Pergotenda

Autore
FREEDOM

Vista la costante richiesta di installazione di PERGOTENDE e della vasta offerta di materiali e tipologie costruttive, si richiede una specifica al fine di poter inquadrare le richieste in modo che urbanisticamente non ci siano dubbi.
Le stesse vengono annoverate nel Glossario dell’Edilizia Libera (2018) - come Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies) Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29) comprendono: Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo.
Sia su .R.E. che P.O. non si trova rifermento ma solo la specifica di tende solari retraibili ovvero strutture sporgenti a sbalzo.
Occorre dunque avere specifiche su:
- tipologia di struttura;
- dimensionamento in base alla tipologia del  fabbricato, alla eventuale corte e/o terrazza;
- eventuali certificazioni di installazione e responsabilità.

Cordiali saluti

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Ultima modifica
05/11/2021 - 08:29
La commissione ritiene, nelle more di approvazione del PO, che le pergotende siano assimilate ai pergolati e pertanto rinvia alla FAQ del 22.7.2021 che si riporta di seguito integralmente. In merito alle considerazioni sulle superfici dei posti auto si rinvia al percorso di formazione del Piano Operativo. L’art. 19 comma 2 lettera d) delle NTA del PO in effetti non disciplina il dimensionamento di pergolati per usi diversi dalla protezione dei posti auto. Preso atto che lo strumento urbanistico è ancora in corso di approvazione e che attualmente il procedimento è sospeso in seguito al commissariamento dell’Ente, nelle more si ritiene comunque indispensabile disciplinare il dimensionamento massimo ammissibile dei pergolati non destinati alla copertura di posti auto. A tale scopo, al fine di colmare il vuoto normativo dell’art. 19 , la commissione tecnica ritiene di dover applicare, in coerenza con la filosofia dello stesso art. 19, le seguenti limitazioni : - dimensione massima corrispondente al 30% della superficie coperta dell’edificio e comunque non superiore a mq 75 ; La commissione evidenzia altresì che la realizzazione di un pergolato destinato a punto ombra non preclude la possibilità di realizzare pergolati per la copertura di posti auto . Tale interpretazione sarà valida fino ai nuovi indirizzi che saranno forniti dalla nuova amministrazione comunale.