Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 26 Classe c5

1. Il P.O. individua con la classe c5 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti non caratterizzati da particolare valore architettonico o storico-documentale appartenenti ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure appartenenti agli insediamenti diffusi nelle aree extraurbane.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, la classe c5 può comportare la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, purché nel rispetto degli allineamenti dell'edificato circostante senza sopraelevazioni negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, salvo quanto previsto ai commi 5 e 6. È ammessa inoltre la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018.

Il rialzamento delle coperture, senza incremento del numero dei piani negli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, potrà comunque essere sempre ammesso per esigenze tecniche di consolidamento statico, di adeguamento sismico e/o nel caso di riorganizzazione di volumi esistenti.

Nel caso di demolizione e ricostruzione dovrà essere garantito l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

In tale caso sono ammesse le deroghe previste dall'art. 140 comma 1 della L.R. 65/2014.

3. È ammessa la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime.

4. La realizzazione di logge o porticati è consentita su un solo fronte dell'edificio in assenza di logge o porticati preesistenti relativi ad ogni unità immobiliare, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

5. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari di qualsiasi Superficie Edificata (SE), o plurifamiliari aventi una Superficie Edificata (SE) non superiore a mq 350 è consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 70 mq. per l'intero edificio in aggiunta a quella prevista al comma 3;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento. Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
  • - L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo è ammesso, ad esclusione degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1, comunque nel limite massimo di 2 piani, con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria.

6. Nelle aree urbane nel caso di mutamento della destinazione d'uso ad attività di alberghi di cui alla LRT 86/2016. E' inoltre ammessa la sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - numero di piani massimo pari a 3, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento; al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 50% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'intervento comporta l'apposizione del vincolo di destinazione d'uso per almeno 15 anni.

7. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Ultima modifica 1 Settembre 2022