Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 66 Aree recenti a prevalente destinazione residenziale (U3.2)
1. Sono tessuti quasi esclusivamente a destinazione residenziale generalmente esito di interventi urbanistici unitari e prevalentemente connotati, al loro interno, da omogeneità ed uniformità anche a livello edilizio.
2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c4, per i quartieri unitari, la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.
3. All'interno dell'ambito U3.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
- - residenziale
- - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
- - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
- - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
- - attività direzionali e di servizio
- - attrezzature di servizio pubbliche.
Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.
4. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.
5. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.