recupero sottotetti

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buonasera,  il presente quesito viene posto a seguito di dubbio interpretativo  sull'applicabilità della l.r.t. 5/2010 per gli edifici classificati C/2 dal Piano Operativo .

Analizzando la norma citata si evince la volontà da parte della Regione Toscana di promuovere il recupero dei sottotetti  ai fini abitativi seguendo le varie prescrizioni della stessa legge, ma all'art 2 comma 1 viene descritto  che gli interventi di recupero devono essere espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali. 

gli strumenti urbanistici comunali riportano:

Art 23 del Piano Operativo  non viene espressamente  riportato la previsione del recupero dei sottotetti nella categoria d'intervento degli edifici classificati C/2 ma  viene evidenziato che gli interventi previsti sono volti  in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalità , oltre alla fattibilità di realizzare terrazze a tasca solamente in alcuni ambiti del Piano Operativo.

All'art 15 comma 6 del Regolamento Urbanistico, ancora in vigore, che gli interventi di recupero dei sottotetti sono  consentiti in tutto il sistema insediativo seguendo  comunque le prescrizioni della l.r. 5/2010 .

Visto quanto descritto si richiede se vi è dubbio interpretativo sull' applicare la lrt 5/2010 agli edifici classificati C/2 ricadenti negli ambiti U1.1 e U2.2 sviluppando un  riuso e rifunzionalità del sottotetto, senza alcuna opera muraria  nel caso d'interesse dato la conformazione esistente e  rispecchiando inoltre le previsioni del Regolamento.

grazie 

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08/03/2022 - 17:12
Come ben descritto nel quesito non mi sembra ci siano dubbi interpretativi in merito alla realizzabilità degli interventi di cui alla LRT 5/2010 negli edifici in classe C2 , sottozone U1.1.ed U1.2 , se non vengono realizzate opere esterne e si utilizzano modalità costruttive consentite dalla disciplina del P.O..
Addirittura l'amministrazione con le modifiche apportate in fase di formazione ha previsto anche la possibilità di opere esterne nei limiti dei caratteri tipologici e formali dell'edificio. Tali modifiche saranno efficaci solo con l'approvazione definitiva del PO stesso e pertanto al momento è ammissibile quando indicato al primo paragrafo.

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05/12/2022 - 13:32
buonasera,
a seguito del recente aggiornamento degli strumenti urbanistici, rispetto alla data di presentazione della Faq originaria , si richiede se gli edifici classificati C2 ricadenti nelle sottozone U.1.1 e U.1.2 vi sia sempre la possibilità di realizzare l'interventi descritti dalla LRT 5/2010 e allo stesso tempo se sia possibile lo sviluppo di terrazze a tasca mantenendo la quota d'imposta del colmo, la tipologia dei materiali senza elementi costruttivi o architettonici emergenti dal manto di copertura.
Infine si richiede se il presente quesito sia valido per tutti i tipi di immobili ricadenti nella classificazione C/2 , ovvero, monofamiliari , bifamiliari , condomini ecc..

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29/12/2022 - 07:51
A seguito dell'approvazione definitiva del Piano Operativo, che ha sostituito il previgente RU, per gli edifici classificati C2 non è possibile eseguire gli interventi previsti dalla LRT 5/2010 e smi per il recupero dei sottotetti in quanto non espressamente previsto dall'art. 23 delle vigenti NTA del PO.
Resta ferma, dopo che la prima variante al PO acquisirà efficacia, la possibilità di attuare gli interventi di cui al comma 5 del suddetto articolo 23 che stabilisce "in deroga a quanto previsto nei commi precedenti, per i soli edifici ubicati in zona B non classificati di carattere storico sono possibili interventi di inserimento di elementi tipologici, formali e strutturali che, senza aumento della SE e del volume, qualificano il valore degli immobili stessi ai sensi del comma 1 dell’art. 138 della Lrt 65/2014 ( a titolo esemplificativo, nuove aperture, logge, porticati, pensiline, balconi, terrazze in copertura, volumi tecnici nelle corti ).