Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 65 Aree recenti a destinazione mista (U3.1)

1. Sono insediamenti piuttosto densi nei quali sono presenti una pluralità di funzioni, oltre a quella residenziale, ed anche per questo non caratterizzati da omogeneità, oltre che per la presenza di complessi di epoca precedente inglobati dall'urbanizzazione.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c7, in presenza di tessuti prevalentemente omogenei, o la classe c8.

3. All'interno dell'ambito U3.1, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio o di produzione di beni artistici
  • - attività commerciali al dettaglio
  • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. Non è consentito il cambio d'uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. Inoltre è vietato il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome, mentre è consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

5. Ogni intervento sulle strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà.

6. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq. L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

Ultima modifica 1 Settembre 2022