Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 137 Disposizioni comuni per i Piani Attuativi

1. Gli interventi consistono nella realizzazione di complessi edilizi in aree libere oppure nella riconfigurazione funzionale e morfologica di aree urbane o extraurbane e nella realizzazione di nuovi tracciati di viabilità e infrastrutture.

2. I Piani Attuativi sono identificati dalla sigla PA con un numero progressivo; essi sono perimetrati ed indicati con tale sigla nelle Tavole di progetto del P.O.

3. Gli interventi sono subordinati alla redazione di Piano Attuativo esteso all'intero ambito oppure ad una o più Unità Minime di Intervento, laddove previste dalle presenti Norme.

4. La disciplina specifica di ciascuna area è riportata ai successivi articoli, nei quali sono definiti il dimensionamento per gli interventi privati e per gli spazi pubblici, gli obiettivi, le prescrizioni ed i condizionamenti per l'attuazione del progetto, i requisiti e le prestazioni richiesti in particolare per garantire il corretto inserimento paesistico e la sostenibilità ambientale.

Le dimensioni degli spazi pubblici sono da considerarsi dei minimi.

5. Una scheda redatta in specifica relazione alle singole azioni previste dal P.O. di cui ne costituisce esito valutativo ai fini della Valutazione ambientale strategica e di conformazione al PIT/PPR. Il modello di scheda elaborato a supporto del procedimento urbanistico in tutte le sue fasi, è strutturato in disposizioni per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio negli interventi di trasformazione con valenza quinquennale. In essa sono riportati i dati di natura urbanistica attinenti ogni singolo intervento previsto nel P.O. e i dati di natura analitico/valutativa in riferimento alla V.A.S., al paesaggio, alla fattibilità idraulica e geologica. Le schede di cui alla parte di natura analitico/valutativa sono state elaborate secondo il seguente schema:

  • - Inquadramento: individuazione dell'area di intervento su cartografia catastale, cartografia tecnica regionale, estratto di PO ed aerofotogrammetria
  • - descrizione dell'intervento;
  • - normativa
  • - disposizioni specifiche;
  • - prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali;
  • - Vincoli e tutele di cui al D.Lgs 42/2004: localizzazione dell'area di intervento sulla cartografia QC1 dei vincoli riferiti agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 facente parte del P.O., del DM 1953, nonch&eaacute; vincolo idrogeologico, vincoli protezione pozzi idro-potabili, fascia rispetto metanodotto, stradale e ferroviario, vincolo cimiteriale;
  • - Condizioni alla trasformazione di carattere idraulico, geologico ed idrogeologico;
  • - Valutazioni delle azioni elaborate con il rapporto ambientale;
  • - Verifica di coerenza al Piano strutturale vigente

Ciascuna scheda detta prescrizioni ed indirizzi atti a definire gli obiettivi edilizi ed urbanistici delle aree di trasformazione e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche da recepire nella predisposizione dei progetti. Gli elaborati minimi da presentare negli interventi soggetti a Progetto unitario convenzionato sono quelli indicati all'art. e 121 della LRT 65/2014.

Per ogni scheda vengono riassunte le condizioni della fattibilità geologica, idraulica e sismica.

All'interno dei singoli comparti deve essere garantito il soddisfacimento degli standards urbanistici e la realizzzazione di opere di interesse pubblico secondo le quantità e le tipologie prescritte dalle relative schede norma.

Le opere di urbanizzazione primaria, negli interventi soggetti a Piano Attuativo, potranno essere realizzate a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione. Le modalità e gli importi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno disciplinati dalla convenzione convenzione.

Qualora la realizzazione dell'intervento descritto nelle schede norma all'esecuzione di interventi di interesse pubblico (opere a verde, parcheggi pubblici, opere di adeguamento stradale, etc. in continuità e/o ad integrazione degli interventi di interesse pubblico correlati all'area oggetto di intervento) se sono da realizzare su aree di proprietà del soggetto attuatore, tali aree andranno cedute gratuitamente al Comune.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di non accettare la cessione di aree finalizzate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico nei casi in cui sia accertata, dai competenti uffici comunali, la non idonea utilizzazione a causa delle dimensioni e/o della loro conformazione e/o dell'ubicazione. In alternativa alla cessione gratuita di aree per opere di urbanizzazione primaria, ed accertata altresì l'impossibilità del loro idoneo reperimento nelle adiacenze immediate dell'intervento ovvero su aree accessibili, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dai vigenti regolamenti comunali.

6. I proprietari delle aree interessati da nuovi insediamenti con modalità di attuazione Piano Attuativo, concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica tramite la cessione del 10% delle aree destinate a nuova edificazione oppure al 2% della superficie edificabile realizzata oppure alla cessione gratuita di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune in condizione di manutenzione normale come stabilito dall'art. 63 della LRT 65/2014.

In caso di interventi di modesta rilevanza è prescritta, quale onere di urbanizzazione secondaria aggiuntivo, la monetizzazione delle cessioni. L'importo sarà stabilito in sede di convenzione e trasferito su conto vincolato per la realizzazione di edilizia sociale. In tal caso la quota della SE superficie edificabile da monetizzare è pari all'1% della SE totale

Nel caso in cui il Piano Attuativo preveda la realizzazione di quote di edilizia con finalità sociali, la convenzione deve contenere apposito articolo in cui viene regolamentata la realizzazione degli interventi, le idonee forme di garanzia

Le previsioni che si realizzano mediante Piano Attuativo, perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio di efficacia del piano operativo o della modifica sostanziale che li contempla, i piani o i progetti non siano stati approvati e non sia stata stipulata la relativa convenzione.

Le previsioni per le schede provenienti da precedente programmazione urbanistica tuttora valida conservano la loro efficacia fino alla scadenza di tali previsioni. Dopo tale scadenza sono consentiti sono interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio edilizio esistente e non saranno consentite nuove edificazioni.

Ultima modifica 1 Settembre 2022