Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 20 Interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente

1. Nel patrimonio edilizio esistente sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli di manutenzione straordinaria, come definiti dalle vigenti norme e leggi statali e regionali.

Gli interventi di manutenzione non possono alterare i caratteri architettonici e i volumi degli edifici e nel caso di edifici e complessi ai quali il presente piano attribuisce le classi c1 e c2 tali interventi dovranno comunque essere realizzati nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali e nel rispetto delle tecniche e dei materiali originari.
Sono fatti salvi gli interventi di cui all’art. 138 della LRT 65/2015 come specificato nei successivi articoli

2. Sono altresì ammessi, compatibilmente con il rispetto dei caratteri formali e strutturali degli edifici, gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento per le esigenze dei disabili nell'ambito delle volumetrie esistenti e ancorch` comportino, nelle classi di edifici C1, C2 e C3 dentro territorio urbanizzato, la realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

3. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono sempre consentiti con l'esclusione degli edifici di particolare valore ai quali il P.O. attribuisce le classi c1 e c2.

4. Per gli edifici residenziali "unifamiliari e bifamiliari" di un solo piano residenziale, escluso le mansarde di cui alla LRT 5/2010, posti all'interno del sistema insediativo (esclusi quelli classificati c1, c2 e c3, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei che necessitano di un'adeguamento funzionale o trasformazione per esigenze familiari potranno essere realizzati interventi mediante ampliamento con rialzamento di un piano (con ampliamento SE corrispondente a quella del piano esistente) mediante sopraelevazione anche con demolizione e ricostruzione nella stessa collocazione fermo restando il mantenimento del principio insediativo, dei caratteri tipologici e degli elementi architettonici originari nonché degli allineamenti con l'edificato circostante rispetto allo spazio pubblico.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni previste per le singole classi.
Nel casi di edifici bifamiliari l'intervento deve essere unitario.
Sono esclusi da questo tipo di intervento gli edifici ad un piano posti all'interno delle schede normative del P.O. nonché per gli edifici posti all’interno degli ambiti U1.1, U1.2 e U2.1.
Gli edifici oggetto di ampliamento possono essere utilizzati esclusivamente da famiglie che abbiano la residenza e non dispongono di altro alloggio nel territorio del Comune con apposizione di un vincolo di durata ventennale decorrenti dalla data dell'agibilità.
La rimozione del vincolo ventennale di cui al comma precedente, per la libera disponibilità dell'immobile, potrà essere rimosso con apposito atto dirigenziale previo pagamento di una penale pari al maggior valore acquisito dall'immobile a seguito della modificazione, dedotto delle spese - documentate - sostenute per l'intervento.
L'intervento è soggetto a permesso di costruire convenzionato che dovrà riportare il suddetto vincolo di disponibilità sulla nuova unità immobiliare.

Ultima modifica 1 Settembre 2022