Tolleranze esecutive

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Con l’entrata in vigore della Legge 120 dell’ 11 Settembre 2020  dove l’articolo 10, comma 1, lettera p  cita testualmente  “ Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, omissis”   Introduce l’articolo 34-bis al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 che riportiamo in calce:
Art. 34-bis Tolleranze costruttive 
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Il comma 2 e’  una innovazione legislativa che si prefigge l’ obbiettivo di semplificare le procedure edilizie e tende a ridurre gli oneri a carico dei cittadini ed imprese per opere non conformi agli atti depositati introducendo il concetto di  “tolleranza esecutiva” cioe’ una tolleranza non sempre misurabile come quella al comma 1, ma  determinata da una non perfetta rappresentazione  dei disegni depositati in Comune rispetto allo stato attuale dell’immobile .
Infatti sempre piu’ di frequente ci troviamo a dover sanare delle piccole differenze tra il progetto depositato e lo stato attuale. Differenze che consistono in piccoli spostamenti   di finestre, di tramezzi e porte interne, di un muretto nel bagno per contenere la doccia, la realizzazione di canne fumarie o colonne per il passaggio di tubazioni, una  diversa rappresentazione degli esterni come muretti del giardino o   scalette di ingresso  ecc. ecc. che sono si delle “irregolarità geometriche” perché non riportate nel progetto iniziale  ma determinate soprattutto dal tempo in cui sono stati realizzati i disegni originari, magari fatti al tecnigrafo,  dove non era prassi presentare uno stato finale delle opere così come realizzate,  c’era un’altra visione del grado di precisione dei disegni depositati. Al tempo uno spostamento della posizione di una apertura nel muro perimetrale di 20/30 o più cm. , lo spostamento di un tramezzo di 10/20 cm. o la realizzazione di colonnine o contropareti per il passaggio di tubazioni non erano considerate varianti da sottoporre all’approvazione dell’organo comunale, oggi sono considerate delle irregolarità.  
Fino ad oggi queste irregolarità vengono sanate comportando una spesa per il cittadino e/o l’impresa che deve presentare una pratica edilizia con il pagamento di  onorari sanzioni e diritti.
Con la Legge 120/2020 potremmo applicare questa norma e far risparmiare tempo e soldi all’utente finale, il fatto che non sia stata ancora recepita dalla Regione Toscana non preclude la possibilità di applicazione in quanto si tratta di una nuova normativa sovraordinata rispetto alla Legge Regionale vigente.   
Nel periodo dell’applicazione della normativa del Superbonus  110% dove la conformità diventa un elemento essenziale per il proseguo della pratica poter applicare con serenità questa nuova norma sarebbe un gran risultato per il  cittadino. 
Per questo motivo richiedo a codesto spettabile Tavolo Tecnico una interpretazione sull’applicazione di questa  norma in vigore da Settembre scorso.
Per puro esempio allego una tavola sovrapposta di un caso concreto dove sono individuati degli interventi che, a mio avviso, potrebbero rientrare nell’applicazione del comma 2 dell’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001.
distinti saluti

Commenti

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28/03/2021 - 11:43
integro la faq con un articolo trovato su "Ufficio Tecnico" che tratta l'argomento.

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16/04/2021 - 15:15
Per la rilevanza dell'argomento lo stesso è stato sottoposto all'attenzione della commissione tecnica interna del 16.04.2021 che si è così espressa: "La commissione ritiene che, ad oggi, non sia possibile definire un elenco esaustivo delle casistiche rientranti all’interno del secondo comma dell’art. 34 bis del DPR 380/2001 avendo la norma in questione contenuto di carattere generale tale da rinviare ad una valutazione del caso specifico. Si ritiene comunque, sin d’ora, di dover escludere dall’applicazione della norma la realizzazione od eliminazione di nuovi elementi ( ad esempio pareti , aperture, locali etc ) . Pur condividendo il principio che la norma nazionale in esame è vigente e pertanto applicabile si ricorda che il tema dell’attività edilizia è materia di competenza regionale e la Regione Toscana ancora non ha ancora adeguato nel dettaglio la propria disciplina. L’esempio poposto all’attenzione della commissione rientra, a giudizio della stessa, tra i casi di cui al comma 2 della norma citata. " Per la portata della disciplina trattata questa FAQ sarà necessariamente aperta ai vari contributi al fine di avere uniformità di valutazione delle varie casistiche che, in vacanza della norma regionale, si presenteranno al SUE.