Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 96 Duna e spiaggia (Pds) (R5)

1. È il territorio che si sviluppa a sud del capoluogo tra la costa e la strada della Principessa fino ai primi rilievi del promontorio di Piombino.

2. Esso comprende il Parco costiero di Rimigliano con le aree naturali protette, da sottoporre a conservazione.

3. I sistemi dunali e retrodunali sono sottoposti a tutela integrale.

4. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura. Non è ammessa da parte di aziende agricole la realizzazione di interventi di ampliamento o di trasferimento di volumetrie di cui al comma 2 dell'art. 114 delle presenti norme.

5. Non è consentita la realizzazione di nuovi percorsi. È consentita la sistemazione dei sentieri esistenti per garantire l'accesso al pubblico all'arenile e l'installazione di piccoli manufatti reversibili per attrezzature di servizio pubbliche a supporto del parco (chioschi, servizi), purché non interferiscano con le visuali panoramiche percepite lungo la strada della Principessa e con intervisibilità tra le torri costiere della Torraccia e di Torrenuova.

6. Non è consentita la nuova realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo ad eccezione di recinzioni in legno prive di rete, alla maremmana, solo per delimitazione delle resedi di edifici di proprietà private, comunque limitate alla corte di pertinenza dell’edificio, e per impedire l’accesso a mezzi motorizzati sulle proprietà pubbliche.

7. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale.

8. Il subsistema include l'arenile ricadente nel Demanio statale marittimo, la disciplina del quale è demandata al Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili).

Ultima modifica 1 Settembre 2022