Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 46 Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla linea di battigia

1. Non sono ammessi interventi che possano interferire con la tutela integrale del sistema dunale, con particolare riferimento a:

  • - inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo libero sulla duna mobile;
  • - apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati attraverso un progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune e utilizzando tecniche e materiali ad elevata compatibilità paesaggistica e naturalistica, ove eventualmente consentito dalle presenti Norme;
  • - attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo paesaggio dunale.

2. Gli interventi di ripristino/riqualificazione morfologica e ambientale dei sistemi dunali degradati, tra i quali l'eliminazione di cenosi di specie esotiche/infestanti, la ricomposizione degli habitat, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio, devono essere realizzati utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica e, nelle opere di rinverdimento, esclusivamente specie vegetali autoctone ed ecotipi locali.

3. Nelle aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi del sistema dunale gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili e non alla manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, precedente le mareggiate invernali, devono essere accompagnati da azioni volte a favorire il ripristino morfologico ed ecosistemico della duna. Essi dovranno comunque essere realizzati con materiali naturali ambientalmente e paesaggisticamente compatibili.

4. Non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico (pinete costiere a pino domestico e marittimo, nuclei boscati retrodunali), delle aree umide e retrodunali, il cui valore è legato anche agli importanti servizi ecosistemici offerti. All'interno di tali formazioni non sono ammessi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo, l'aumento dei livelli di artificializzazione ad esclusione degli interventi di cui al comma 7 o alterare l'equilibrio idrogeologico.

5. Non sono ammessi gli interventi che:

  • - occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare, che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico o dal mare verso l'entroterra;
  • - impediscano l'accessibilità all'arenile, alle aree pubbliche da cui si godono visuali panoramiche e al mare.

6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possono comportare ampliamenti e nuove strutture di servizio a condizione che:

  • - siano riferiti al miglioramento delle prestazioni energetiche ed alla riqualificazione complessiva degli edifici e delle pertinenze e, nel caso di attività turistico-ricettive costituite da alberghi o residenze turistico-alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento della qualità dell'offerta turistica;
  • - siano finalizzati a perseguire, attraverso la sostituzione/rimozione degli elementi incongrui, la massima coerenza e continuità con i valori paesaggistici, con particolare attenzione alla qualità progettuale e alla compatibilità degli interventi rispetto agli assetti geomorfologici e vegetazionali caratteristici della zona;
  • - non comportino un incremento complessivamente maggiore del 10% della Superficie Coperta esistente; nel caso di campeggi e villaggi turistici tale incremento non potrà determinare un incremento complessivamente maggiore del 5% della Superficie Coperta delle strutture di servizio esistenti;
  • - non interessino le aree caratterizzate dalla presenza di dune anche mobili.

7. La realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio, anche attrezzate, e di nuove aree di sosta a servizio delle attività esistenti, esclusivamente se non diversamente localizzabili, è ammessa a condizione che:

  • - siano poste al di fuori dei sistemi dunali,
  • - siano realizzate con materiali coerenti con il contesto paesaggistico;
  • - non comportino:
    • - aumento di superficie impermeabile ad esclusione delle aree urbane ove, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, è ammesso un incremento di superficie impermeabile del 5% per la realizzazione di nuove aree di sosta e parcheggio;
    • - frammentazione degli habitat e interruzione dei corridoi di connessione ecologica;
    • - alterazione dei sistemi vegetali di valore paesaggistico e della loro continuità morfologica;
    • - detrimento dell'integrità percettiva da e verso la costa e il mare.

8. Non è ammesso l'insediamento di depositi a cielo aperto di materiali di qualunque natura e di impianti per la produzione di energia, ad esclusione delle aree ricomprese negli ambiti portuali.

9. Non è ammessa la realizzazione di nuove opere a mare o a terra in grado di provocare fenomeni di erosione costiera.

10. Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Ultima modifica 1 Settembre 2022