Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 93 Collina agraria (Cag) (R2)

1. Corrisponde al territorio collinare compreso tra il capoluogo e la pianura, a ovest, e San Carlo e la Valle del Manienti ad est, caratterizzato da un versante agricolo e da rilevanti aree boscate, tra le quali il bosco del Masseto, che insieme agli altri elementi naturalistici determinano il suo importante ruolo ecologico e ambientale.

2. Tutti gli interventi dovranno garantire la salvaguardia delle sistemazioni idrauliche ed agrarie di versante e la tutela o il recupero della trama fondiaria lineare alla viabilità di collina, della rete della viabilità poderale, dei filari alberati e delle siepi campestri.

3. Tutti gli interventi dovranno garantire la tutela delle principali visuali panoramiche percepite dalla strada di San Bartolo e dalla via del Castelluccio, nonché dalla via Badalassi, indicate nelle Tavole di progetto del P.O. in scala 1:5.000. Nelle eventuali nuove piantumazioni così come nella eventuale modifica del profilo dei terreni agricoli si dovranno dunque evitare l'alterazione o l'oscuramento di visuali interessanti, di suggestione paesaggistica o di osservazione di particolarità di valore naturalistico. Ciò si applica anche all'installazione di infrastrutture tecnologiche quali impianti per le telecomunicazioni e per la produzione e/o distribuzione di energia; tali installazioni dovranno in ogni caso perseguire il minimo impatto ambientale e paesaggistico.

4. Per il patrimonio edilizio esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale di edifici strumentali agricoli ad eccezione di quelli già adibiti a residenza agricola dichiarati non funzionali all'attività agricola con P.A.P.M.A.A.

5. Nelle aree periurbane di San Carlo (R2.1) e nelle aree periurbane nord del capoluogo (R2.2) qualsiasi intervento sul patrimonio edilizio legittimo esistente, fatti salvi quelli promossi dalle aziende agricole, eccedente la manutenzione straordinaria è subordinato alla rimozione degli eventuali manufatti fatiscenti e/o incongrui presenti nel resede di pertinenza.

6. Le aree boscate della collina agraria (R2.3) sono da sottoporre a tutela. A tal fine per le aree boscate del Masseto, delle Ginepraie e di Poggio alle Strette dovrà essere redatto uno specifico piano forestale. Per quanto non previsto si rimanda alla LRT 39/2000 ed al relativo regolamento di attuazione DPGR 48r/2003.

7. Le connessioni ecologiche della collina agraria (R2.4) sono elementi lineari corrispondenti a tratti del reticolo idrografico principale che collegano le aree di più rilevante valore naturalistico ed ambientale, da sottoporre a tutela. La valorizzazione dei corsi d'acqua quali Botro alle Rozze, Botro Bufalone, Fosso Val di Gori, Fosso Renaione e Botro ai Marmi, ai fini dell'individuazione di percorsi per la fruizione escursionistica è ammessa se compatibile con la salvaguardia degli alvei e della vegetazione riparia. Eventuali interventi sugli ecosistemi fluviali dovranno salvaguardare la vegetazione ripariale, valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, e garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti.

Ultima modifica 1 Settembre 2022