Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art.21 Modificazione edilizia 4 Rinnovo degli edifici

1. Descrizione
Si tratta di edifici senza valore testimoniale e senza particolare ruolo nella definizione dello spazio urbano.

2. Obiettivi
Obiettivo del Regolamento Urbanistico è l'adeguamento delle dotazioni dell'edificio.

3. Tipi di intervento ammessi
Sono ammessi gli interventi di Manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

4. Prescrizioni specifiche
Sono ammessi interventi di Sostituzione edilizia.
Il nuovo edificio, qualunque sia l'intervento ammesso, dovrà realizzare, nelle pertinenze, spazi appositamente nella misura e con le modalità pari stabilite dalla legge 122/'89
Il contenuto della norma è efficace anche per gli edifici esistenti non diversamente specificati.
Gli interventi sulla vegetazione dovranno fare particolare attenzione alla conservazione degli aspetti ambientali e paesaggistici, con particolare riguardo ai giardini, parchi ed aree con formazioni arboree di pregio.

5. Titolo abilitativo singolo
In caso di intervento collegato a cambio di destinazione d'uso, la concessione è subordinata alla contestuale cessione gratuita o, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree per servizi relativi alla sola S.U.L. oggetto di demolizione o costruzione la cui destinazione d'uso è modificata rispetto all'edificio preesistente.

Ultima modifica 1 Settembre 2022