Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 19 Disposizioni per opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia

1. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui alla L.R. 65/2014 e s.m.i. sono consentiti nel rispetto delle eventuali condizioni e limitazioni stabilite dal Regolamento Edilizio e dalle presenti Norme in riferimento alle classi oppure a specifici contesti e/o edifici e complessi.

Ultima modifica 1 Settembre 2022