Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Classe c4

1. Il P.O. individua con la classe c4 gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati dall'appartenenza a quartieri unitari, caratterizzati da omogeneità ed uniformità di forme, materiali e finiture, da conservare in tale caratterizzazione, pur con gli opportuni adeguamenti.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c3, per gli edifici per i quali il P.O. indica la classe c4 sono interventi ammessi se attuati tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio e comunque nel rispetto dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari:

  1. a) modifiche all'aspetto esteriore degli edifici diverse da quelle della classe c3, compresa la realizzazione di serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018;
  2. b) la realizzazione di logge o porticati, purché in assenza di logge o porticati preesistenti, ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati;
  3. c) la chiusura con tamponamenti di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime;
  4. d) la realizzazione di interventi pertinenziali - con carattere accessorio, di servizio all'uso residenziale -, che comportano la realizzazione, all'interno del resede di riferimento, di un volume aggiuntivo fino al 20% del volume dell'edificio principale, compresa la demolizione di eventuali volumi secondari di valore nullo dal punto di vista storico-documentale facenti parte dello stesso organismo edilizio e la loro ricostruzione anche in diversa collocazione all'interno del resede di riferimento; tali interventi saranno ad un solo piano e non potranno comportare l'aumento delle altezze dei fronti (HF) dell'edificio principale; essi saranno localizzati al piano terra e pertanto non comprendono la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. Se attuata tramite un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio, in alternativa a quanto previsto ai punti b), c) e d) del comma 2, è inoltre consentita una tantum l'addizione volumetrica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e dei caratteri tipologici (in particolare tipologia edilizia e tipo di copertura), dei materiali e degli elementi architettonici caratterizzanti originari;
  • - mantenimento degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 25 mq. per ciascuna unità abitativa;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%; l'ampliamento non potrà incrementare l'Indice di Copertura esistente se pari o superiore al 40%;
  • - numero di piani non superiore a quello massimo esistente;
  • - incremento massimo del numero di alloggi pari a 1, nel caso di frazionamento, con Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq. per le unità immobiliari originate dall'intervento Le nuove unità immobiliari originate possono essere utilizzate esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità. Tale norma non si applica alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e nelle zone U1.5 per le quali la superficie edificabile minima non deve essere inferiore a 65 mq
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

4. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Ultima modifica 1 Settembre 2022