VALIDITA' NORME DI SALVAGUARDIA P.O.

Autore
ANTONINO MIRAGLIA

VISTO L'ART. 6 DEL P.O. ADOTTATO IL 9/04/2019, CHE NEL PARTICOLARE AL COMMA 1 RECITA QUANTO SEGUE:

"fino all’efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l’Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo."

CON LA PRESENTE, CONSIDERATO CHE AD OGGI I TRE ANNI DALL'ADOZIONE SONO TRASCORSI SONO A CHIEDERE, QUALE SI LA NORMA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER LA REDAZIONE DI NUOVI PROGETTI.

CORDIALI SALUTI 

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Ultima modifica
27/05/2022 - 11:28
E’ noto che in presenza di uno strumento urbanistico adottato (cioè deliberato per la prima volta dal Consiglio comunale), scattano le misure di salvaguardia di cui all’articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (oggi articolo 12, comma 3, del Testo Unico per l’edilizia approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 ed art. 103 della LRT n. 65 del 2014 ), in forza delle quali il Comune deve sospendere ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire che siano in contrasto con lo strumento urbanistico adottato.
Decorsi i termini indicati nel quesito , mutuati dal DPR 380/2001 e dalla LRT 65/2014, si deve rispettare la disciplina del Regolamento Urbanistico vigente.
Le previsioni del PO adottato, in contrasto con il Regolamento Urbanistico non potranno infatti trovare attuazione fino a che il nuovo strumento urbanistico sia diventato efficace.
Le norme da prendere in considerazione sono quindi quelle conformi al Regolamento Urbanistico.

Tenuto di conto dell'imminente approvazione definitiva del Piano Operativo in caso di dubbio si invita ad attendere l'efficacia dello stesso.