Fattibilità piscina in area agricola

Autore
QUELLIDELLAGEA

Le aree ricadono in zona E, R3.1, C6.
L'edificio è costituito da unità abitative a schiera, che è nato dopo una ristrutturazione edilizia complessiva con un unico titolo abilitativo. Le aree esterne sono costituite da aree private e condominiali. Queste ultime sono costituite dall'ingresso unico dalla pubblica via e dalla viabilità interna carrabile e pedonale. E' intenzione di solo alcuni proprietari che hanno aree private libere allo scopo,  la realizzazione di una piscina interrata al loro uso esclusivo. Indipendentemente dalla questioni edilizie alle quali si rimanderà al titolo abilitativo, si richiede: 1 - il P.O. adottato all'art. 119 consente la realizzazione di una piscina per ogni complesso a carattere unitario. Tale realizzazione deve essere eseguita nel lotto condominiale o nel caso di mancanza di aree condominiali disponibili, può essere realizzata nel lotto privato? In tal caso tale piscina, ovviamente sarà privata e gli altri proprietari sembra che non potranno avere tale possibilità. 2 - il R.U. vigente sembra che non ponga alcuna limitazione. 3 - I proprietari che non hanno la disponibilità di aree utili alla realizzazione di una eventuale piscina devono dare il loro assenso a chi invece può realizzarla? Saluti
 

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Ultima modifica
09/08/2021 - 13:12
In relazione ai quesiti posti e fatte salve le fattibilità di cui all'art. 119 delle NTA del PO adottato si ritiene : 1. che per ogni complesso edilizio possa essere realizzata una sola piscina. Questa limitazione del Piano Operativo comporta quindi la necessità di realizzare un'unica piscina in area condominiale. In mancanza di spazi condominiali od in caso non vi sia accordo per la realizzazione della piscina condominiale potrà essere realizzata la stessa su lotto di proprietà esclusiva. Per tale realizzazione sarà però necessario un atto tra le parti nel quale si rinuncia alla realizzazione di altre piscine ed al contempo si autorizza l'unica realizzazione spettante al complesso edilizio. 2. Il RU non pone limitazioni ma con Piano Operativo adottato valgono le cosiddette " norme di salvaguardia" cioè devono essere rispettate entrambe le norme con quella più restrittiva che prevale. 3. Come specificato al punto 1 i proprietari devono dare il loro assenso sotto forma di atto pubblico o privato registrato.