Art. 59. Salvaguardie ordinarie

1. Ai sensi dall’art. 12 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 103 della l.r. 10/11/14, n. 65, a far data dalla deliberazione di adozione delle disposizioni del P.S.I. e sino all’approvazione dello stesso P.S.I. e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione, è sospesa l’attuazione di previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni associati che siano in contrasto con il P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.

2. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con il P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.

3. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.

Art. 60. Disciplina transitoria e salvaguardie straordinarie

1. In conformità alla presente disciplina del P.S.I. i P.O. disciplineranno l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale.

2. A far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del presente P.S.I. e fino all’approvazione o all’adeguamento, da parte dei Comuni associati, dei rispettivi P.O. in conformità al presente

P.S.I. e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.S.I. le Direttive di cui ai Titolo II e III della presente Disciplina, unitamente alle prescrizioni d’uso contenute al Titolo IV e alle prescrizioni dettate dal P.I.T. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall’Amministrazione comunale, nessuno escluso e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia.

3. Nel periodo di cui al precedente comma, non sono comunque ammessi:

  • a. interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia e significative alterazioni della morfologia dei luoghi, all’interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici, come individuati nell’elaborato STA_6 -- Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale – Scala 1:25.000 e 1:10.000;
  • b. interventi di nuova edificazione in corrispondenza delle direttrici di connettività da ricostituire e delle aree con ruolo alto e molto alto nella visibilità indicate nell’elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile – Scala 1:25.000.

4. Sono fatti salvi e dunque consentiti:

  • - gli interventi, non in contrasto con il P.S.I. relativi alle previsioni non decadute dei R.U. vigenti;
  • - gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati vigenti;
  • - gli interventi previsti dai P.A.P.M.A.A..

5. Le tavole dei beni paesaggistici contenute nel Quadro conoscitivo del P.S.I. evidenziano le aree di cui al DLgs. 42/2004, articolo 142, che, pur comparendo sugli elaborati grafici del P.I.T., secondo le informazioni reperite in loco non risultano vincolate.

Nelle more della Conferenza paesaggistica di cui alla L.R. 65/2014, articolo 21, che ne verificherà il perimetro, per tali aree, valgono i criteri di individuazione definiti dal P.I.T. e al loro interno si applica la Disciplina dei Beni paesaggistici di cui al Titolo III, Capo V della presente disciplina.