Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 65 Aree recenti a destinazione mista (U3.1)

1. Sono insediamenti piuttosto densi nei quali sono presenti una pluralità di funzioni, oltre a quella residenziale, ed anche per questo non caratterizzati da omogeneità, oltre che per la presenza di complessi di epoca precedente inglobati dall'urbanizzazione.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività turistico-ricettive limitatamente ad alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le nuove unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.

Ultima modifica 1 Settembre 2022