Art. 61. Aggiornamento del quadro conoscitivo e rettifica di errori materiali

1. Il P.S.I. può essere variato, in tutto o in parte, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia, per effetto della modifica di parti sostanziali del quadro conoscitivo o dei contenuti dello statuto del territorio e per l’adeguamento e l’implementazione degli obiettivi strategici.

2. Non danno luogo a varianti al P.S.I., ma devono comunque essere approvati dal Consiglio Comunale:

  • a. gli aggiornamenti del quadro conoscitivo derivanti dalle attività di monitoraggio o dal suo approfondimento o verifica ad una scala di maggior dettaglio;
  • b. le correzioni di errori materiali.

La deliberazione di aggiornamento è trasmessa alla Regione ed alla Provincia ed il relativo avviso è pubblicato sul B.U.R.T..

3. Il Quadro Conoscitivo del P.S.I. deve essere costantemente aggiornato dai competenti uffici comunali, in particolare attraverso:

  • a. l’analisi e l’interpretazione degli atti di pianificazione e di programmazione regionale e provinciale che contengono elementi di rilievo per il territorio comunale;
  • b. l’aggiornamento delle cartografie del quadro conoscitivo per importanti variazioni intercorse rispetto allo stato del territorio e delle sue risorse;
  • c. la verifica dello stato di attuazione del P.S.I. e dei P.O..

4. Ogni adeguamento degli elaborati del Quadro conoscitivo dovuti a studi e analisi più approfonditi che evidenzino la sussistenza di meri errori materiali è compiuto con deliberazione dei Consigli dei singoli comuni senza che ciò costituisca variante al presente P.S.I..