Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo
Art. 15 Attività direzionali e di servizio
1. La destinazione d'uso per attività direzionali e di servizio (D) comprende uffici privati in genere, agenzie bancarie, banche, centri di ricerca, assicurazioni, agenzie immobiliari e sedi di associazioni, studi professionali e altre forme assimilabili e i servizi per lo spettacolo, il turismo, lo sport e lo svago in genere.
2. Comprende inoltre gli usi riportati al successivo art. 16 quando non si tratti di attrezzature pubbliche o di uso pubblico e quando non si rientri nel caso di cui al comma 2 dello stesso articolo.