Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 102 Superfici fondiarie minime

1. Per le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli di cui all'art. 73 della L.R. 65/2014 o nel caso di mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali di cui all'art. 82 si fa riferimento a quanto stabilito dal D.P.G.R. 63/R/2016, in assenza di disposizioni in materia nel PTC di Livorno.

Ultima modifica 1 Settembre 2022