in un edificio "staccato" ancorché nel resede del fabbricato principale come è, al contrario, ammesso per i vani accessori nelle categorie di edifici ove questi sono previsti.
Non si ritiene neanche praticabile la realizzazione della SE "staccata" in luogo dei locali accessori nel resede.
Diversa invece la situazione di realizzare l'addizione volumetrica (SE) in aggiunta a locali accessori esistenti nel resede del fabbricato. In tal caso potrebbe essere valutata la situazione nell'ambito di una riqualificazione urbanistica del lotto ( demolizione elementi incongrui, utilizzo di bioedilizia etc ) . Tale valutazione dovrà comprendere quindi un progetto unitario che illustri tutti gli edifici presenti sul lotto e l'inserimento dell'addizione nel rispetto di tutti gli altri parametri previsti dal POC e dalle altre norme vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio.