Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 14 Attività turistico-ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico-ricettive (T) comprende:

  • - Tb ⋅ stabilimenti balneari; si intende sempre consentito l'adeguamento delle strutture a quanto strettamente necessario al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale;
  • - Tr ⋅ ospitalità alberghiera di cui alla LRT 86/2016 e ospitalità extralberghiera, di cui alla LRT 86/2016;
  • - Ospitalità extra-alberghiera per l'ospitalità collettiva di cui alla LRT 86/2016;
  • - nel caso di aree prospettanti l'arenile si intende consentita la realizzazione di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione;
  • - Tc ⋅ campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2).
  • - Tm ⋅ marina resort
Ultima modifica 1 Settembre 2022