Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 28 Classe c7

1. Il P.O. individua con la classe c7 gli edifici, i complessi edilizi ed i relativi spazi aperti, in area urbana, non caratterizzati da valore architettonico o storico-documentale e appartenenti a tessuti prevalentemente omogenei e a densità media, per i quali sono previsti interventi di adeguamento e di parziale trasformazione.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla classe c6, la classe c7 può comportare anche la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell'edificio principale.

3. Sono inoltre consentite - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 4 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE), la sostituzione edilizia e l'addizione volumetrica tramite sopraelevazione o ampliamento in orizzontale nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - incremento una tantum di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 25% della Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 50%;
  • - numero di piani massimo pari a 2, fatto salvo il rispetto del limite del numero di piani maggiore dell'edificio esistente oggetto di intervento;
  • - al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

L'incremento del numero di piani massimo esistente - comunque non superiore a 1 piano aggiuntivo e nel limite massimo di 2 piani - è ammesso con superficie permeabile non inferiore al 35% della Superficie Fondiaria, fermo restando quanto sopra prescritto per gli edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa.

4. Nel caso di edifici residenziali unifamiliari o bifamiliari ad un solo piano è consentita - in alternativa agli interventi previsti al comma 5 dell'art. 26 e al comma 2 dell'art. 27 - la demolizione e ricostruzione, comunque configurata, o la sostituzione edilizia per la realizzazione di edifici con numero di piani massimo pari a 2 con incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) pari al 35% della SE esistente alla data di adozione del presente P.O. nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - mantenimento del principio insediativo e degli allineamenti dell'edificato circostante;
  • - Indice di Copertura non eccedente il 40%;
  • - utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti tecnologici e dispositivi volti al risparmio energetico, consentano all'edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

Nel caso di edifici posti a valle dell'asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, al fine di non pregiudicare la percezione visiva del contesto dal mare, l'eventuale sopraelevazione è ammessa purché la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

5. Sono comunque fatti salvi i limiti agli interventi prescritti dalla disciplina paesaggistica di cui al Capo IV del Titolo IV delle presenti Norme per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico e per le aree tutelate per legge.

Ultima modifica 1 Settembre 2022