Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 88 Porto (M6)

1. Si tratta dell'ambito portuale, che comprende, oltre al porto turistico, il cantiere nautico e le attività commerciali connesse.

2. La disciplina di tale ambito, ricadente nel Demanio statale marittimo, è demandata al Piano regolatore portuale, nel quale saranno individuati a scala di dettaglio il perimetro dell'ambito portuale e la delimitazione delle aree del Demanio, e che dovrà essere redatto nel rispetto del Masterplan "La rete dei porti toscani", parte integrante del PIT-PPR.

La gamma delle funzioni ammissibili nel P.R.P. comprende di norma: diportismo nautico, nautica sociale (Unità da diporto a basso impatto ambientale di lunghezza non superiore a 10 ml.), pesca professionale, diporto nautico a fini commerciali, ormeggi per attività di "marina resort", cantieristica, manutenzione, riparazione e refitting, rimessaggio a secco delle unità da diporto.

La realizzazione delle opere portuali in attuazione del P.P.R. è subordinata alla valutazione positiva di idoneità tecnica da parte della struttura regionale competente ed alla contestuale verifica del soddisfacimento degli "standard nautici, ambientali e per servizi e attrezzature di base a terra", di cui all'Allegato II della Disciplina del Masterplan regionale.

Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui all'elaborato 8b e relativi allegati del PIT/PPR approvato con deliberazione Consiglio Regionale 27.3.2015 n 37

3. Fino alla redazione del Piano regolatore portuale sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Sulle aree portuali vige la disciplina di cui al Titolo IV Capo IV delle presenti norme.

Ultima modifica 1 Settembre 2022