Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 10 Residenziale

1. La destinazione d'uso residenziale (R) comprende le abitazioni ordinarie.

2. Rientrano nella categoria di destinazione d'uso residenziale le abitazioni di qualsiasi tipo e natura, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo.

Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.

Ultima modifica 1 Settembre 2022