Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 37 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

2. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio nella sistemazione finale a monte e comunque nei lati controterra potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati.

In particolare, nelle sistemazioni attinenti gli edifici ed il resede di pertinenza degli edifici non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno.

È ammessa la realizzazione di muri di altezza superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi interrati.

Art. 38 Aree estrattive

1. Le aree estrattive sono destinate all'escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti e possono essere comprensive dell'ubicazione di impianti per la prima lavorazione dei materiali estratti.

2. Le aree perimetrate nelle tavole di progetto di P.O. con destinazione ad attività estrattive (Ie) corrispondono all'ambito individuato come prescrizione localizzativa (418 I 15 San Carlo - Settore I - Calcare) dal P.A.E.R.P. di Livorno vigente alla data di adozione del P.O., in coerenza con l'individuazione di risorse e giacimenti del P.R.A.E. e del P.R.A.E.R.

Il Comune può autorizzare l'escavazione solo all'interno di tale ambito, sulla base di progetti presentati nel rispetto di norme, obblighi e adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave" e della normativa del P.A.E.R.P., compresa l'attività di risistemazione ambientale.

3. Sono ammessi gli interventi necessari al ciclo produttivo in funzione dei contenuti dei piani di coltivazione, fermo restando l'obbligo di conservazione e recupero dei manufatti di valore storico-testimoniale individuati nelle Tavole di progetto del P.O. con la classe c2.

Art. 39 Impermeabilizzazione superficiale

1. Nella realizzazione di tutti gli interventi si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui esse si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nei progetti delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico ambientale;
  • - la realizzazione di parcheggi deve garantire inoltre una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

3. Nelle aree urbane nel caso di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie Coperta è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche; almeno il 25% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato a prato e/o con piantumazioni.

Art. 40 Reticolo idrografico

1. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate al Titolo VII delle presenti Norme in riferimento a specifici ambiti, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico di interesse (individuato ai sensi della L.R. 79/2012, come aggiornato dalla D.C.R. 101/2016) è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.

2. Sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.

3. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico dovrà essere realizzato adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

4. Eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

5. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

6. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

Art. 41 Pozzi e sorgenti

1. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano erogati a terzi da pubblico acquedotto sono definite ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le zone di tutela assoluta e quella di rispetto per un raggio di 200 ml. dal punto di captazione.

2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono gestite sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 33 del 3 giugno 2008 e del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 38 del 27 luglio 2004.

3. È vietata l'escavazione di nuovi pozzi profondi (oltre 10 ml.) nelle aree di pianura soggette al fenomeno dell'ingressione salina in falda, cioè nei subsistemi R3, R4 e R5. Nei subsistemi R1 e R2 nuovi pozzi profondi (oltre 10 ml.) ad uso irriguo o domestico potranno essere autorizzati solo previa dimostrazione della qualità dell'acqua emunta e dell'assenza di salinizzazione.

Ultima modifica 1 Settembre 2022