Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 27 Classe c6

1. Il P.O. individua con la classe c6 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei nella città consolidata e nelle aree periurbane di margine alla città, per i quali sono previsti interventi di adeguamento.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c5, la classe c6 può comportare:

  • - la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso dell'edificio principale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale;
  • - la realizzazione di scale esterne all'involucro edilizio ad uso di singole unità immobiliari, prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali e purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello e di scale di sicurezza esterne all'involucro edilizio, comunque configurate.

3. La realizzazione di logge o porticati è consentita in assenza di logge o porticati preesistenti della stessa unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati

4. L’incremento della superficie edificabile – comma 5 art. 26 – può essere aggiunta a locali accessori esistenti nel resede del fabbricato nel caso si dimostri, con un progetto unitario di riqualificazione urbanistica del lotto ( demolizione di elementi incongrui, utilizzo di bioedilizia, mantenimento dei caratteri dell’edificio principale ) che la soluzione proposta migliora il contesto edilizio di intervento.

5. Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere esistenti è consentita una tantum l'addizione volumetrica esclusivamente per ampliare ed integrare i servizi di supporto alla ricettività e/o migliorare gli standard qualitativi della ricettività (escludendo quindi l'incremento del numero delle camere) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente destinata a servizi per la ricettività (bar, ristorante, palestra, spa, ...);
  • - Indice di Copertura non eccedente il 50% (calcolato per l'intero complesso);
  • - Altezza (HMax) massima di 5,50 ml. se al piano terra, negli altri casi comunque senza aumento del numero di piani massimo esistente;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'ampliamento potrà essere realizzato anche attraverso la modifica dell'altezza di locali esistenti - anche seminterrati o interrati - in modo da renderli adeguati alla nuova funzione, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

Nel caso di alberghi o residenze turistico-alberghiere posti in area urbana a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso, con divieto di incremento del numero di camere, per almeno 15 anni.

6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività turistico ricettive - alberghi o residenze turistico-alberghiere - è inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Ultima modifica 1 Settembre 2022