Sanatorie, coordinamento norme R.U. e R.E.

Autore
QUELLIDELLAGEA

Immobile condominiale posto nel centro urbano in area di vincolo paesaggistico, realizzato con titolo abilitativo del 1969 e relativa abitabilità dell'anno successivo. L'immobile risulta non conforme rispetto allo stato concessionato e difforme rispetto all'autorizzazione paesaggistica a suo tempo rilasciata (agli atti dell'Amministrazione Comunale). Lo stesso immobile risulta invece conforme all'accatastamento del 1970.
Il R.E. vigente all'art. 94 comma 5 lettera a fa rientrare questo edificio nella possibilità di non sanatoria ma quanto piuttosto nella sola rappresentazione dello stato legittimo essendo l'immobile ante 1977 e le difformità non ricomprese nell'art. 196 della LR 65/2014.
Il R.U. vigente all'art. 5 comma 3, a nostro avviso, obbilga invece un percorso di sanatoria per gli immobili realizzati dopo il 1967.
Quesiti:
1 - Come si coordinano tale due norme?
2 - Nel caso della fattibilità dello stato legittimo come è possibile procedere per l'ottenimento della autorizzazione paesaggistica che servirebbe per completare la conformità dell'immobile?

Commenti

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Ultima modifica
13/08/2021 - 13:20
Quesito 1 : La disciplina di cui trattasi si innesta in un processo urbanistico ancora in itinere. Per tale motivo e per analogia con le procedure urbanistiche sono vigenti quindi le misure di salvaguardia . Ciò premesso si ritiene che per gli edifici realizzati prima del 1.9.1967 sia applicabile la disciplina dell'art. 5 del RU, fino al termine della sua validità. Per gli edifici realizzati tra il 2.9.1967 ed il 30.01.1977 è applicabile la disciplina dell'art. 94 del RE con la dimostrazione dell'accatastamento dell'edificio conformemente allo stato attuale di data coeva fino al termine di validità del RU. Sono ovviamente fatte salve le condizioni riportate negli articoli citati, Quesito 2 : L'art. 5 del RU e l'art. 94 del RE non derogano - e non potrebbe essere diversamente - alla disciplina paesaggistica. Pertanto in caso di edifici ricadenti in area sottoposta a vincolo per l'ottenimento della conformità paesaggistica - nei casi dell'art. 5 del RU e dell'art. 94 del RE - deve essere praticata la procedura ordinaria prevista dal Codice o dalle altre norme vigenti . Per semplicità procedurale si suggerisce di presentare un'unica istanza con endoprocedimento paesaggistico il cui esito positivo rende efficace la conformità di cui trattasi.