Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Titolo I Caratteri del Piano

Art. 1 Contenuti ed ambito di applicazione

1. Il Piano Operativo (P.O.) è atto di governo del territorio che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio comunale. Esso è redatto secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia urbanistica.

2. Le presenti Norme del Piano Operativo contengono nella Parte I le discipline generali e nella Parte II la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, valide a tempo indeterminato, mentre nella Parte III la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, valida per cinque anni successivi alla sua approvazione.

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo del Comune di San Vincenzo è costituito dai seguenti gruppi di documenti:

  1. a) Progetto
  2. b) Studi geologici e idraulici
  3. c) Valutazioni.

2. Gli elaborati di Progetto sono:

  • - Guida alla lettura:
    • Relazione illustrativa;
    • tavola PO Sintesi del progetto (scala 1:10.000);
  • - Disciplina di piano:
    • Norme Tecniche di Attuazione;
    • tavole
    • PO.1÷4 Aree urbane (scala 1:2.000, 4 tavole)
    • PO.5÷7 Aree extraurbane (scala 1:5.000, 3 tavole);

3. Gli elaborati di Fattibilità degli interventi sono:

  • - Relazione di fattibilità geologica e idraulica
  • - Schede di fattibilità
  • - Tavole:
    • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni) (scala 1:10.000)
    • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 200 anni) con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)
    • Carta Direttiva Alluvioni - PGRA con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)
    • Carta della Magnitudo Idraulica (Tr = 30 anni) (scala 1:10.000)
    • Carta del Reticolo Idrografico (corsi d'acqua) con sovrapposizione aree oggetto di intervento (scala 1:10.000)azione sono:
    • - Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto Ambientale con Studio di Incidenza; Sintesi non tecnica.

5. Documentazione conoscitiva allegata:

  • Vincoli e tutele sovraordinati tavola QC.1 (scala 1:10.000).

Art. 3 Rapporto con il Regolamento Edilizio e con i Piani di Settore

1. La disciplina del presente Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale approvato con deliberazione CC n 10 del 09.03.2022, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati grafici del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio.

2. L'Amministrazione ha provveduto all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo del Regolamento Edilizio che, ai sensi della normativa regionale, detta norme in materia di modalità costruttive, ornato pubblico ed estetica, igiene, sicurezza e vigilanza e persegue gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico in coerenza con il Titolo VIII, Capo I, della L.R. 65/2014.

3. L'Amministrazione ha provveduto all'adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti.

4. Il Piano Operativo è coordinato con il Piano Comunale di Protezione Civile.

5. L'amministrazione dovrà provvedere ad adottare il nuovo piano spiaggia.

Art. 4 Strumenti e modi di attuazione

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - interventi diretti;
  • - interventi convenzionati e progetti unitari convenzionati;
  • - piani attuativi, di iniziativa pubblica e/o privata e altri piani e programmi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
  • - opere pubbliche.

2. Il Piano Operativo si attua attraverso interventi convenzionati, progetti unitari convenzionati o piani attuativi dove previsto dalle presenti Norme o su richiesta dell'Amministrazione Comunale per la rilevanza degli interventi o per l'opportunità di inquadrarli o coordinarli in un contesto ampio.

3. Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche il P.O. si attua mediante intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti, per l'area e il tipo di edificio e il regolare svolgimento delle attività previste. L'edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici e della compatibilità urbanistica con il contesto.

In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc. o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte dell'intera collettività.

Art. 5 Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione dei limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, ai sensi del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, nelle Tavole di progetto del P.O. le Zone territoriali omogenee sono individuate attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della zona è posizionata in basso a sinistra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), così come definite all'art. 2 del citato D.M.

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 103 della L.R. 65/2014 fino all'efficacia del Piano Operativo e comunque non oltre tre anni dal relativo provvedimento di adozione l'Amministrazione Comunale sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire in contrasto con il presente Piano Operativo. Non sono altresì ammessi interventi soggetti a S.C.I.A. che risultino in contrasto con le norme e le previsioni del presente Piano Operativo.

2. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Sono inoltre fatti salvi i piani attuativi di iniziativa privata e gli interventi diretti convenzionati, ove sia già stata sottoscritta la relativa convenzione o l'atto d'obbligo alla data di adozione del presente Piano Operativo. Eventuali varianti ai piani attuativi o agli interventi convenzionati vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo.

3. Restano infine esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri titoli abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi a edifici in corso di costruzione per i quali sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di adozione del Piano Operativo.

Titolo II Usi

Art. 7 Distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Il presente Titolo ed i Titoli V, VI e VII costituiscono la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014, regolando i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti ed i terreni inedificati.

2. La destinazione d'uso dell'unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Subsistemi ed ambiti di cui ai Titoli V, VI e VII delle presenti Norme individuano le destinazioni d'uso ammesse ed escluse, le eventuali loro quantità massime compatibili e le condizioni per la localizzazione di specifiche funzioni.

4. Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento al subsistema o all'ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva.

Art. 8 Destinazione d'uso attuale

1. La destinazione d'uso attuale di un immobile è definita con i criteri e le procedure della vigente normativa regionale.

2. Per destinazione d'uso attuale di un immobile si intende:

  • - l'utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all'atto del rilascio;
  • - nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

Art. 9 Mutamento della destinazione d'uso

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso rilevanti, con riferimento alla superficie utile prevalente, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie principali, che poi verranno articolate al loro interno nei successivi articoli:

  • - residenziale (R),
  • - attività industriali ed artigianali (I),
  • - attività commerciali all'ingrosso e depositi (G),
  • - attività commerciali al dettaglio (C),
  • - attività turistico-ricettive (T),
  • - attività direzionali e di servizio (D),
  • - attività agricole (A),
  • - attrezzature di servizio pubbliche (S).

Nelle destinazioni d'uso sopra indicate debbono intendersi comprese, anche ai sensi di specifica normativa, le attività complementari (benché, a rigore, appartenenti ad altre categorie) strettamente collegate allo svolgimento dell'attività principale e pertanto gli spazi accessori a esse collegate e/o correlate.

2. Quando non diversamente specificato, il passaggio dall'una all'altra attività all'interno dell'articolazione di ciascuna destinazione d'uso principale è sempre consentito.

Art. 10 Residenziale

1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende le abitazioni ordinarie.

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Art. 11 Attività industriali ed artigianali

1. La destinazione d'uso per attività industriali ed artigianali (I) comprende:

  • - Ii ⋅ attività industriali ed attività artigianali (fabbriche, officine e autofficine, compresi laboratori di sperimentazione, manutenzione e riparazione e spazi espositivi connessi, spazi per l'attività amministrativa correlata all'attività esercitata); laboratori artigianali in genere; magazzini, depositi coperti e scoperti (anche in assenza di opere di trasformazione permanente del suolo);
  • - Ia ⋅ impianti produttivi per la trasformazione dei prodotti agricoli, magazzini ed impianti per la zootecnia industrializzata;
  • - Ir ⋅ impianti per autodemolizioni, recupero e riciclaggio di materiali;
  • - Is ⋅ artigianato di servizio o artigianato di produzione di beni artistici; sono di servizio se connessi alla cura delle persone e le abitazioni o ad altri servizi; sono di produzione di beni artistici se connesse a realizzazioni di opere di valore estetico oppure alle attività di conservazione e restauro di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, bibliografico o archivistico; le attività possono anche riguardare lavorazioni tipiche e tradizionali;
  • - Ie ⋅ attività estrattive.

2. La localizzazione di industrie a rischio d'incidente rilevante non è ammessa su tutto il territorio comunale.

3. La localizzazione di industrie insalubri di 1^ classe all'interno dei centri abitati è ammessa solo a condizione che siano adottate efficaci misure di protezione dall'inquinamento atmosferico.

Art. 12 Attività commerciali all'ingrosso e depositi

1. La destinazione d'uso per attività commerciali all'ingrosso e depositi (G) comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, magazzini e depositi, sedi di corrieri ed aziende di autotrasporto.

Consistono in attività dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande oppure in attività di magazzino o deposito, cioè finalizzate in via prevalente od esclusiva al mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al dettaglio.

2. Sono compatibili con tali destinazioni e dunque ad esse assimilate ai fini della disciplina degli usi:

  • - le attività che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio, così come previsto dalla L.R. 62/2018,
  • - gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della L.R. 62/2018.

Art. 13 Attività commerciali al dettaglio

1. La destinazione d'uso per attività commerciali al dettaglio (C) comprende le attrezzature commerciali e i pubblici esercizi, negozi, supermercati, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar e simili), impianti per la distribuzione di carburanti e gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, come definiti dalla L.R. 62/2018.

2. Il presente P.O., ai fini della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, distingue le seguenti tipologie di attività commerciali al dettaglio:

  • - Ce ⋅ esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande con superficie di vendita non superiore a 300 mq.;
  • - Cm ⋅ medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 300 e 1.500 mq.;
  • - Cc ⋅ impianti per la distribuzione dei carburanti.

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tb ⋅ stabilimenti balneari; si intende sempre consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
  • - Tr ⋅ ospitalità alberghiera di cui alla LRT 86/2016 e ospitalità extralberghiera, di cui alla LRT 86/2016;
  • - Ospitalità extra-alberghiera per l'ospitalità collettiva di cui alla LRT 86/2016;
  • - nel caso di aree prospettanti l'arenile si intende consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione;
  • - Tc ⋅ campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).
  • - Tm ⋅ marina resort

Art. 15 Attività direzionali e di servizio

1. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili e i servizi per lo spettacolo, il turismo, lo sport e lo svago in genere.

2. Comprende inoltre gli usi riportati al successivo art. 16 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 16 Attrezzature di servizio pubbliche

1. La destinazione d'uso per attrezzature di servizio pubbliche (S) comprende:

  • - Su ⋅ servizi amministrativi;
  • - Sb ⋅ servizi per l'istruzione di base (scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado);
  • - Sh ⋅ servizi per l'assistenza socio-sanitaria;
  • - Sd ⋅ servizi culturali;
  • - Ss ⋅ servizi sociali e ricreativi; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), limitatamente a somministrazione di alimenti e bevande, a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sr ⋅ servizi per il culto;
  • - Sc ⋅ servizi cimiteriali; nelle aree pubbliche adiacenti alle aree per attrezzature cimiteriali è ammessa, previa convenzione con l'Amministrazione Comunale, l'installazione di chioschi per la vendita di fiori o altro tipo di corredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con materiali e nelle dimensioni specificate nella stessa convenzione;
  • - St ⋅ servizi tecnici;
  • - Sm ⋅ servizi per la mobilità (stazione ferroviaria);
  • - Sf ⋅ servizi sportivi coperti; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico al coperto; possono comprendere eventuali attività commerciali (Ce), a supporto della principale attività di servizio, che deve essere comunque la superficie prevalente;
  • - Sa ⋅ impianti sportivi all'aperto; rientrano in questa categoria gli impianti sportivi di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport agonistico all'aperto; all'interno di tali aree è ammessa la realizzazione di gradinate e di costruzioni atte ad ospitare gli spogliatoi, i servizi igienici e sanitari, eventuali locali per l'accettazione e servizi di ristoro, a supporto dell'impianto sportivo e purché la Superficie Coperta complessiva delle costruzioni, ad esclusione di eventuali coperture temporanee stagionali, non sia superiore al 10% dell'area complessiva dell'impianto;
  • - Sv ⋅ parchi e giardini pubblici o di uso pubblico; sono aree prevalentemente alberate e sistemate a verde e organizzate per il tempo libero, il riposo e il gioco libero; all'interno di tali aree possono essere realizzati, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, spazi attrezzati per il gioco, l'osservazione dell'ambiente naturale, lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, attrezzature didattiche all'aperto, contenute attrezzature per la pratica sportiva di base, chioschi, servizi igienici e piccoli fabbricati necessari alla gestione delle aree;
  • - Svt ⋅ parchi territoriali; all'interno di tali aree è ammessa, compatibilmente con la tutela dei valori naturalistici e paesaggistici, l'installazione di chioschi e servizi igienici; nel caso di parchi prospettanti l'arenile all'esterno delle aree urbane - con esclusione del Parco naturale di Rimigliano - è consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
  • - So ⋅ orti sociali; sono aree caratterizzate da lotti di limitata dimensione coltivati individualmente o collettivamente, come da regolamento comunale e regionale;
  • - Sz ⋅ piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all'interno delle aree urbane; all'interno di tali aree è ammessa l'installazione di chioschi e servizi igienici;
  • - Sp ⋅ parcheggi pubblici a raso interrati o multipiano;
  • - Spc ⋅ parcheggi pubblici coperti e in struttura.

Nelle aree destinate a parchi e giardini pubblici o di uso pubblico (Sv, Svt) e a parcheggi pubblici a raso (Sp) è comunque ammessa anche la realizzazione di attrezzature e impianti tecnologici per servizi e reti (impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia elettrica e gas, ecc.).

Nelle aree destinate ad attrezzature di servizio pubbliche (S) sono sempre ammessi i manufatti funzionali ai servizi di protezione civile, fermo restando la tutela del patrimonio edilizio di pregio architettonico e/o valore storico-documentale.

2. Le destinazioni specifiche ad attrezzature di servizio pubbliche sono attribuite agli immobili ed alle aree, distinguendo i diversi usi principali riportati al comma 1. In tali aree gli interventi ammessi possono essere realizzati, oltre che dall'Amministrazione Comunale, anche da altri Enti pubblici o Enti legalmente riconosciuti, operanti nel settore culturale, sanitario, sportivo, ricreativo, associativo, tecnico-amministrativo, ecc., o da altri soggetti privati, anche eventualmente proprietari delle aree, i quali si impegnino, sulla base di idonee convenzioni, a rispettare le modalità di esecuzione e i tempi stabiliti dal Comune, nonché a garantire la fruibilità delle opere da parte della collettività.

3. Il passaggio dall'una all'altra delle precedenti articolazioni interne alla destinazione d'uso S, ove tale destinazione d'uso esclusiva sia individuata nelle Tavole di progetto del P.O., è ammesso senza comportare variante al presente Piano Operativo nei seguenti casi:

  • - da servizi culturali (Sd) a servizi sociali e ricreativi (Ss) e servizi amministrativi (Su) e viceversa;
  • - da servizi tecnici (St) a servizi amministrativi (Su), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss), servizi sportivi coperti (Sf).

Art. 17 Attività agricole

1. La destinazione d'uso per attività agricole (A) comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile.

2. Con la sigla Ai sono indicate sulle Tavole di progetto del P.O. le aree individuate per la localizzazione di casse di espansione finalizzate alla riduzione del rischio idraulico e pertanto sottoposte a salvaguardia con divieto di realizzazione di qualsiasi edificio o manufatto.

3. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/ 1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, dopo il 21 aprile 1995;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima del 21 aprile 1995.

Titolo III Interventi

Art. 18 Disposizioni generali per il patrimonio edilizio esistente e per le trasformazioni

1. Anche in adeguamento alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. 3/2017 il P.O., secondo le specifiche caratteristiche e lo stato di conservazione, classifica gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e le relative pertinenze e attraverso la classificazione di cui al presente Titolo regolamenta le opere ammissibili sugli edifici e sugli spazi aperti.

Le classi, come definite nei successivi articoli, stabiliscono i limiti agli interventi edilizi ammessi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Per gli edifici, i complessi e gli spazi aperti le Tavole di progetto del P.O. riportano la classificazione per la gestione degli insediamenti esistenti attraverso perimetrazione e sigla di colore nero (la sigla della classe è posizionata in basso a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso) alla scala 1:2.000 e - limitatamente al patrimonio edilizio esistente di particolare pregio o di valore storico-documentale - alla scala 1:5.000, mentre per gli altri edifici, complessi e manufatti presenti nelle aree extraurbane, non identificati da perimetrazione e sigla, si intendono ammessi tutti gli interventi alle condizioni definite al Capo IV del Titolo VII, secondo la destinazione d'uso esistente.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati ad attività e attrezzature di servizio pubbliche, sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si intendono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere. Nel caso di attrezzature di servizio pubbliche di proprietà comunali appartenenti all'ambito U3.3 e con destinazione a servizi per l'istruzione di base (Sb), servizi culturali (Sd), servizi sociali e ricreativi (Ss) o servizi sportivi coperti (Sf), si intende ammessa la realizzazione di spazi per la foresteria a supporto delle attrezzature stesse; ciò si intende ammesso anche nel caso di servizi per l'assistenza socio-sanitaria (Sh), anche non di proprietà comunale, purché appartenenti allo stesso ambito U3.3.

Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati a stabilimenti balneari qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si rinvia alla disciplina del Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in quanto ricadenti in aree demaniali marittime.

Gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetti a specifica disciplina sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore viola) che rinvia alla specifica scheda normativa contenuta per le aree urbane al Capo II del Titolo V e per le aree extraurbane al Capo VI del Titolo VII delle presenti Norme.

3. Gli interventi di trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono individuati da apposita perimetrazione e sigla (di colore rosso) che rinvia alla specifica disciplina contenuta nella Parte III delle presenti Norme.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

5. Per l'altezza dei piani il Piano Operativo fa riferimento all'altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi; nel caso di terreni in pendenza o con quote differenti il numero massimo di piani fuori terra si intende relativo al fronte a valle.

Per gli edifici destinati ad attività industriali ed artigianali oppure ad attività commerciali all'ingrosso e depositi ad un solo livello è consentita un'Altezza (HMax) massima di 7,50 ml. nel caso in cui il numero di piani massimo sia pari a 2; in caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte od altre attrezzature strettamente legate alla produzione oppure per i mezzi impiegati nell'attività e solo per quelle parti dell'edificio che ospitano l'attrezzatura oppure i mezzi impiegati nell'attività, l'Altezza (HMax) massima è elevata a 9 ml.

Art. 19 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. sono consentiti nel rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dal Regolamento Edilizio e dalle presenti Norme in riferimento alle classi oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

Art. 20 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali.

Gli interventi di manutenzione non possono alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi c1 e c2 tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei materiali originari.
Sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 138 della LRT 65/2015 come specificato nei successivi articoli

2. Sono altresì ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e ancorch` comportino, nelle classi di edifici C1, C2 e C3 dentro territorio urbanizzato, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici di particolare valore ai quali il P.O. attribuisce le classi c1 e c2.

4. Per gli edifici residenziali "unifamiliari e bifamiliari" di un solo piano residenziale, escluso le mansarde di cui alla LRT 5/2010, posti all'interno del sistema insediativo (esclusi quelli classificati c1, c2 e c3, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei che necessitano di un'adeguamento funzionale o trasformazione per esigenze familiari potranno essere realizzati interventi mediante ampliamento con rialzamento di un piano (con ampliamento SE corrispondente a quella del piano esistente) mediante sopraelevazione anche con demolizione e ricostruzione nella stessa collocazione fermo restando il mantenimento del principio insediativo, dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici originari nonché degli allineamenti con l'edificato circostante rispetto allo spazio pubblico.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per le singole classi.
Nel casi di edifici bifamiliari l'intervento deve essere unitario.
Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici ad un piano posti all'interno delle schede normative del P.O. nonché per gli edifici posti all’interno degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1.
Gli edifici oggetto di ampliamento possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità.
La rimozione del vincolo ventennale di cui al comma precedente, per la libera disponibilità dell'immobile, potrà essere rimosso con apposito atto dirigenziale previo pagamento di una penale pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.
L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato che dovrà riportare il suddetto vincolo di disponibilità sulla nuova unità immobiliare.

Art. 21 Interventi di ripristino di edifici o parti di edifici

1. Secondo quanto disposto dalla vigente legislazione in materia, gli interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti sono ammissibili in forma di ristrutturazione edilizia laddove si renda possibile l'accertamento della originaria consistenza e configurazione. La ricostruzione, che deve essere intesa come fedele riproposizione di volumi preesistenti, è dunque ammessa a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in merito alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari.

2. Ai fini del recupero degli edifici di cui al comma 1, le unità volumetriche crollate o demolite potranno essere ripristinate esclusivamente quando, pur presentandosi gravemente degradate, possano considerarsi visivamente riconoscibili e misurabili in loco, con riferimento sia all'andamento ed all'altezza dei muri perimetrali, che alla esatta posizione della copertura.

3. La mancanza fisica dei connotati essenziali di un edificio può essere superata se è possibile darne evidenza certa, attraverso idonea documentazione storica, grafica e/o fotografica che serva a identificare inequivocabilmente l'esatta ubicazione e consistenza dell'edificio o di parte di esso. In particolare, tale documentazione deve poter consentire, nel caso, di stabilire i dati essenziali della sagoma, del volume e della superficie, allorché risultino oggettivamente verificabili sulla base delle planimetrie e degli elaborati grafici e fotografici in possesso del Comune o di altri enti (e riferite ad un tempo precedente alla parziale demolizione dell'edificio) e delle misurazioni ancora eseguibili sulla struttura rimasta integra (muri perimetrali ed area di sedime occupata dalla costruzione).

4. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento dal punto di vista paesaggistico ed ambientale e saranno inoltre subordinati all'esistenza di condizioni di uso e accessibilità tali da non richiedere nuova viabilità e opere di urbanizzazione che inducano movimenti di terra, o sistemazioni che alterino il carattere dei luoghi.

5. Ad avvenuta realizzazione e ultimazione degli interventi di ripristino gli edifici saranno da considerare in classe c3.

Art. 22 Classe c1

1. Il P.O. individua con la classe c1 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di particolare pregio architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione; sono compresi nella classe c1 gli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/2004, per i quali gli interventi devono essere preventivamente approvati ed autorizzati dal competente organo ministeriale.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di restauro, di cui all'art. 29 del D.lgs. 42/2004, che comprendono un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'immobile, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali.

3. Le tecniche del restauro e quanto indicato per gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio di cui al successivo art. 23, comma 3, sono comunque da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici per i quali il P.O. indica la classe c1.

4. Non è ammessa la realizzazione di pensiline a protezione delle aperture né di tende solari se non per necessità correlate ad attività pubbliche ed in tale caso dovranno essere comunque impiegati materiali e tecniche di minimo impatto strutturale e tali da consentirne facile rimozione e ripristino dello stato precedente.

5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 23 Classe c2

1. Il P.O. individua con la classe c2 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di rilevante valore architettonico e storico-documentale, da assoggettare ad interventi di conservazione.

Gli interventi previsti per la classe c2 sono volti in particolare a consentire il riuso e la rifunzionalizzazione degli edifici, anche con diversa distribuzione delle unità immobiliari, conservando comunque gli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, utilizzando tecniche e materiali tradizionali o comunque di cui sia dimostrata la compatibilità con quelli originari. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ed il reintegro dei caratteri formali e materiali dell'impianto di matrice storica.

2. Per gli edifici ed i complessi edilizi per i quali il P.O. limita gli interventi a quelli previsti dalla classe c2 si possono prevedere:

  • - la realizzazione di vespai, intercapedini aerate, scannafossi, ecc., purché realizzati in modo da non alterare il rapporto tra edificio e terreno circostante e coperti mediante formazione di sovrastante pavimentazione adeguata al resto delle finiture, con modeste e motivate variazioni delle quote del pavimento al piano terreno; tali variazioni possono essere realizzate anche per il raggiungimento dei requisiti minimi di altezza dei vani abitabili richiesti dalle norme igienico-sanitarie, comunque in misura non superiore a 0,30 ml.;
  • - il rifacimento e la sostituzione, con materiali simili purché con le stesse caratteristiche e tecniche costruttive, di singoli elementi delle strutture in elevazione, dei collegamenti verticali, dei solai e della copertura;
  • - il ripristino di solai conseguenti all'eliminazione di vani scala interni, quando incongrui;
  • - la limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni (soppalchi per una superficie non superiore al 30% del locale interessato e scale), che è subordinata dalle seguenti condizioni:
    • - soppalchi e scale dovranno essere realizzati con tecniche costruttive non invasive, preferibilmente riferibili allo stesso tipo edilizio, comunque non in muratura e anche in materiali non tradizionali, purché leggeri; essi dovranno essere fisicamente e formalmente elementi giustapposti e distinti dall'organismo originario;
      i locali derivati dalla soppalcatura devono prevedere un'Altezza utile (HU) non inferiore a ml. 2,40 per i locali principali e non inferiore a ml. 2,10 per quelli accessori;
    • - l'inserimento di nuovi collegamenti verticali non dovrà modificare, né interessare travature lignee portanti, volte e solai con caratteristiche di pregio;
    non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza;
  • - la realizzazione di volumi tecnici solo se interrati e con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente;
  • - la realizzazione di piccoli lucernari piani, uno per edificio, con funzione di ispezione della copertura stessa, da posizionare sulle falde visivamente meno esposte; non sono ammessi nuovi abbaini;

Non è consentita la chiusura di logge e porticati al piano terra, né con pareti, né con infissi, mentre è ammessa l'installazione di infissi vetrati allineati al filo interno della muratura, nel caso di logge ai piani superiori.

Non è ammessa la realizzazione di logge o porticati né la realizzazione di pensiline a protezione delle aperture né di balconi o altre strutture in aggetto rispetto al corpo dell'edificio.

È consentita la demolizione di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate), costituite da volumi accessori addossati all'edificio, e la loro ricostruzione nel lotto o resede di pertinenza con le seguenti condizioni:

  • - le porzioni ricostruite dovranno svilupparsi su un solo piano e non in aderenza al fabbricato principale;
  • - le superfici ricostruite non potranno essere, in alcun caso, superiori a quelle legittime oggetto di demolizione;
  • - non è ammessa la variazione dell'uso delle superfici demolite e ricostruite che dovranno rimanere accessorie alla funzione dell'edificio principale.

3. Per gli elementi costitutivi degli edifici e dei complessi edilizi per i quali il piano indica la classe c2 valgono inoltre le seguenti prescrizioni, da osservare anche negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

  1. a) assetto distributivo e tipologico - la suddivisione dell'organismo edilizio in più unità immobiliari è ammissibile qualora gli interventi edilizi non comportino alterazioni delle parti comuni, dei prospetti, degli elementi strutturali; non sono ammessi frazionamenti che compromettano i caratteri architettonici di locali o di spazi di dimensione o di ruolo significativi o che presentino apparati decorativi unitari;
  2. b) coperture - non dovranno essere modificate le caratteristiche costruttive delle strutture di copertura, nonché la geometria e la quota d'imposta e di colmo, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovranno essere mantenute e consolidate le gronde esistenti, qualora corrispondano ad una tipologia originaria o comunque tradizionale; dovrà altresì essere mantenuto il tipo di manto esistente, qualora corrisponda ad una tipologia originaria o comunque tradizionale, reintegrando i pezzi danneggiati con altri dello stesso tipo, mentre in caso di presenza di elementi e materiali incongrui, si dovrà ripristinare il tipo di manto originario o tradizionale;
  3. c) prospetti - gli interventi devono comportare la salvaguardia dei fronti e prospetti di carattere unitario e compiuto; sono ammesse modifiche limitatamente all'adeguamento di eventuali aperture in contrasto con le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario e all'eventuale ripristino di aperture di cui sia dimostrata l'esistenza nell'impianto originario sulla base di documentazione storica;
  4. d) elementi decorativi - dovranno essere conservati e/o riportati allo stato originario tutti gli elementi decorativi esistenti ed ogni altro elemento della facciata che abbia assunto valore storico o ambientale, che faccia parte integrante dell'organismo edilizio (cornici, davanzali, marcapiani, fregi, cornicioni, modanature, riquadrature, grigliati in mattoni, graffiti, targhe, elementi in ferro battuto o ghisa, bugnato di facciata e di spigolo, lesene, tabernacoli, lapidi, decorazioni dipinte, stemmi, rilievi, parapetti, membrature varie, ecc.), anche facendo riferimento a tracce parziali o documentazioni, anche fotografiche, purché attendibili;
  5. e) intonaci e coloriture esterne - la finitura esterna dell'edificio deve essere coerente con il carattere originario e la tipologia; non è permesso asportare o non ripristinare l'intonaco su intere pareti o porzioni di esse, al fine di creare paramenti faccia a vista o "finto rustico";
  6. f) infissi esterni - gli infissi devono essere impostati, di norma, sul filo interno della mazzetta, salvo i casi nei quali siano originariamente presenti soluzioni diverse; per grandi aperture e situazioni architettoniche particolari è ammessa la formazione di infissi sempre posti a filo interno della mazzetta, con vetri trasparenti; sono vietate le ferrature "in stile", le suddivisioni "all'inglese", le controfinestre e le controporte sul filo esterno del muro;
  7. g) dispositivi di oscuramento - nei sistemi di oscuramento degli infissi di tipo tradizionale deve essere privilegiata la soluzione a scuri interni; altre tipologie sono ammesse solo se congrue con le originarie caratteristiche e se già precedentemente presenti nell'edificio oggetto di intervento, quando facciano parte di una consolidata e definitiva configurazione architettonica; non sono consentite le serrande avvolgibili e le saracinesche metalliche, fatta eccezione per le aperture dei fondi a piano terra in ambito urbano;
  8. h) impianti tecnologici - gli interventi possono comportare l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi impianti tecnologici senza alterare la sagoma esistente, la Superficie Edificata e la quota degli orizzontamenti e della copertura; il rinnovo e l'installazione di impianti tecnologici (idrico, elettrico, telefonico, televisivo, di riscaldamento e condizionamento, ecc.) deve avvenire senza alterazione sensibile dei prospetti e delle coperture, adottando i necessari accorgimenti tecnici utili a ridurre l'effetto dell'installazione degli elementi impiantistici; in particolare, per quanto riguarda le parabole satellitari e altri elementi impiantistici dotati di particolare visibilità essi dovranno mimetizzarsi con la colorazione delle coperture o delle pareti ed essere collocati su falde o fronti secondari, evitando di impegnare prospetti visivamente molto esposti; pompe di calore, caldaie, condizionatori e unità motocondensanti non dovranno essere installati su falde e fronti principali; l'installazione, ove indispensabile, dovrà essere studiata in modo da non interferire con l'impaginato e la caratterizzazione dei prospetti.

4. Gli interventi per il miglioramento del risparmio energetico e gli impianti fotovoltaici e termici previsti dalla L. n 34 del 27.04.2022 devono essere realizzati nel rispetto dei caratteri architettonici e edilizi di valore storico-documentale.

Ai fini del risparmio energetico sono consentiti eventuali maggiori spessori del pacchetto di copertura, mentre non sono ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti esterne sui fronti che confinano con la proprietà comunale.

5. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, per i soli edifici ubicati in zona B non classificati di carattere storico sono possibili interventi di inserimento di elementi tipologici, formali e strutturali che, senza aumento della SE e del volume, qualificano il valore degli immobili stessi ai sensi del comma 1 dell’art. 138 della Lrt 65/2014 ( a titolo esemplificativo, nuove aperture, logge, porticati, pensiline, balconi, terrazze in copertura, volumi tecnici nelle corti ).
I progetti, ai sensi del presente comma, dovranno essere preceduti da un’adeguata analisi progettuale che tenga in considerazione i seguenti aspetti:

  1. a) le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie dell’edificio,nonché degli impianti presenti;
  2. b) le prescrizioni della disciplina urbanistico edilizia da applicare all’immobile per quanto riguarda le modifiche del loro aspetto esteriore;
  3. c) la progettazione dell’intervento dovrà garantire il minor impatto visivo ed il corretto inserimento nel contesto senza pregiudicare il valore storico-artistico e tipologico degli edifici;
  4. d) l’inquadramento nel contesto del quartiere affinché i nuovi elementi tipologici non siano estranei al tessuto edificato circostante;
  5. e) l’eventuale dimostrazione storica di preesistenze andate perdute con interventi successivi sull’edificio.

5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 24 Classe c3

1. Il P.O. individua con la classe c3 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a tessuti omogenei di matrice storica o comunque della città consolidata e i villaggi turistici da conservare in tale caratterizzazione, anche per l'unitarietà inalterata dell'insediamento, e gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti di valore storico-documentale che hanno subito parziali alterazioni rispetto alle originarie caratteristiche.

La classe c3 comprende inoltre edifici, complessi edilizi e relativi spazi aperti di recente ultimazione o in fase di completamento, che quindi, non necessitando di adeguamento o trasformazione, rientrano nella categoria della conservazione.

2. Per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c3 si possono prevedere:

  • - la modifica alle strutture di fondazione ed i consolidamenti statici;
  • - le trasformazioni da realizzarsi all'interno dell'involucro edilizio esistente, fino alla complessiva riorganizzazione funzionale dell'edificio, con limitate modifiche del sistema strutturale e con l'impiego di appropriate tecniche costruttive;
  • - la sostituzione dei solai e il loro rifacimento a quote anche diverse da quelle originarie, a condizione che sia strettamente correlata ad esigenze di adeguamento strutturale e che l'eventuale spostamento non generi alcuna necessità di modificare l'aspetto esteriore dell'edificio e che non si creino ulteriori piani, ad eccezione di quello eventualmente ricavabile nel sottotetto;
  • - modifiche ai collegamenti verticali interni, nel rispetto del tipo edilizio e del sistema strutturale;
    non è in ogni caso ammessa la realizzazione di nuove scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza. Tale esclusione non opera per i fabbricati , di proprietà privata, posti nel parco di Rimigliano purché vengano rispettati i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 51.
  • - limitate modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, con l'introduzione di nuove aperture e/o modifiche a quelle esistenti solo se rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali ed esclusivamente a condizione che vengano tutelati i fronti di carattere unitario e compiuto, per i quali si escludono, e che negli altri siano salvaguardate l'integrità compositiva e le originarie caratteristiche architettoniche dell'edificio; le nuove aperture dovranno rispettare per forma, dimensione e partizione quelle esistenti e le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio originario; non sono consentite nuove aperture per illuminare e/o areare i locali igienici sanitari e gli altri locali di servizio e/o accessori della residenza;
  • - la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati;
  • - la realizzazione o la modifica di eventuali lucernari in funzione dei rapporti minimi di illuminazione per i locali sottostanti non devono interferire con le strutture principali di copertura; tali elementi devono inoltre essere posizionati ad una distanza minima di 1,50 ml. dalla linea di gronda;
  • - la demolizione di volumi accessori di valore nullo dal punto di vista storico-documentale e di eventuali porzioni incongrue (per materiali, tipo e tecniche utilizzate) addossate all'edificio principale e la loro ricostruzione in un solo piano, che non potrà superare la superficie accessoria - che deve rimanere tale - legittima demolita, all'interno del lotto o del resede di pertinenza anche in aderenza all'edificio principale;
  • - la realizzazione di locali totalmente interrati con caratteristiche tali da non essere computati come Superficie edificabile (o edificata) (SE), purché compresi entro la proiezione della Superficie Coperta del fabbricato.

3. Sono altresì interventi ammessi dalla classe c3:

  • - gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) e s.m.i.;
  • - la realizzazione di locali tecnici in aggiunta al volume esistente, se riferiti ad un insieme di opere riconducibili alla ristrutturazione edilizia, con le dimensioni minime previste dalla normativa vigente e comunque con una Superficie Coperta non eccedente il 5% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) dell'edificio principale di riferimento, con un'Altezza utile (HU) massima di 2,40 ml.;
  • - il ripristino di edifici o di parte di essi alle condizioni di cui all'art. 21;
  • - la demolizione con fedele ricostruzione dell'intero edificio, nella stessa collocazione, sagoma e ingombro planivolumetrico, qualora resa indispensabile per motivi statici oppure se finalizzata al risparmio energetico e all'applicazione dei criteri di edilizia sostenibile.

4. Per le attività commerciali esistenti in zona agricola è consentito un ampliamento una tantum del 25% della SE commerciale esistente.

5. Non è consentita la realizzazione di logge o porticati.

6. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 25 Classe c4

1. Il P.O. individua con la classe c4 gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a quartieri unitari, caratterizzati da omogeneità ed uniformità di forme, materiali e finiture, da conservare in tale caratterizzazione, pur con gli opportuni adeguamenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c4 sono interventi ammessi se attuati tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio e comunque nel rispetto dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari:

  1. a) modifiche all'aspetto esteriore degli edifici diverse da quelle della classe c3, compresa la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018;
  2. b) la realizzazione di logge o porticati, purché in assenza di logge o porticati preesistenti, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  3. c) la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  4. d) la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso residenziale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. Se attuata tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio, in alternativa a quanto previsto ai punti b), c) e d) del comma 2, è inoltre consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari;
  • - mantenimento degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 25 mq. per ciascuna unità abitativa;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - numero di piani non superiore a quello massimo esistente;
  • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nelle zone U1.5 per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 26 Classe c5

1. Il P.O. individua con la classe c5 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da particolare valore architettonico o storico-documentale appartenenti ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure appartenenti agli insediamenti diffusi nelle aree extraurbane.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, la classe c5 può comportare la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, purché nel rispetto degli allineamenti dell'edificato circostante senza sopraelevazioni negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. È ammessa inoltre la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018.

Il rialzamento delle coperture, senza incremento del numero dei piani negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, potrà comunque essere sempre ammesso per esigenze tecniche di consolidamento statico, di adeguamento sismico e/o nel caso di riorganizzazione di volumi esistenti.

Nel caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

In tale caso sono ammesse le deroghe previste dall'art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014.

3. È ammessa la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

4. La realizzazione di logge o porticati è consentita su un solo fronte dell'edificio in assenza di logge o porticati preesistenti relativi ad ogni unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

5. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari di qualsiasi Superficie Edificata (SE), o plurifamiliari aventi una Superficie Edificata (SE) non superiore a mq 350 è consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 70 mq. per l'intero edificio in aggiunta a quella prevista al comma 3;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento. Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
  • - L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo è ammesso, ad esclusione degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, comunque nel limite massimo di 2 piani, con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria.

6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività di alberghi di cui alla LRT 86/2016. E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento; al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 27 Classe c6

1. Il P.O. individua con la classe c6 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei nella città consolidata e nelle aree periurbane di margine alla città, per i quali sono previsti interventi di adeguamento.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c5, la classe c6 può comportare:

  • - la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso dell'edificio principale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate.

3. La realizzazione di logge o porticati è consentita in assenza di logge o porticati preesistenti della stessa unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati

4. L’incremento della superficie edificabile – comma 5 art. 26 – può essere aggiunta a locali accessori esistenti nel resede del fabbricato nel caso si dimostri, con un progetto unitario di riqualificazione urbanistica del lotto ( demolizione di elementi incongrui, utilizzo di bioedilizia, mantenimento dei caratteri dell’edificio principale ) che la soluzione proposta migliora il contesto edilizio di intervento.

5. Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere esistenti è consentita una tantum l'addizione volumetrica esclusivamente per ampliare ed integrare i servizi di supporto alla ricettività e/o migliorare gli standard qualitativi della ricettività (escludendo quindi l'incremento del numero delle camere) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente destinata a servizi per la ricettività (bar, ristorante, palestra, spa, ...);
  • - Indice di Copertura non eccedente il 50% (calcolato per l'intero complesso);
  • - Altezza (HMax) massima di 5,50 ml. se al piano terra, negli altri casi comunque senza aumento del numero di piani massimo esistente;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'ampliamento potrà essere realizzato anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti - anche seminterrati o interrati - in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere posti in area urbana a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso, con divieto di incremento del numero di camere, per almeno 15 anni.

6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 28 Classe c7

1. Il P.O. individua con la classe c7 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei e a densità media, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c6, la classe c7 può comportare anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. Sono inoltre consentite - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 4 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE), la sostituzione edilizia e l'addizione volumetrica tramite sopraelevazione o ampliamento in orizzontale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento una tantum di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 50%;
  • - numero di piani massimo pari a 2, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento;
  • - al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo e nel limite massimo di 2 piani - è ammesso con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, fermo restando quanto sopra prescritto per gli edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa.

4. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari o bifamiliari ad un solo piano è consentita - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 2 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o la sostituzione edilizia per la realizzazione di edifici con numero di piani massimo pari a 2 con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari al 35% della SE esistente alla data di adozione del presente P.O. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 29 Classe c8

1. Il P.O. individua con la classe c8 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e non appartenenti a tessuti omogenei, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c7, per gli edifici esistenti nel caso di demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o sostituzione edilizia è consentito l'incremento della Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 35% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente, purché sia garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano al nuovo edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Il numero di piani massimo del nuovo edificio è di 2 piani, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento. Per gli edifici con destinazione d'uso ad attività industriali ed artigianali, attività commerciali all'ingrosso e depositi è ammessa un'Altezza (HMax) massima di 10,50 ml., fatto salvo il rispetto del limite delle altezze maggiori preesistenti del fabbricato oggetto di intervento.

Gli incrementi in oggetto sono ammessi fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo.

3. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Art. 30 Dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggi ad uso privato pertinenziali è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione all'aumento di carico urbanistico, così come definito dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi, derivante dai seguenti interventi:

  • - nuova edificazione;
  • - ristrutturazione urbanistica;
  • - ristrutturazione con sostituzione edilizia;
  • - frazionamenti e altri interventi comportanti aumento delle unità immobiliari;

2. La realizzazione di superfici a parcheggio, coperte o scoperte, legate da vincolo pertinenziale all'edificio ovvero alle singole unità immobiliari che lo compongono, deve rispettare i seguenti rapporti minimi:

Destinazione d'uso Parcheggi privati
Residenziale 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
Artigianale-Industriale 1 mq/3,5 mq di SE
Commerciale al dettaglio 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci
Turistico-ricettiva 1 mq/3,5 mq di SE
Direzionale e di servizio 1 mq/3,5 mq di SE, con minimo 1 posto auto per unità immobiliare
Commerciale all'ingrosso 1 mq/3,5 mq di SE, oltre allo spazio per la movimentazione delle merci

3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente i nuovi posti auto potranno essere ricavati all'interno delle aree a parcheggio esistenti, nel caso in cui queste abbiano una superficie maggiore di quella richiesta in rapporto alla Superficie edificabile (o edificata) (SE) complessiva.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare i parcheggi privati nell'area di pertinenza dell'edificio i nuovi spazi per la sosta possono essere reperiti anche in altre aree.

La dotazione di nuovi parcheggi in caso di frazionamenti di unità immobiliari residenziali su edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L 122/89 deve essere reperita - prima del rilascio del permesso a costruire - solo per le nuove unità immobiliari create. In tal caso può essere reperito un posto auto - per ciascuna nuova unità immobiliare - delle misure standard di ml 3x5 e la differenza di cui alla tabella prevista al punto 2 può essere monetizzata.

Art. 31 Incentivi per l'edilizia sostenibile

1. In tutto il territorio comunale sono previsti incentivi per l'edilizia sostenibile attraverso premialità corrispondenti ad incrementi di Superficie edificabile (o edificata) (SE) progressivamente crescenti in funzione della crescente qualità energetico-ambientale dimostrata a fronte di apposita documentazione tecnica dettagliatamente definita nel Regolamento Edilizio al quale si rimanda per gli aspetti procedurali. L'incremento di SE non potrà comunque superare una percentuale pari al 10% della SE realizzata.

2. Gli incentivi si applicano alle nuove unità immobiliari derivanti da interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione non fedele di edifici con qualsiasi destinazione.

Art. 32 Criteri per la progettazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche

1. Al fine di garantire elevati livelli di accessibilità da parte di tutti i cittadini e utenti dei servizi e degli spazi di uso pubblico, i progetti per la realizzazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche o per successivi interventi di riqualificazione, adeguamento e/o ampliamento dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • - privilegiare soluzioni progettuali inclusive, in modo da rendere servizi e spazi compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, rispetto alle soluzioni speciali, cioè dedicate ad uno specifico profilo di utenza;
  • - elevato grado di comfort e di sicurezza, anche con particolare riferimento all'illuminazione;
  • - assenza di barriere architettoniche (fisiche o percettive), in riferimento alla generalità degli utenti ed in particolare agli utenti deboli, cioè persone disabili, persone con traumi temporanei, donne in stato interessante, bambini, persone con bambini piccoli, persone anziane;
  • - dotazione di elementi di sostegno e di linee guida nei percorsi per facilitarne la percorribilità;
  • - predisposizione di idonei spazi per la sosta, anche per le biciclette;
  • - individuazione di sistemi per la raccolta dei rifiuti, previa verifica di inserimento nell'impianto spaziale complessivo.

Inoltre essi dovranno essere specificamente orientati al contenimento delle esigenze e dei costi di manutenzione.

2. I parchi e giardini pubblici (Sv, Svt) dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

  • - presenza di recinzione o di strutture di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili, privilegiando elementi vegetazionali quali alberature e siepi, sempreché di altezza tale da non impedire la sorveglianza e la sicurezza; a seconda delle specifiche situazioni, il trattamento dei margini dovrà valutare le esigenze di schermatura o trasparenza visiva, di protezione dai venti, di protezione acustica, di penetrabilità pedonale ecc.;
  • - individuazione di aree ombreggiate per maggiore comfort nei mesi estivi;
  • - nel caso di spazi di grande dimensione, dotazione di servizi igienici accessibili;
  • - coerenza dell'articolazione funzionale con la morfologia naturale del terreno e con la tutela del paesaggio e con i suoi elementi consolidati, comprese le specie vegetazionali autoctone o naturalizzate;
  • - scelta di materiali vegetali adeguati, evitando in ogni caso quelli spinosi o velenosi e con particolare riguardo ai possibili effetti allergici soprattutto in prossimità di edifici pubblici frequentati da bambini ed anziani.

3. Le piazze e gli spazi pedonali pubblici (Sz) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • - presenza di elementi di filtro e protezione rispetto alla viabilità ed in generale agli spazi carrabili oppure adozione di misure per garantire la sicurezza dei pedoni (regolamentazione della circolazione, segnaletica, dissuasori...), tenendo conto comunque dell'accessibilità ai mezzi di emergenza e dell'eventuale esigenza di spazi destinati al carico e scarico;
  • - realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali.

4. I parcheggi pubblici a raso (Sp) dovranno rispettare inoltre i seguenti requisiti:

  • - per i parcheggi esterni alla sede stradale dovranno essere previsti posti auto riservati agli utenti deboli, parte dei quali riservati alle persone disabili; dovranno inoltre essere previsti adeguati spazi per la sosta delle biciclette;
  • - dovrà sempre essere prevista la dotazione di alberature, ad eccezione dei parcheggi realizzati lungo la viabilità pubblica esistente, riservando a ciascuna pianta adeguato spazio permeabile, eventualmente protetto da griglie, fatti salvi eventuali inderogabili motivi di tutela storica ed ambientale; per questo scopo si dovranno impiegare specie di alberi funzionali all'ombreggiamento nel periodo estivo, prive di fruttificazione ed essudati e con apparato radicale contenuto e profondo;
  • - per quanto possibile si dovrà provvedere al contenimento visuale dei veicoli in sosta, attraverso alberi, siepi, dossi inverditi, scarpate addossate a muri perimetrali o altri sistemi similari, fatte salve eventuali particolari disposizioni di tutela storica e ambientale;
  • - dovrà essere prevista la realizzazione di sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
  • - dovrà essere prevista una pavimentazione con materiali semipermeabili, in particolare per gli stalli, ove compatibile con il tipo prevalente di veicoli e con l'intensità d'uso;
  • - gli impianti di illuminazione dovranno essere opportunamente schermati e orientati verso il basso, ai fini del mantenimento della qualità degli insediamenti e del paesaggio, anche notturno, del contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico.

5. Nelle attrezzature di servizio pubbliche eventuali chioschi e servizi igienici dovranno in ogni caso rispettare integralmente i requisiti di accessibilità.

6. Tutti gli spazi pubblici scoperti pavimentati devono essere prioritariamente realizzati con materiali e tecniche che consentano l'infiltrazione e la ritenzione ed il corretto deflusso delle acque meteoriche.

Nelle aree extraurbane, in particolare, per la realizzazione di nuovi parcheggi pubblici si dovrà garantire la più possibile estesa permeabilità delle aree, attraverso la scelta di materiali e superfici pavimentate che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche e si dovrà altresì garantire la compatibilità paesaggistica degli interventi, con colori e piantumazioni adeguate ai contesti di maggiore qualità paesaggistica.

Per tutti gli interventi si dovrà mirare al massimo contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, recependo gli indirizzi del documento CE 2012 "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo".

Art. 33 Disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità

1. Obiettivo della programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità è la realizzazione di ambienti compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, privilegiando comunque soluzioni progettuali inclusive rispetto alle soluzioni speciali cioè a quelle dedicate ad uno specifico profilo di utenza.

2. Gli interventi dovranno perseguire in primo luogo garantire le seguenti prestazioni:

  • - per i percorsi e gli spazi pedonali / la continuità planimetrica, i collegamenti tra percorsi paralleli, ad esempio separati dalla carreggiata stradale, o adiacenti per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, opportunamente raccordati, l'allargamento dei percorsi e lo spostamento e/o modifica di ogni manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito, l'eliminazione di ogni discontinuità altimetrica, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, la segnalazione del passaggio a zone carrabili o non pavimentate;
  • - per gli accessi / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, la predisposizione di segnaletica adeguata, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati;
  • - per il superamento dei dislivelli / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati;
  • - per ambienti ed arredi interni / l'individuabilità degli spazi dedicati alle diverse funzioni e/o attività, l'eliminazione di ostacoli e di spigoli vivi, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati, la disponibilità di punti informativi e di spazi di attesa adeguati;
  • - per le attrezzature esterne (cestini portarifiuti, cassonetti, sedute, giochi, cassette postali, ...) / l'individuabilità, l'installazione di elementi ed apparecchiature appropriati per numero, collocazione e caratteristiche;
  • - per i locali igienici / l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi, sanitari, arredi e apparecchiature appropriati;
  • - per i posti auto riservati / l'individuazione di un corretto numero di stalli di dimensioni appropriate, la predisposizione di segnaletica, la sicurezza degli spazi di manovra ed il collegamento adeguato con i percorsi pedonali;
  • - per le fermate del trasporto pubblico / l'individuabilità, la presenza di informazioni adeguate, la predisposizione di arredi appropriati (pensiline, panchine).

Valgono comunque per la generalità degli interventi le disposizioni per l'accessibilità e la fruibilità da parte di tutti in autonomia contenute nelle presenti Norme agli artt. 54, 60, 64 e 69, con riferimento ai subsistemi nelle aree urbane.

3. In considerazione della rilevanza per l'identità dei luoghi e l'interesse collettivo, sono considerati prioritari:

  • - gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
  • - gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.

4. Gli interventi da attuare saranno specificamente individuati e definiti nell'ambito della redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), ai fini della programmazione operativa.

5. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti - ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza -, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque fare riferimento alle prestazioni riportare al precedente comma 2, fatte salve documentate impossibilità tecniche.

6. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

Titolo IV Tutele delle risorse, dei beni paesaggistici ed ambientali

Capo I Aria ed energia

Art. 34 Inquinamento atmosferico e acustico

1. Il Piano Operativo prevede il mantenimento e l'incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.

Ciò dovrà essere accompagnato dalla promozione dell'impiego di fonti energetiche alternative e di tecnologie che consentano un'elevata efficienza energetica ed un ridotto impatto ambientale in termini d'emissioni inquinanti e climalteranti e da incentivi all'utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni.

2. L'insediamento di nuove attività dovrà prevedere l'adozione di opere/strumenti di mitigazione degli impatti in termini di emissioni in atmosfera, vibrazioni e rumori.

3. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia ed i Piani Attuativi devono essere sottoposti alla preventiva Valutazione di Clima o Impatto Acustico, redatta in coerenza con il vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica, prevedendo le eventuali misure di mitigazione relative alle emissioni acustiche dirette e/o indirette.

Quali misure di compensazione il Piano Operativo prevede la predisposizione di idonee barriere vegetali. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali si potrà ricorrere a barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e vegetali, mantenendo comunque libere le visuali verso i contesti collinari di pregio paesaggistico e verso il mare.

Art. 35 Inquinamento elettromagnetico e luminoso

1. Gli interventi da realizzare in prossimità di impianti di radiocomunicazione o di linee elettriche esistenti devono essere subordinati ad una preventiva valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza o a bassa frequenza, al fine di ridurre le esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico e comunque di evitare l'insorgere di incompatibilità elettromagnetiche, in conformità con i limiti di esposizione e gli obiettivi di qualità fissati dalla normativa di settore vigente.

2. La localizzazione di impianti, stazioni e cabine di distribuzione dell'energia elettrica dovrà avvenire dove non è prevista permanenza stabile di persone.

3. L'installazione di impianti di radiocomunicazione non è ammessa:

  • - nelle aree con destinazione ad attrezzature di servizio pubbliche di rilevante sensibilità quali servizi per l'istruzione di base (Sb) e servizi per il culto (Sr);
  • - negli edifici e complessi, riconosciuti di particolare pregio architettonico e valore storico-documentale, in classe c1 o c2.

4. I sistemi di illuminazione dovranno privilegiare pertanto soluzioni che prevedano la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente collocati in esso e sempre opportunamente schermati verso l'alto.

Art. 36 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Fatta salva ogni disposizione sovraordinata di ordine nazionale o regionale e la vigente disciplina in ordine ai titoli abilitativi ed alle attività libere in materia di energia, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve rispettare le regole e gli indirizzi definiti dal Piano Operativo in relazione alle specifiche caratteristiche del contesto.

2. Per tutti gli impianti dovrà essere posta massima attenzione alla stabilità dei pendii e dovrà essere rispettata la morfologia naturale del suolo, evitando modificazioni significative dell'andamento topografico con opere di movimento terra, salvo modesti livellamenti e rettifiche di quote funzionali all'installazione ed alla viabilità di accesso e di manutenzione; dovranno essere realizzate, ove necessario, opportune opere di drenaggio e di regimazione idraulico-agraria adottando, quando possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

Dovranno essere privilegiate localizzazioni in aree già dotate di una rete viaria idonea tale da poter essere utilizzata come viabilità di accesso senza che ne siano alterate le caratteristiche sia in termini dimensionali che morfologici, fatta salva la possibilità di realizzare minimi interventi di adeguamento funzionale; eventuali tratti di nuova viabilità di accesso e di distribuzione interna ed eventuali spazi di manovra potranno essere realizzati solo se strettamente necessari all'esercizio dell'impianto e dovranno rispettare, per tipologia e materiali, il reticolo delle strade esistenti.

La localizzazione degli impianti dovrà tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, soprattutto nelle aree collinari, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere, in modo da garantire che la percezione dei beni e delle aree non sia in alcun modo compromessa; inoltre l'installazione degli impianti non deve interferire con le visuali da e verso il mare. Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio dovranno essere appositamente documentate negli elaborati progettuali.

L'eventuale impiego di fasce verdi di ambientazione e schermature arboree e arbustive con funzione di mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto dovrà essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico; in particolare sarà da valutare la coerenza negli ambiti di pianura. Dovrà essere previsto l'impiego di specie vegetali locali ed autoctone, creando un effetto il più naturale possibile.

Nel caso di aree agricole dovrà essere privilegiato l'utilizzo di aree degradate o abbandonate e/o non più funzionali all'attività agricola.

La connessione alla rete elettrica esistente dovrà essere realizzata tramite linee interrate, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica.

Le costruzioni accessorie dovranno essere limitate alle opere ed alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti.

3. Nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in coerenza con il PIT/PPR, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere conforme alle Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004 (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot. 5656 del 30/03/2012).

4. Impianti solari fotovoltaici e termici

Gli impianti solari fotovoltaici connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - devono essere localizzati in aree già interessate da interventi di urbanizzazione, evitando la sottrazione di suoli produttivi agricoli. Non devono in ogni caso determinare modifiche della maglia agraria consolidata o alterare gli assetti paesaggistici rurali; è esclusa la localizzazione in aree particolarmente esposte e/o interferenti con visuali panoramiche.

Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U3.4 e U4.2, ad eccezione di quelli destinati all'autoconsumo.

Gli impianti solari (fotovoltaici e termici) sugli edifici, dove il PO individua le visuali panoramiche di cui all'art. 101, al fine di ridurre l'effetto di inquinamento visivo e minimizzare l'impatto, dovranno essere integrati nella copertura; In generale ma soprattutto nelle aree extraurbane dovrà in ogni caso essere privilegiata la collocazione su corpi edilizi secondari e poco visibili.

Ove non sia tecnicamente realizzabile la totale integrazione architettonica o nel caso di recente ristrutturazione della copertura, negli edifici esistenti con copertura a falda i pannelli dovranno essere di norma collocati aderenti alla falda, a filo tetto, senza l'impiego di supporti che facciano assumere pendenze ed orientamenti diversi dalla falda stessa; i pannelli dovranno essere arretrati rispetto al filo di gronda e mantenersi comunque, in qualsiasi punto, ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo; negli interventi di recupero edilizio in cui sia previsto il rifacimento del tetto i pannelli dovranno essere preferibilmente inseriti in falda, all'interno del pacchetto costruttivo, così da risultare complanari, nella superficie del pannello, al manto di copertura.

Nel caso di edifici in classe c1 è obbligatoria la totale integrazione nella copertura su corpi edilizi secondari e poco visibili oppure la collocazione a terra, eventualmente su struttura di supporto, adottando la soluzione che si dimostri adeguata a garantire la compatibilità con i caratteri architettonici, storici ed artistici e il rispetto del pregio architettonico e del valore storico-documentale.

Negli edifici di nuova costruzione i pannelli devono essere sempre concepiti come componenti integrate del progetto architettonico.

5. Impianti eolici

Fermo restando quanto stabilito in riferimento ai beni paesaggistici, gli impianti per la produzione di energia da fonti eoliche sono ammessi esclusivamente se destinati all'autoconsumo e con altezza al rotore non superiore a 9 ml. nelle aree urbane e non superiore a 15 ml. nelle aree extraurbane.

Sono escluse collocazioni:

  • - nelle pertinenze di edifici in classe c1, c2 e c3;
  • - negli ambiti U5.1, R2.3, R2.4, R3.2, R4.2. R4.3 e R4.4.

Nelle aree extraurbane la localizzazione dovrà comunque avvenire in contiguità a manufatti edilizi esistenti.

6. Impianti a biomasse

Gli impianti connessi alle aziende agricole - quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo - sono ammessi esclusivamente se commisurati alla capacità di produzione e reperimento della biomassa nell'ambito del territorio comunale o dei comuni limitrofi. Le aziende potranno mettere in produzione colture dedicate alla produzione per l'alimentazione di impianti a biomasse con un'estensione non superiore al 20% della propria Superficie Utile Agricola complessiva e con esclusione di aree boscate, vegetazione riparia, aree umide e oliveti di impianto storico.

Impianti non connessi ad aziende agricole sono consentiti esclusivamente negli ambiti U3.4 e U4.2, privilegiando localizzazioni tali da minimizzare le movimentazioni e il conseguente aggravio sul traffico stradale.

Capo II Suolo, sottosuolo ed acque

Art. 37 Sbancamenti, scavi e rinterri

1. In tutti gli interventi dovranno essere evitate opere di forte rimodellamento del suolo (scavi e rinterri) che comportino una alterazione significativa della situazione preesistente.

2. Nel caso di edifici collocati in aree con terreno in pendio nella sistemazione finale a monte e comunque nei lati controterra potranno essere previsti scannafossi e/o elementi analoghi ma non sono consentite modifiche all'andamento naturale del suolo che portino a rendere seminterrati o fuori terra i locali che nella configurazione orografica originaria invece risulterebbero - rispettivamente - interrati o seminterrati.

In particolare, nelle sistemazioni attinenti gli edifici ed il resede di pertinenza degli edifici non è ammessa la realizzazione di muri di contenimento di altezza superiore a 1,50 ml.; dovrà in ogni caso essere dimostrata la necessità di realizzare tali strutture ed accuratamente verificata l'assenza di alternative meno impattanti (ad esempio terre rinforzate rinverdite): tali interventi si configurano pertanto come soluzione limite, da adottare esclusivamente qualora sia inequivocabilmente impossibile mantenere la conformazione naturale del terreno oppure limitare la modifica di tale conformazione ad un modesto rimodellamento da realizzare senza strutture di sostegno.

È ammessa la realizzazione di muri di altezza superiore a 1,50 ml., purché comunque inferiore a 2,70 ml., esclusivamente se corrispondenti all'unico fronte libero, a valle, di volumi interrati.

Art. 38 Aree estrattive

1. Le aree estrattive sono destinate all'escavazione dei materiali dal sottosuolo mediante la coltivazione dei giacimenti e possono essere comprensive dell'ubicazione di impianti per la prima lavorazione dei materiali estratti.

2. Le aree perimetrate nelle tavole di progetto di P.O. con destinazione ad attività estrattive (Ie) corrispondono all'ambito individuato come prescrizione localizzativa (418 I 15 San Carlo - Settore I - Calcare) dal P.A.E.R.P. di Livorno vigente alla data di adozione del P.O., in coerenza con l'individuazione di risorse e giacimenti del P.R.A.E. e del P.R.A.E.R.

Il Comune può autorizzare l'escavazione solo all'interno di tale ambito, sulla base di progetti presentati nel rispetto di norme, obblighi e adempimenti previsti dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e della L.R. 25 marzo 2015, n. 35 "Disposizioni in materia di cave", compresa l'attività di risistemazione ambientale.

3. Sono ammessi gli interventi necessari al ciclo produttivo in funzione dei contenuti dei piani di coltivazione, fermo restando l'obbligo di conservazione e recupero dei manufatti di valore storico-testimoniale individuati nelle Tavole di progetto del P.O. con la classe c2.

4. Il P.O. Dovrà adeguarsi al nuovo Piano Regionale Cave approvato con deliberazione CRT n 47 del 21.07.2020 nei tempi previsti dall'art. 21 del comma 2 della Disciplina del PRC.

Art. 39 Impermeabilizzazione superficiale

1. Nella realizzazione di tutti gli interventi si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione del suolo attraverso l'uso più esteso possibile di materiali che permettano la percolazione e la ritenzione temporanea delle acque nel terreno; la realizzazione delle opere non dovrà alterare la funzionalità idraulica del contesto in cui esse si inseriscono, garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di recapito delle acque superficiali.

2. Nei progetti delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità e dei rilevati si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - gli spazi destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata dovranno essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque; sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico ambientale;
  • - la realizzazione di parcheggi deve garantire inoltre una dotazione di alberi ad alto fusto distribuiti nell'area;
  • - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua dovrà essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

3. Nelle aree urbane nel caso di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia con incremento di Superficie Coperta è richiesta una superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, che può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni che garantiscano il passaggio e l'assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche; almeno il 25% della Superficie Fondiaria dovrà in ogni caso essere sistemato con terreno vegetale, a prato e/o con piantumazioni.

Art. 40 Reticolo idrografico

1. Fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate al Titolo VII delle presenti Norme in riferimento a specifici ambiti, su ambedue le sponde dei corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrografico di interesse (individuato ai sensi della L.R. 79/2012, come aggiornato dalla D.C.R. 101/2016) è istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua incanalati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati. Questa fascia oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale serve a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e a facilitare le operazioni di manutenzione.
Qualunque intervento dovrà rispettare quanto prescritto all'articolo 3 della L.R. 41/2018.

2. Sul patrimonio edilizio esistente compreso all'interno delle fasce di rispetto sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.

3. Qualsiasi intervento che comporti una trasformazione nell'assetto del reticolo idrografico dovrà essere realizzato adottando soluzioni che garantiscano l'invarianza idraulica.

4. Eventuali nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) dovranno essere finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea e con specie ripariali autoctone, al generale miglioramento della qualità biologica e alla fruizione pubblica. Le opere di regimazione, anche nel caso di interventi su strutture esistenti, dovranno essere concepite privilegiando le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

5. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.

6. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte dell'attraversamento stesso; la base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore rispetto alle sommità arginali tale da consentire un agevole passaggio dei materiali flottanti in caso di piena.

Art. 41 Pozzi e sorgenti

1. Per i pozzi, le sorgenti ed i punti di presa utilizzati per l'approvvigionamento idrico per il consumo umano erogati a terzi da pubblico acquedotto sono definite ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le zone di tutela assoluta e quella di rispetto per un raggio di 200 ml. dal punto di captazione.

2. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all'uso termale sono gestite sulla base delle disposizioni dell'art. 21 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. n. 33 del 3 giugno 2008 e del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 38 del 27 luglio 2004.

3. È vietata l'escavazione di nuovi pozzi profondi (oltre 10 ml.) nelle aree di pianura soggette al fenomeno dell'ingressione salina in falda, cioè nei subsistemi R3, R4 e R5 e nelle aree urbane appartenenti alla sub-UTOE 1.1 San Vincenzo.

Capo III Pericolosità e fattibilità geologica e idraulica

Art. 42 Attribuzione delle fattibilità

1. Le fattibilità sono definite dal Piano Operativo attraverso specifiche Schede di fattibilità, comprese negli elaborati di piano, per gli interventi disciplinati nella Parte terza delle presenti Norme.

2. I criteri di fattibilità espresse si basano sugli aspetti geologici e sulla Pericolosità geologica intrinseca in funzione della tipologia e complessità del singolo intervento, tenendo debito conto del D.P.G.R.T. nº 53/R/2011 e degli articoli 13, 14 e 15 del Piano di Assetto Idrogeologico.

3. Per le aree urbane o extraurbane con disciplina specifica di cui al Capo II del Titolo V e al Capo VI del Titolo VII e per gli altri interventi, non puntualmente localizzabili e/o definibili a modesta rilevanza, la fattibilità è attribuita tramite gli abachi riportati ai successivi articoli.

4. Le condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:

  • - fattibilità senza particolari limitazioni (F1): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità con normali vincoli (F2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  • - fattibilità condizionata (F3): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  • - fattibilità limitata (F4): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Art. 43 Pericolosità e abaco di fattibilità idraulica

1. La pericolosità idraulica ai sensi del PGRA viene così di seguito definita:

  • - Pericolosità idraulica P1, contraddistinte da alluvioni rare, ovvero fenomeni con tempo di ritorno compreso fra 200 e 500 anni;
  • - Pericolosità idraulica P2, contraddistinte da alluvioni poco frequenti, ovvero aree interessate da allagamenti per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni;
  • - Pericolosità idraulica P3, contraddistinte da alluvioni frequenti, ovvero aree interessate da allagamenti per eventi di piena i cui tempi di ritorno sono inferiori o uguali a 30 anni.

2. La pericolosità idraulica ai sensi del DPGR 53/R/2011 viene così di seguito definita:

  • - Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr30 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<TR<200 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<TR<500 anni. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
  • - Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.

3. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità idraulica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità idraulica dell'area interessata.

Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Idraulica
I.1 I.2 I.3 I.4
Fattibilità Idraulica
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 1 1 4 4
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 1 1 4 4
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 1 2 4 4
demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 1 1 4 4
nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 1 2 4 4
impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 4 4
scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 1 1
scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 1 1 1
realizzazione di tratti viari di collegamento 1 2 4 4
riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 2 4 4
riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 4 4
piscine e vasche di accumulo 1 1 1 1
acquedotti e fognature 1 2 3 3
parchi fotovoltaici e/o eolici 1 2 4 4
depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 1 3 3
realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 4 4
ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 3

4. Oltre alla pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R/11 di cui alla "Carta delle aree a pericolosità idraulica" del Piano Strutturale, riportata nell'abaco, si dovrà comunque fare riferimento anche alle pericolosità idrauliche ai sensi Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto Appennino Settentrionale ed alle relative discipline.

5. Le classi di fattibilità assegnate, sempre finalizzate alla garanzia di autosicurezza e non aggravio verso terzi per Tr=200 anni (corsi d'acqua), possono sottendere indagini, studi e condizioni di varia natura (anche in ragione della diversa rilevanza idraulica di interventi diversi raggruppati nell'abaco in un'unica classe) per la definizione dei quali si dovrà fare riferimento all'approccio complessivo di Piano Strutturale e Piano Operativo.

6. Con la fattibilità idraulica FI1 (senza particolari limitazioni) non vengono definite condizioni idrauliche specifiche non già disposte dalla normativa generale inerente le tutele dei diritti di terzi, della salute pubblica ed ambientale, fatta eccezione per il franco di sicurezza 200 anni dai corsi d'acqua più vicini, che dovrà comunque essere speditivamente accertato (di norma su base morfologica); l'attuazione degli interventi previsti non necessita di particolari verifiche idrauliche.

7. La fattibilità idraulica FI2 (con normali vincoli) indica di norma la necessità di attestazioni e documentazioni di ottemperanza a specifiche prescrizioni degli atti di governo del territorio e della normativa sovraordinata (franchi e distanze di sicurezza e/o rispetto, superfici/volumi ammissibili, gestione delle acque meteoriche con/senza invarianza idraulica, resilienza, ...) ed altre verifiche speditive (calcoli semplificati cautelativi, rilievi celerimetrici, documentazione fotografica, ...); per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture, qualora si voglia perseguire una maggiore livello di sicurezza idraulica, possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.

8. La fattibilità idraulica FI3 (condizionata) indica che:

  • - la realizzazione degli interventi di nuova edificazione e/o di nuove infrastrutture è subordinata alla dimostrazione del rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica o alla preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza rispetto ad eventi alluvionali con tempo di ritorno di 200 anni mediante specifici studi idrologico - idraulici;
  • - gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di specifici studi idrologico - idraulici, non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell'eventuale incremento dei picchi di piena a valle;
  • - relativamente agli interventi di nuova edificazione previsti nel tessuto insediativo esistente, la messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni può essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
    • - dimostrazione dell'assenza o dell'eliminazione di pericolo per le persone e i beni;
    • - dimostrazione che gli interventi non determinano aumento delle pericolosità in altre aree;

della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto anche nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia;

fino alla certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere idrauliche accompagnata dalla delimitazione delle aree risultanti in sicurezza, non può essere rilasciata dichiarazione di abitabilità e di agibilità;

per il patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e per tutte le funzioni connesse deve essere garantita la gestione di quanto in essere tenendo conto della necessità di raggiungimento anche graduale di condizioni di sicurezza idraulica fino a tempi di ritorno di 200 anni.

9. La fattibilità idraulica FI4 (limitata) indica che:

  • - nelle aree soggette a inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 30 anni non è consentito altro che la realizzazione di nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili, per le quali sarà comunque necessario attuare tutte le dovute precauzioni per la riduzione del rischio a livello compatibile con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio storico, si prescrive l'esecuzione di uno studio idrologico - idraulico di dettaglio a livello analitico, conformemente alle specifiche di legge, in coerenza con il quadro conoscitivo del Piano Strutturale, atto a definire le effettive condizioni di allagabilità per i rispettivi tempi di ritorno;
  • - se riferita ad interventi in classe di pericolosità idraulica con criterio morfologico, si prescrive la redazione di un progetto finalizzato ad eliminare le cause di pericolosità.

Art. 44 Pericolosità geologica e Abaco di fattibilità geologica

Pericolosità Geologica

La pericolosità geologica (geomorfologica e/o per dinamica costiera) viene così definita:

  • - Pericolosità geologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soli flussi.
  • - Pericolosità geologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.
  • - Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
  • - Pericolosità geologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di processi morfoevolutivi

Fattibiltà Geologica

1. Fermo restando la validità dei criteri generali del D.P.G.R. n. 53/R/2011, il seguente abaco definisce l'attribuzione della classe di fattibilità geologica in funzione del tipo di intervento edilizio/urbanistico e del grado di pericolosità geologica dell'area interessata sia dallo stesso D.P.G.R. che dagli articoli 13, 14 e 15 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico.

Tipo di intervento edilizio - urbanistico Pericolosità Geologica PAI
G.1 G.2 G.3 G.4 PFE PFME
Fattibilità Geologica
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto, ristrutturazione edilizia conservativa; tutti interventi che non determinino ulteriori carichi sulle fondazioni 1 1 1 1 1 1
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti e senza aumento del carico urbanistico, ma con potenziali modeste rototraslazioni all'interno dell'area di pertinenza 2 2 3 4 2 2
ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e volumetria, con aumento del carico urbanistico 2 2 3 4 3 3
sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica e/o addizione volumetrica 2 2 3 4 4 4
demolizione senza ricostruzione 1 1 1 1 1 1
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica senza aumento della volumetria e superficie coperta 2 2 3 4 3 3
nuovi edifici, parcheggi, viabilità e infrastrutture viarie, ampliamenti di superficie coperta e volumetria anche con intervento di ristrutturazione urbanistica 2 2 3 4 4 4
impianti sportivi e verde pubblico attrezzato senza nuove volumetrie 1 2 2 4 3 3
scavi e sbancamenti con profondità inferiore a 2 ml. 1 1 2 4 3 3
scavi e sbancamenti con profondità superiore a 2 ml. 1 2 3 4 4 4
realizzazione di tratti viari di collegamento 2 2 3 4 4 4
riporti con altezza inferiore a 2 ml. 1 1 2 4 3 3
riporti con altezza superiore a 2 ml. 1 2 3 4 4 4
piscine e vasche di accumulo 2 2 3 4 4 4
acquedotti e fognature 1 2 3 4 3 3
parchi fotovoltaici e/o eolici 2 2 3 4 4 4
depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL 1 2 3 4 3 4
realizzazione di serre con copertura permanente ed altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo 1 2 3 4 3 3
ampliamenti di superficie coperta per volumi tecnici < 50 mq. per edificio 1 2 3 4 4 4

2. L'attribuzione alle singole previsioni di intervento delle classi di fattibilità geologica è accompagnata da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dal D.P.G.R. 53/R/2011 al punto 3.2.1.

  • - La fattibilità geologica FG1 (senza particolari limitazioni) è attribuita alle previsioni di intervento di modesta consistenza e caratterizzate da pericolosità geologica bassa (G.1). In tali situazioni possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere geomorfologico e/o geotecnico, salvo comunque gli adempimenti relativi a quanto previsto dalla normativa vigente nell'edilizia.
  • - La fattibilità geologica FG2 (con normali vincoli) è attribuita a tutte le previsioni ricadenti nelle situazioni caratterizzate da pericolosità geologica media (G.2); le condizioni di attuazione sono indicate in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area.
  • - La fattibilità geologica FG3 (condizionata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con pericolosità geologica elevata (G.3) per cui è necessario rispettare i seguenti criteri generali:
    1. a) la realizzazione di interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva o contestuale realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza;
    2. b) gli eventuali interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono comunque essere tali da:
      • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
      • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione e prevenzione dei fenomeni;
      • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
    3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza sono predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
    4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono certificati;
    5. e) possono essere realizzati quegli interventi per i quali venga dimostrato che non determinano condizioni di instabilità e che non modificano negativamente i processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni deve essere dato atto nel titolo abilitativo all'attività edilizia.
  • - La fattibilità geomorfologica FG4 (limitata) è attribuita alle previsioni di intervento ricadenti in aree con presenza di fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione, per cui sia stata attribuita una classe di pericolosità geologica molto elevata G.4. In questi ambiti è necessario rispettare i seguenti criteri generali:
    1. a) non sono da prevedersi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture che non siano subordinati alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione;
    2. b) gli interventi di messa in sicurezza, definiti sulla base di studi geologici, idrogeologici e geotecnici, devono essere comunque tali da:
      • - non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;
      • - non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;
      • - consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza;
    3. c) in presenza di interventi di messa in sicurezza devono essere predisposti ed attivati gli opportuni sistemi di monitoraggio in relazione alla tipologia del dissesto;
    4. d) l'avvenuta messa in sicurezza conseguente la realizzazione ed il collaudo delle opere di consolidamento, gli esiti positivi del sistema di monitoraggio attivato e la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza sono da certificare;
    5. e) relativamente agli interventi per i quali sia dimostrato il non aggravio delle condizioni di instabilità dell'area, nel titolo abilitativo all'attività edilizia è dato atto della sussistenza dei seguenti criteri:
      • - previsione, ove necessario, di interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità, a ridurre la vulnerabilità delle opere esposte mediante consolidamento o misure di protezione delle strutture per ridurre l'entità di danneggiamento;
      • - installazione di sistemi di monitoraggio per tenere sotto controllo l'evoluzione del fenomeno.

Un'ulteriore attribuzione delle classi di fattibilità geologica alle singole previsioni di intervento è riferita da specifiche prescrizioni per il superamento o la mitigazione delle criticità come prescritto dalle Norme di Piano del PAI. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche e idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi di interventi antropici, sono soggetti alle norme del PAI le aree perimetrate con la sigla P.F.M.E. e P.F.E:

  • - Le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (P.F.ME.): aree interessate da fenomeni franosi attivi individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998;
  • - Le aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.F.E): aree interessate da fenomeni franosi quiescenti individuate e perimetrate ai sensi degli atti di indirizzo e coordinamento emanati a seguito della Legge 183/89 e del D.L. 180/1998.

La Pericolosità geomorfologica relativa alle 2 articolazioni sopracitate, per la cui descrizione specifica si rimanda alle Norme di Piano negli articoli 13 e 14, condizionerà la relativa fattibilità geologica, in relazione alla tipologia di intervento sul territorio.

Capo IV Beni paesaggistici

Art. 45 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Non sono ammessi interventi in grado di aumentare i fenomeni di erosione costiera o di compromettere l'integrità del sistema costiero dunale.

2. Gli eventuali interventi sulla vegetazione ripariale e sugli eco-sistemi fluviali dovranno porsi l'obiettivo della salvaguardia della vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde.

3. Sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la tutela integrale della costa ed in grado di aumentarne i livelli di artificializzazione.

4. Sono da escludere tutti gli interventi che possono causare l'alterazione del regime idrico dell'area e compromettere la conservazione delle relittuali aree umide.

5. All'interno delle pinete litoranee storiche sono da escludere tutti gli interventi che possono interferire con la loro tutela ed inoltre:

  • - non è ammessa la realizzazione di strutture in muratura anche prefabbricata nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere;
  • - nella realizzazione di eventuali manufatti devono essere utilizzati tecniche e materiali eco-compatibili, strutture di tipo leggero prive di fondazioni su platea, al fine di garantire il ripristino delle condizioni naturali; i manufatti potranno essere collegati alle reti di urbanizzazione principale solo con opere ed impianti a carattere provvisorio.

6. Gli interventi incidenti sull'assetto idrogeologico che comportano trasformazioni della maglia agraria e dei suoli agricoli sono ammessi a condizione che:

  • - garantiscano l'assetto idrogeologico e si accordino con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto quanto a forma, dimensioni, orientamento;
  • - sia garantita la continuità della viabilità interpoderale sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole sia per finalità di fruizione del paesaggio rurale;
  • - sia tutelata l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);
  • - siano limitati i rimodellamenti della configurazione orografica preesistente (livellamenti) che provochino l'eliminazione delle opere di sistemazione e regimentazione dei suoli.

7. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che:

  • - non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio;
  • - recuperino e riqualifichino le qualità percettive delle visuali verso i contesti di valore paesaggistico.

8. L'inserimento di manufatti non dovrà interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche. Le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale dovranno armonizzarsi per posizione, dimensione e materiali con il contesto paesaggistico e mantenere l'integrità percettiva delle visuali panoramiche.

9. Non sono consentiti interventi che comportino la privatizzazione dei punti di vista (belvedere) accessibili al pubblico.

10. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

Art. 46 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia

1. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

  • - inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
  • - apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica, ove eventualmente consentito dalle presenti Norme;
  • - attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

2. Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e ambientale dei sistemi dunali degradati, tra i quali l'eliminazione di cenosi di specie esotiche/infestanti, la ricomposizione degli habitat, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio, devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

3. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema dunale gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili e non alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il ripristino morfologico ed ecosistemico della duna. Essi dovranno comunque essere realizzati con materiali naturali ambientalmente e paesaggisticamente compatibili.

4. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (pinete costiere a pino domestico e marittimo, nuclei boscati retrodunali), delle aree umide e retrodunali, il cui valore è legato anche agli importanti servizi ecosistemici offerti. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo, l'aumento dei livelli di artificializzazione ad esclusione degli interventi di cui al comma 7 o alterare l'equilibrio idrogeologico.

5. Non sono ammessi gli interventi che:

  • - occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico o dal mare verso l'entroterra;
  • - impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possono comportare ampliamenti e nuove strutture di servizio a condizione che:

  • - siano riferiti al miglioramento delle prestazioni energetiche ed alla riqualificazione complessiva degli edifici e delle pertinenze e, nel caso di attività turistico-ricettive alberghiere di cui alla LRT 86/2016, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
  • - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
  • - non comportino un incremento complessivamente maggiore del 10% della Superficie Coperta esistente; nel caso di campeggi e villaggi turistici tale incremento non potrà determinare un incremento complessivamente maggiore del 5% della Superficie Coperta delle strutture di servizio esistenti;
  • - non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili.

7. La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate, e di nuove aree di sosta a servizio delle attività esistenti, esclusivamente se non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

  • - siano poste al di fuori dei sistemi dunali,
  • - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
  • - non comportino:
    • - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree urbane ove, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
    • - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica;
    • - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
    • - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.

8. Non è ammesso l'insediamento di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura e di impianti per la produzione di energia, ad esclusione delle aree ricomprese negli ambiti portuali.

9. Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

10. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

11. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

Art. 47 Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica, non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali, non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili, e non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi.

2. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.

3. Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale, siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo, non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti edificati continui.

4. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.

5. L'installazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva, dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, e prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

6. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche.

7. Fuori dal territorio urbanizzato non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici di carattere permanente, ad eccezione degli annessi rurali.

8. Fuori dal territorio urbanizzato i depositi a cielo aperto sono ammessi solo se riconducibili ad attività di cantiere.

9. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37.

Art. 48 Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del D.lgs. 227/ 2001

1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e alle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio, cioè il subsistema R1 e gli ambiti R2.3 e R4.2 e il Parco di Rimigliano) e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici e garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

2. Sono fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.

3. Non è ammesso l'inserimento di manufatti, ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale, che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37 ed in particolare si richiama integralmente la disciplina dell'art. 12.3.b dello stesso elaborato 8 per il quale non sono ammessi

  • - 1 nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere che "caratterizzano figurativamente" il territorio, e in quelle planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella "Carta dei boschi planiziari e costieri" di cui all'Abaco regionale della Invariante "I caratteri ecosistemici dei paesaggi", ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;
  • - 2 l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

Art. 49 Zone di interesse archeologico

1. Le zone di interesse archeologico presenti nel territorio del Comune di San Vincenzo sono costituite da beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

2. Fermo restando quanto disposto dalla Parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in tali zone non sono ammessi interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici e edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

Eventuali attrezzature, impianti e strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.

3. In tutto il territorio comunale ogni azione di trasformazione, sia connessa ad interventi urbanistico-edilizi sia che attenga alle sistemazioni agrarie e dell'assetto ambientale e paesaggistico, è comunque condizionata alla salvaguardia di eventuali possibili rinvenimenti e scoperte di natura archeologica.

Capo V Aree naturalistiche

Art. 50 Zona Speciale di Conservazione

1. Per le aree appartenenti alla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Monte Calvi di Campiglia (IT5160008 ex SIC) si confermano gli obiettivi e le norme di tutela e conservazione previsti dalle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/409/CEE (Uccelli) e s.m.i, dalla D.G.R. n. 644/2004 (Sezione obiettivi e criticità), dalla D.G.R. n. 1223/2015 Direttiva 92/43/CEE (Habitat) per le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione) e dalla D.G.R. n. 119/2018.

2. Qualsiasi piano, progetto o intervento ricadente nella Zona Speciale di Conservazione deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dalla L.R. 30/2015, con esclusione di quelli ricadenti nelle fattispecie previste dall'Allegato A alla D.G.R. n. 119/2018, cioè le opere che per natura ed entità si ritiene non abbiano effetti negativi ai fini della tutela. La valutazione di incidenza può comunque essere richiesta dall'Amministrazione Comunale anche per interventi che, sviluppandosi in aree contermini ma esterne al sito, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione degli habitat protetti.

3. Al fine di assicurare la massima compatibilità degli interventi anche in fase di cantiere, dovranno in ogni caso essere rispettati indirizzi e criteri, regolamenti e prescrizioni definiti dalle Misure di Conservazione generali e specifiche dettate per i diversi ambiti dalle norme sovraordinate e dall'eventuale Piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione.

4. Dovranno essere inoltre adottate adeguate misure per ridurre al minimo le possibili interferenze causate dalla fruizione escursionistica e legate al disturbo della fauna in termini di rumore, al danneggiamento della flora e degli ecosistemi e all'abbandono dei rifiuti.

Art. 51 Parco di Rimigliano

1. Il Parco naturale costiero si configura come una sequenza di ambienti di elevato interesse conservazionistico composta da sistema arenile e dune mobili con habitat e specie di flora e fauna psammofitici, macchia mediterranea su duna fissa, leccete, sugherete e pinete su duna fissa ed aree umide retrodunali, in diretto collegamento con l'area naturale protetta di Baratti-Populonia.

2. Al fine della tutela delle aree naturali protette, sono ammessi esclusivamente interventi funzionali alla fruizione compatibile, come esplicitato all'art. 96 delle presenti Norme, in riferimento al subsistema R5.

3. Dovranno essere adottate adeguate misure per ridurre al minimo le interferenze e le alterazioni causate dall'elevato carico turistico estivo, per evitare il deperimento di porzioni di pineta e di sugherete e l'interrimento di aree umide retrodunali.

Dovranno inoltre essere regolamentate le attività di pulizia dell'arenile che possano avere impatto sugli habitat dunali.

4. Sugli edifici esistenti, di proprietà privata, all'interno dell'area di parco, gli interventi sul patrimonio edilizio sono consentiti a condizione che vengano migliorate le condizioni di accessibilità agli stessi, riducendo al minimo le interferenze con la duna ed il bosco.

Ultima modifica 1 Settembre 2022