Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 6 Zone di interesse paesaggistico

In ottemperanza al disposto del Titolo II capo I art. 19 del PTC nelle zone di interesse paesaggistico (A6) previste nel territorio Comunale, sono vietati:

  • - i movimenti terra che alterino il profilo altimetrico del suolo non autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale;
  • - le modifiche alla rete di scolo delle acque non legate ad interventi di regimazione;
  • - la demolizione o sostituzione dei ciglionamenti e dei muri a secco di terrazzamento salvo casi di acclarata necessità;
  • - la compromissione delle testimonianze storiche (edifici, tabernacoli, fonti, particolari sistemazioni agrarie, colture tradizionali);
  • - la nuova edificazione a distanza inferiore a 200 ml. dai Parchi provinciali e dalle Riserve Naturali provinciali;
  • - la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera i) art. 5 del Piano Strutturale;
  • - la realizzazione di serre fisse;
  • - le trasformazioni degli assetti morfologici, ambientali, vegetazionali e colturali che siano storicamente significativi o che comportino compromissione della panoramicità dei luoghi;
  • - gli interventi che comportino alterazione e riduzione delle formazioni vegetazionali di interesse ambientale (macchie di campo, filari frangivento, alberature stradali e campestri, siepi, piante camporili, alberi monumentali).
Ultima modifica 1 Settembre 2022