Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Classe c4

1. Il P.O. individua con la classe c4 gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a quartieri unitari, caratterizzati da omogeneità ed uniformità di forme, materiali e finiture, da conservare in tale caratterizzazione, pur con gli opportuni adeguamenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c4 sono interventi ammessi se attuati tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio e comunque nel rispetto dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari:

  1. a) modifiche all'aspetto esteriore degli edifici diverse da quelle della classe c3;
  2. b) la realizzazione di logge o porticati con caratteristiche tali da non essere computati come Superficie edificabile (o edificata) (SE), purché in assenza di logge o porticati preesistenti, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  3. c) la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime e comunque con un incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) non superiore al 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  4. d) la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso residenziale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. Ad esclusione dell'ambito U1.5 (San Carlo), se attuata tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio, in alternativa a quanto previsto ai punti b), c) e d) del comma 2, è inoltre consentita una tantum l'addizione volumetrica purché senza frazionamenti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari;
  • - mantenimento degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 25 mq. per ciascuna unità abitativa;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - numero di piani non superiore a quello esistente;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.
Ultima modifica 1 Settembre 2022