Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 56 Altri tessuti di antica formazione del capoluogo (U1.2)

1. È la parte nord del subsistema, che comprende i tessuti regolari otto/novecenteschi tra via Vittorio Emanuele II e via Marconi, l'area dell'ex Silos Solvay e il cimitero urbano.

2. La classe attribuita agli edifici caratterizzante tale ambito è la classe c2 oppure la classe 3, nei tessuti di più antico impianto, o la classe c5.

3. All'interno dell'ambito U1.2, salvo i casi per i quali valgono le specifiche destinazioni d'uso eventualmente attribuite dalle Tavole di progetto del presente P.O., sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  • - residenziale
  • - attività industriali e artigianali limitatamente all'artigianato di servizio
  • - attività commerciali al dettaglio limitatamente a esercizi di vicinato e somministrazione di alimenti e bevande
  • - attività turistico-ricettive limitatamente a ospitalità alberghiera e ospitalità extralberghiera (Tr)
  • - attività direzionali e di servizio
  • - attrezzature di servizio pubbliche.

Non sono ammesse le attività commerciali all'ingrosso e depositi.

4. È consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. e che le nuove unità immobiliari originate siano utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell’agibilità. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq.
L’apposizione dell’atto di vincolo riguarderà esclusivamente le nuove unità immobiliari aggiunte di superficie compresa tra 45 e 65 mq. Nel caso che l’unità immobiliare originaria, dopo il frazionamento, abbia una superficie compresa tra 45 e 65 mq sulla stessa dovrà essere apposto l’atto di vincolo di cui sopra.

5. Non è consentito il cambio d’uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra degli edifici esistenti. E’ consentito il cambio della utilizzazione funzionale di spazi accessori posti ai piani terra degli edifici, ancorché costituenti SE, per la realizzazione di Unità Immobiliari autonome. E’ anche consentita l'utilizzazione di tali spazi per l'ampliamento e la riqualificazione di Unità Immobiliari.

Ultima modifica 1 Settembre 2022