Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Zone di interesse paesaggistico

In ottemperanza al disposto del Titolo II capo I art. 19 del PTC nelle zone di interesse paesaggistico (A6) previste nel territorio Comunale, sono vietati:

  • - i movimenti terra che alterino il profilo altimetrico del suolo non autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale;
  • - le modifiche alla rete di scolo delle acque non legate ad interventi di regimazione;
  • - la demolizione o sostituzione dei ciglionamenti e dei muri a secco di terrazzamento salvo casi di acclarata necessità;
  • - la compromissione delle testimonianze storiche (edifici, tabernacoli, fonti, particolari sistemazioni agrarie, colture tradizionali);
  • - la nuova edificazione a distanza inferiore a 200 ml. dai Parchi provinciali e dalle Riserve Naturali provinciali;
  • - la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera i) art. 5 del Piano Strutturale;
  • - la realizzazione di serre fisse;
  • - le trasformazioni degli assetti morfologici, ambientali, vegetazionali e colturali che siano storicamente significativi o che comportino compromissione della panoramicità dei luoghi;
  • - gli interventi che comportino alterazione e riduzione delle formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante camporili, alberi monumentali).

Art. 7 Tutela del verde privato

Le aree a verde esistenti non possono, essere diminuite. Gli alberi esistenti non possono essere tagliati se non per interventi a tutela del patrimonio arboreo o della sicurezza di persone o cose, previa autorizzazione e secondo le prescrizioni previste dall' apposito Regolamento comunale del verde.
Ogni intervento edilizio, è comunque consentito purché in via prioritaria sia dato maggiore spazio e riqualificazione al verde privato e sia altresì redatto un progetto di regimazione delle acque superficiali meteoriche, con la precisazione che nei lotti inedificati sia comunque mantenuto il 30% dell' Area Filtrante e che nei lotti già edificati, con Area Filtrante minore del 30%, la stessa non possa essere diminuita.
I piani attuativi e i progetti di opera pubblica possono regolare le aree filtranti del proprio ambito, motivando eventuali differenziazioni dal presente articolo.

Art. 8 Parcheggi privati

Negli edifici residenziali, gli spazi, ancorchè non costituenti S.U.L., concessionati a garage o autorimessa, se soggetti a vincolo di pertinenzialità di cui alla L.122/89, non possono essere utilizzati a fini diversi da quelli indicati nei rispettivi titoli abilitativi. In tutti i casi è comunque obbligo il rispetto delle disposizioni della citata legge.

Nel caso di cambio della utilizzazione funzionale di superfici a garage o autorimessa, non soggette al vincolo di pertinenzialità di cui alla L.122/89, dovrà essere ritrovato uno spazio di pari superficie da destinare a parcheggio autovetture sul quale dovrà essere apposto idoneo vincolo di pertinenzialità con le U.I.

Art. 9 Materiali da costruzione

I materiali da costruzione ammessi, al fine di conferire agli interventi caratteri di unitarietà, sono di seguito elencati, distinti per elementi.
Copertura: materiali in cotto quali tegole, coppi, marsigliesi.
Nel caso di coperture piane sono vietate materiali bituminosi a vista.
Facciate: pietra, mattone faccia a vista, intonaco civile a calce.
Sono vietati i blocchetti ed i prefabbricati in cemento o tufo.
Infissi e arredo esterno: sono vietati alluminio anodizzato
Recinzioni: nel sistema insediativo muro pieno, in pietra, mattoni faccia a vista o intonaco oppure recinzioni metalliche, con altezza massima 2 metri. Sono vietate le reti a maglia sciolta e le recinzioni in prefabbricati di cls..
Nel sistema ambientale sono ammesse esclusivamente recinzioni arboree o in legno del tipo alla maremmana Sono consentite le recinzioni del resede degli edifici destinati a residenza secondo le prescrizioni per il sistema insediativo. Sono inoltre ammesse le recinzioni previste da normative tecniche e leggi nazionali relative agli impianti tecnologici ed alla regolamentazione della attività venatoria.

Sono infine consentite recinzioni per ricoveri di animali domestici di dimensioni massime di mq. 10 realizzate con rete plastificata verde ed altezza massima di ml.2 e sovrastante copertura leggera (lamiera zincata o verniciata o lastre di rame)

I piani attuativi, i progetti unitari di cui all'art. 32 e i progetti di opera pubblica possono regolare l'uso dei materiali per il proprio ambito, motivando eventuali differenziazioni dal presente articolo.

Art.10 Rischio idraulico - geologico - interventi di risoluzione e fattibilità. Delibere del Consiglio Regionale nº12/00 - 13/05 - 94/85

Delibere del Consiglio Regionale nº12/00 - 13/05 - 94/85

1. La Carta della Fattibilità, la relazione e gli interventi di risoluzione del rischio idraulico sono direttamente precettivi e fanno parte integrante del Regolamento Urbanistico. La Carta della Pericolosità Geologica e la Carta del Rischio idraulico, così come integrata dalla Carta della Tutela del Territorio, di supporto al P.S. sono altresì strumenti disponibili e indispensabili per determinare le prescrizioni in materia di riduzione del rischio sia per gli interventi diretti che per la determinazione della fattibilità degli Strumenti Urbanistici Attuativi da adottare e/o approvare dopo l'adozione del R.U. modificato.

2. Gli interventi di modificazione, riqualificazione, tutela e trasformazione urbanistica del territorio e che comunque necessitano di titolo abilitativo diretto, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni dettate dagli elaborati di cui al punto 1.

3. Per gli ambiti definiti A1 dei corsi d'acqua pubblici; di cui all'art. 75 della DCR 12/2000 in assenza di modifiche del PTC, è vietata qualsiasi nuova edificazione nella fascia dei 10 mt.

4. Per gli interventi indicati al punto 2 , ricadenti nella Classe 1 di Pericolosità idraulica non sono necessari considerazioni sulla riduzione del rischio.

5. Per gli interventi indicati al punto 2, ricadenti nella Classe 2 di Pericolosità idraulica è vietata la modifica delle condizioni di alto morfologico e la funzionalità delle opere idrauliche eventualmente esistenti.

6. Per gli interventi di modificazione edilizia indicati al punto 2, ricadenti nella Classe 3A della Pericolosità idraulica, soggetti a titolo abilitativo singolo, non dovrà essere ridotta l'efficienza del sistema di drenaggio delle acqua piovane;

7. Per gli interventi indicati al punto 2, ricadenti , nelle classi 4, 3B, 3C della Pericolosità idraulica, soggetti a titolo abilitativo singolo, è obbligatoriamente prescritta la relativa valutazione del rischio idraulico e la sua riduzione, qualora l'intervento edilizio ammesso venga effettuato con demolizione ricostruzione o ampliamento.

8. In sede di richiesta del Titolo abilitativo, dovrà essere presentata la progettazione esecutiva degli interventi di "Riduzione del rischio" concernente in:

  1. a) ubicazione dell'intervento con rilievo topografico almeno in scala 1:1000 per l'individuazione degli ambiti;
  2. b) dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio tramite:
    • * sezioni in scala 1:200 che dimostrino che la quota minima dell'intervento sia almeno 2 ml sopra la quota del piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
    • * relazione idrologica-idraulica da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta dal rischio di esondazione e/o ristagno d'acqua per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
    • * progetto degli interventi per la riduzione del rischio, compatibili con il contesto territoriale e che non comportino aumento del rischio nelle aree limitrofe, da realizzarsi contestualmente all'intervento;

9. Per gli interventi indicati al punto 2 compresi nelle aree classificate PIE, PIME, PFE, PFME dalla Carta della Tutela del Territorio (PAI) si applicano le Norme di Piano approvato con la D.C.R. n.13/2005.

10. All'interno degli ambiti B, A2 e A1 si applicano le salvaguardie della DCR 12/00, di cui agli articoli 75, 76 e 77, recepite dal Piano Strutturale;

11. Gli interventi di previsione, che abbiano valore di Piano Attuativo, che non sono ubicati alla data di approvazione del RU e che non sono compresi nelle aree classificate PIE e PIME dalla Carta della Tutela del Territorio (PAI), debbono essere dotati di uno Studio geologico-tecnico ai sensi della DCR 94/85 che, a partire dalle Carte di Pericolosità Geologica e di Pericolosità Idraulica di supporto al PS , definiscano la nuova Fattibilità.

12. Gli interventi di previsione, che abbiano valore di Piano Attuativo, che non sono ubicati alla data di approvazione del RU e che sono compresi nelle aree classificate PIE e PIME dalla Cata della Tutela del Territorio (PAI), debbono essere dotati di uno studio geologico-tecnico ai sensi della DCR 94/85 e di uno studio idrologico-idraulico che, a partire dalle Carte di Pericolosità Geologica e di Pericolosità Idraulica di supporto al PS, integrate dalla Carta della Tutela del Territorio allegata al PAI, definiscano la nuova Fattibilità

13. Tutto il territorio comunale, a seguito dell'Ordinanza P.C.M. nº 3274 del 20/03/2003, è stato classificato a bassa sismicità (zona 4) e la Regione Toscana con la D.C.R. 169 del 08/10/2003 ha reso obbligatoria la progettazione antisismica anche in queste zone. Dalla data di scadenza del regime transitorio i progetti dovranno essere conformi alle normative antisismiche di cui agli allegati 2, 3 e 4 dell' O.P.C.M. 3274/03.

14. In adeguamento alle norme del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato con la D.C.R. 13/05, gli interventi indicati al punto 2 esterni alle aree classificate PIE, PIME, PFE, PFME dalla Carta della Tutela del Territorio, ma compresi nelle "aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici", nelle "aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti" e nelle aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero", dovranno essere conformi alle direttive indicate rispettivamente agli artt. 18, 19 e 20 delle Norme di Piano.

Art.11 Fasce di rispetto stradale

Le tavole del Regolamento Urbanistico individuano a lato dei tracciati stradali esistenti e di previsione, la fascia di rispetto stradale, cioè il limite entro il quale non è ammessa la nuova edificazione.

Eventuali ampliamenti di edifici esistenti non dovranno comportare avanzamenti verso il fronte stradale. All'interno delle aree di rispetto stradale valgono inoltre le norme e prescrizioni di cui al Capo 1 - Titolo II del D.P.R. 16/09/1996 nº 610, se non diversamente specificato dalle norme del presente Regolamento Urbanistico.

Art.12 Norme di Sottosistema

Destinazione d'uso:

Sono confermate, nei Sottosistemi Insediativi e nei Sottosistemi Ambientali le destinazioni d'uso del Piano Strutturale se non diversamente specificate dalle norme del presente Regolamento Urbanistico.

Altezza degli edifici:

Nei sottosistemi insediativi ed ambientali sottoelencati, nel caso di interventi relativi alle Modificazioni edilizie, se non diversamente specificati, le altezze massime ammissibili sono:

  1. Sottosistemi Insediativi ICS San Vincenzo, ICN, ICM e IAR: ml. 10,50
  2. Sottosistema insediativi ICS San Carlo: uguale all'altezza degli edifici esistenti.
  3. Sottosistemi Ambientali CAL: ml. 4,50
  4. Sottosistemi Ambientali PDS, PBS, PAL e CAG: ml. 7,50

Nel caso di interventi di sostituzione edilizia l'altezza massima non può essere superiore a quella di zona sopra elencata e comunque, nel caso di interventi su edifici che abbiano altezze maggiori l'intervento non può prevedere altezze superiori a quelle dell'edificio esistente sostituito.

I piani attuativi, i progetti unitari di cui all'art. 35 e 36, e i progetti di opera pubblica e gli interventi previsti dalle schede normative b) di cui all'art. 33, possono prevedere altezze diverse per il proprio ambito, motivando le differenziazioni dal presente articolo. Le deroghe sull'altezza massima devono essere specificatamente approvate dal Consiglio Comunale

Distanze tra fabbricati:

Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, le distanze tra fabbricati, per le diverse zone territoriali omogenee, sono stabilite come segue:

  1. a) nelle zone A), per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni che non modifichino la sagoma degli edifici, le distanze tra gli stessi non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico ed ambientale;
  2. b) per le nuove costruzioni è prescritta, in tutte le zone omogenee, la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  3. c) nelle zone C) è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione solo della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale (carreggiata più marciapiede o banchine) maggiorata di:

  • - ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;
  • - ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
  • - ml 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Sono ammesse distanze inferiori al D.M. n. 1444/68 nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Non si considerano come edifici, ai soli fini della misurazione della distanza tra i fabbricati, i ripostigli ed altri locali accessori o pertinenziali (garages, locali tecnici, i gazebo, gli arredi da giardino, i porticati, ecc.), aventi altezza massima non superiore a ml. 3,00 misurata nel punto più alto della copertura, compresi eventuali parapetti pieni. Non si considerano altresì i muri di cinta di cui all' articolo 878 del Codice Civile, i fregi, cornicioni, balconi e le scale esterne aperte ancorchè coperte.

Si considerano finestrate quelle pareti che hanno finestre o porte-finestre per locali comunque abitabili o di servizi; non costituiscono, al contrario, pareti finestrate, le facciate di fabbricati che hanno solo porte di ingresso, finestre di vani scala o luci.

Deroghe al D.M.1444/68 ai sensi Art.140 L.R. 65/2014:

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia di cui all'art. 134 , comma 1 lettera h) ed l), nelle aree del territorio comunale classificate come sub-sistemi insediativi relativi ad edifici che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, l'edificio ricostruito può mantenere una distanza inferiore a 10 ml purché non inferiore a quella preesistente.

Impianti di radiocomunicazione:

Nelle more di approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'art. 8 comma 1 della LRT 49 del 06.10.2011 il Comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

  1. a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
  2. b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
  3. c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;
  4. d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
  5. e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
Ultima modifica 1 Settembre 2022