Art. 53. Componente Aria
1. Al fine della valutazione della qualità ambientale e della caratterizzazione dell’identità territoriale, la risorsa aria è uno degli elementi primari. Nella pianificazione e programmazione degli interventi, dovrà essere posta attenzione al miglioramento della qualità esistente che deve essere migliorata con azioni sia pubbliche che private.
2. Gli obiettivi, complementari e susseguenti sono migliorare la qualità dell’aria, favorendo la mobilità sostenibile, riducendo le emissioni e i consumi energetici e sviluppando l’uso di fonti rinnovabili, con un particolare riguardo alle attività produttive, economiche ed urbane. Tali obiettivi sono desunti dalle direttive europee dalle disposizioni di legge nazionali e regionali esistenti in materia e dai piani di settore recentemente emanati con particolare riferimento al PAER della Regione Toscana ed al Piano Regionale per la Qualità dell’Aria Ambiente (PRQA).
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi i P.O. dovranno articolare discipline specifiche per:
- a. imporre ad ogni nuova iniziativa a carattere produttivo l’adozione e il mantenimento degli standard di legge relativamente all’inquinamento acustico e atmosferico;
- b. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c. incentivare l’utilizzo di processi produttivi che non prevedano un elevato impiego di inquinanti quali ad esempio i composti organici volatili;
- d. incentivare la sostituzione di vecchie caldaie con quelle a maggior efficienza energetica e promozione degli impianti centralizzati;
- e. Incentivare la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con impianti dotati di bruciatori a bassa emissione di ossido di azoto;
- f. Migliorare la fluidificazione del traffico e la riduzione dello stesso all’interno del centro abitato;
- g. Favorire l’uso di veicoli di trasporto a basso o nullo livello di inquinamento mediante la realizzazione di percorsi specifici (piste ciclabili, corsie preferenziali, etc.);
- h. Incentivare l’uso del trasporto pubblico;
- i. Incentivare l’uso di eco-carburanti per autotrazione;
- j. Mantenere in efficienza ed incrementare il ripristino delle aree boscate e la creazione di nuovi parchi urbani e di aree a verde diffuso all’interno dei maggiori centri abitati e delle frazioni;
4. Negli strumenti di governo del territorio e nei piani attuativi, al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, dovranno essere promosse politiche di contenimento del traffico veicolare, basate sull’implementazione delle seguenti azioni:
- a. realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili;
- b. potenziamento e revisione del servizio di trasporto pubblico, prevedendo in particolare il controllo periodico delle emissioni dei mezzi in uso.
- c. politiche energetiche volte all’ottimizzazione del risparmio, al fine di contenere e, se possibile, ridurre la produzione e la diffusione di inquinanti atmosferici derivati dai processi di consumo energetico.
5. Nei P.O. dovranno essere previsti altresì specifici incentivi a favore delle attività che non inquinano l’aria e disincentivi a carico di quelle più inquinanti, con particolari agevolazioni per le attività che hanno adottato o intendono concretamente adottare un sistema volontario di gestione delle problematiche ambientali, in conformità alle norme vigenti. In particolare:
- a. prevedere l’ubicazione delle nuove attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche e il trasferimento di quelle esistenti in ambiti impropri, in aree distanti da quelle prevalentemente residenziali, o altrimenti, per le piccole industrie e l’artigianato di servizio presenti in aree più prossime agli ambiti residenziali, prevedere l’utilizzo di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni;
- b. prevedere misure di compensazione con un incremento delle aree verdi come biomassa vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana. Il verde di compensazione ambientale dovrà essere costituito principalmente da barriere e da formazioni boschive dense;
- c. per la riduzione dei fenomeni di "isola di calore urbano", i P.O. dovranno limitare l’impermeabilizzazione delle superfici urbane e il ripristino, laddove possibile, di superfici permeabili e degli scambi fisico-biologici tra terreno, acqua e atmosfera; favorire l’ombreggiatura mediante la piantumazione di appropriate specie arboree.
Art. 54. Componente Elettromagnetismo
1. In riferimento alla tutela dall’esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, le presenti disposizioni recepiscono i seguenti obiettivi strategici di tutela:
- a. il mantenimento del modesto livello di emissioni elettromagnetiche in Provincia e comunque la loro limitazione entro i limiti normativi;
- b. in caso di realizzazione di elettrodotti di media e alta tensione, l’individuazione di opportune fasce di rispetto (distanza di prima approssimazione)ai sensi delle norme nazionali e regionali in materia.
2. Rispetto alla situazione e alle criticità eventualmente presenti, i P.O.:
- a. provvederà ad individuare le localizzazioni di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore in posizioni, che garantiscano una distanza maggiore della fascia di rispetto (o Distanza di prima approssimazione) dagli elettrodotti che potranno essere realizzati;
- b. per le trasformazioni urbanistiche che prevedano la realizzazione di siti destinati a permanenze umane prolungate, in prossimità degli impianti di radiocomunicazione esistenti, dovrà prescrivere preventive valutazioni dell’esposizione ai campi elettromagnetici indotti da questi ultimi, al fine di ridurre le nuove esposizioni al minimo livello possibile, compatibilmente con le esigenze di carattere tecnologico, e comunque di evitare l’insorgenza di incompatibilità elettromagnetiche;
- c. nella scelta della collocazione degli edifici, occorrerà verificare preventivamente, tramite misurazione e simulazione, il livello dei campi elettrici e magnetici a 50 Hz eventualmente presenti;
- d. articolerà prescrizioni atte ad evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all’interno al sito di progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la presenza di individui per un significativo periodo di tempo.
3. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l’efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici e storici.
4. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, si definiscono aree idonee all’installazione degli impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse: le rotatorie stradali e i parcheggi di ampie dimensioni, le aree agricole, preferibilmente in adiacenza ai centri abitati e/o alle arterie di grande traffico, nonché le aree agricole residuali.
5. Indirizzare il divieto di installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido e relative pertinenze.
6. Indirizzare le limitazioni di cui al precedente comma nei tessuti urbanizzati di valore storico, architettonico o testimoniale di cui all’art. 10 con l’installazione esclusivamente mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo e previa acquisizione di specifica autorizzazione paesaggistica, e N.O. della competente S.B.A.A. nel caso di interventi su edifici tutelati per legge.
7. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dai precedenti commi, indirizzare la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti, in subordine alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.
8. Indirizzare l’installazione di antenne in coerenza con i valori paesaggistici e le prescrizioni dei vincoli da decreto individuati dal P.S.I..
Art. 55. Componente Energia
1. Gli obiettivi, complementari e susseguenti sono ridurre i consumi energetici e sviluppare l'uso di fonti rinnovabili, con un particolare riguardo alle attività produttive, economiche ed urbane. Tali obiettivi sono desunti dalle direttive europee dalle disposizioni di legge nazionali (D.Lgs. 199/2021) e regionali esistenti in materia e dai piani di settore recentemente emanati con particolare riferimento al PAER della Regione Toscana e alla disciplina di cui al PIT/PPR.
2. L'obiettivo di sfondo di tutte le politiche del PAER è il contrasto ai cambiamenti climatici e la promozione dell'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. La sfida della Toscana deve soprattutto essere orientata a sostenere ricerca e innovazione tecnologica per favorire la nascita di nuove imprese della green economy.
3. Gli obiettivi specifici di questo macro-obiettivo, sono:
- a. obiettivo specifico A.1 Ridurre le emissioni di GAS serra;
- b. obiettivo specifico A.2 Razionalizzare ridurre i consumi energetici;
- c. obiettivo specifico A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili.
4. Il PAER prevede anche degli obiettivi speciali, 4 in particolare, di cui uno è la Filiera agri- energetica. I progetti speciali riguardano ambiti di intervento che non possono essere affrontati "settorialmente" ma richiedono un'integrazione tra più ambiti. Nel caso particolare della filiera agri-energetica il Piano richiama all'integrazione tra le politiche ambientali ed energetiche con quelle territoriali e per l'agricoltura e lo sviluppo economico.
5. A questo scopo l'obiettivo A.3 del Piano "Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabile e il livello di innovazione tecnologica nella produzione energetica", individua nella filiera del legno un settore di primario interesse.
6. I successivi atti di governo del territorio declineranno, sulla scorta di tali direttive, ed in base alle indicazioni e strategie contenute nel contributo specialistico sugli Aspetti Energetici del Territorio.
7. Indirizzare gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree di speciale valore di natura urbanistica, paesaggistica, ambientale, idrogeologica, sismica etc.., in subordine ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
8. Indirizzare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in conformità ai criteri localizzativi stabiliti dagli atti regionali in attuazione delle Linee Guida nazionali. E' comunque sconsigliata l'installazione di centrali fotovoltaiche in area agricola. Dovranno essere comunque da prediligere soluzioni tecniche che non compromettano l'uso agricolo dei terreni in cui si collocano.
9. Indirizzare gli impianti a biomasse per produzione energetica nel territorio aperto, compresi quelli finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali.
10. Indirizzare i nuovi impianti di illuminazione sia pubblica che privata alle disposizioni relative alla prevenzione dell'inquinamento luminoso.
11. Indirizzare le trasformazioni edilizie al rispetto dei criteri progettuali dell'edilizia sostenibile nonché ai dettami del documento "Linee guida per l'edilizia sostenibile in Toscana", in tutte le tipologie d'intervento, e della direttiva sugli immobili a "energia quasi zero".
12. Indirizzare l'eventuale utilizzo di pannelli fotovoltaici di tipo integrato nelle trasformazioni edilizie.
13. L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla L.R. n. 11/2011 "Disposizioni di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia" del 21 marzo 2011. Eventuali, successive modifiche alla Legge sulle energie rinnovabili integreranno la disciplina del presente atto di governo del territorio anche in difetto di espresso recepimento e senza necessità di apposita variante.
14. In coerenza con il PIT con valore di Piano Paesaggistico, è vietata l'installazione di impianti solari termici in posizioni tali da alterare la percezione di unitarietà delle coperture del centro/nucleo storico.
15. Le misure da intraprendere per il la riduzione e razionalizzazione dei consumi saranno volte soprattutto ad incentivare soluzioni tecnologiche nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione di quelli esistenti per perseguire la ridurre il consumo energetico. In particolare i P.O. dovranno:
- a. promuovere i più moderni ed efficaci sistemi di progettazione e realizzazione degli interventi di costruzione e ristrutturazione, in termini di efficienza energetica, sia per la parte strutturale che impiantistica, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, perseguendo la finalità del risparmio energetico;
- b. incentivare adeguatamente il "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, Energy cascading);
- c. promuovere politiche per la costituzione delle comunità energetiche;
- d. promuovere strategie volte all'incentivazione, nel comparto produttivo, all'interno delle quali si possa prevedere un sistema di gestione unitario con una dotazione di infrastrutture e servizi comuni di area per minimizzare e gestire in modo integrato le pressioni sull'ambiente; ciò significa dovranno offrire elevate prestazioni ambientali, in termini di uso efficiente delle risorse (energetiche, idriche, naturali), riduzione degli impatti ambientali, gestione delle interazioni tra ambiente e comunità circostanti.;
- e. perseguire la riduzione dell'uso di combustibili fossili nei vari comparti, anche conducendo a tal fine un'adeguata valutazione dell'uso potenziale di fonti rinnovabili. Le misure da intraprendere per lo sviluppo delle energie alternative e rinnovabili per il riscaldamento o l'elettrificazione degli edifici esistenti, nonché le prescrizioni minime nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti, saranno volte soprattutto all'incentivazione ed al sostegno della diffusione di tali tecnologie, con particolare attenzione alla vocazione territoriale ed al tessuto insediativo esistente, nel rispetto del quadro legislativo vigente, nazionale e regionale, e dei piani di settore sovraordinati.
Art. 56. Componente acqua, reflui e reti di adduzione e reti di smaltimento
1. In riferimento alle nuove costruzioni e alle distanze minime di rispetto alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato è prescritta l'acquisizione del parere dell'A.I.T. (Autorità Idrica Toscana) e del Gestore Unico al fine di evitare eventuali interferenze con la risorsa.
2. Indirizzare le previsioni con aumento dei carichi urbanistici, alla verifica del dimensionamento e del funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento urbani ed in caso di insufficienza di questi subordinare gli stessi interventi all'adeguamento dei collettori urbani principali o agli altri interventi necessari, con particolare attenzione alla separazione dei reflui produttivi o domestici, dalle acque meteoriche e di dilavamento superficiale. In tali aree, i nuovi collettori fognari di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere opportunamente dimensionati sulla base di un tempo di ritorno adeguato.
3. Dovranno essere adeguati funzionalmente potenziati se necessario e mantenuti nel miglior stato di efficienza gli impianti di depurazione ed i sistemi di collettamento dei reflui fognari.
4. In caso di previsione di nuovi insediamenti produttivi, si dovranno valutare attentamente gli effetti qualitativi e quantitativi sulla risorsa idrica, prevedendo, in raccordo con il soggetto istituzionale competente, le migliori soluzioni e strategie per la significativa riduzione dell'impatto sulla risorsa acqua, sia in termini di approvvigionamento, tramite l'uso di acque di riciclo, che in termini di sostanze allo scarico, garantendo la messa in atto delle migliori soluzioni tecniche per il monitoraggio degli scarichi industriali e la depurazione.
5. Indirizzare l'attività edilizia, compatibilmente agli spazi disponibili, e compatibilmente con le specifiche caratteristiche dell'area, a prevedere la realizzazione di sistemi tipo rain gardens da realizzare:
- a. nei punti di raccordo tra i pluviali e l'ingresso nella pubblica fognatura al fine di regolarizzare e rendere costante l'afflusso fognario e apportare una prima depurazione alle acque;
- b. all'interno della pertinenza al fine di reimmettere le acque nel circuito del sottosuolo.
6. Indirizzare le trasformazioni edilizie all'utilizzo di tecniche costruttive rivolte al risparmio idrico prevedendo misure che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs 152/06.
7. Indirizzare l'attività edilizia alla preventiva realizzazione della rete fognaria e all'allacciamento all'impianto di depurazione esistente e/o eventuali di progetto. Nei casi in cui l'allacciamento non fosse possibile e/o economicamente sostenibile, si potrà indirizzare alla realizzazione di sistemi individuali di smaltimento dei reflui, condizionando gli interventi alla effettiva dimostrazione della depurazione a piè d'utenza. Tale soluzione dovrà tener necessariamente conto della vulnerabilità idrogeologica nonché della sensibilità degli acquiferi. Attuare pertanto le vigenti disposizioni normative relative all'obbligo di autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilabili non recapitanti in pubblica fognatura (D.Lgs 152/06, L.R. 20/06 e ss.mm.ii., D.P.G.R.T. n. 48/R del 08/09/08).
8. Indirizzare gli impianti di trattamento di fitodepurazione esistenti e di progetto ad ottemperare al D.M. n. 185 del 12/06/2003 e ss.mm.ii..
9. Subordinare gli interventi di realizzazione di nuove attività turistico - ricettive alla dichiarazione delle fonti di approvvigionamento idrico, dei consumi previsti, dei sistemi di smaltimento ed alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
10. Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche. L'obiettivo potrà essere perseguito dal P.O., quando possibile, attraverso azioni di gestione delle pertinenze e dei giardini privati.
11. Indirizzare le attività artigianali e produttive al risparmio ed al riutilizzo idrico (art. 99 D.Lgs.152/2006) anche mediante l'istituzione di appositi incentivi
12. Incrementare il ricorso a sistemi di stoccaggio ed accumulo a piè d'utenza tipo laghetti collinari, serbatoi interrati etc.
13. Al fine di perseguire gli indirizzi di cui al presente articolo, i P.O. dovranno preliminarmente approfondire il quadro delle conoscenze sulle risorse con particolare riguardo alla disponibilità idrica residua e alla disponibilità residua di depurazione, al fine di specificare le indicazioni in riferimento al complesso previsionale periodicamente individuato.
Art. 57. Componente rifiuti
1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti, trovano applicazione le prescrizioni e gli indirizzi del presente articolo, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale, Comune) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, Piani d’Ambito).
2. I rifiuti rappresentano oggi uno dei principali fattori di pressione ambientale, nonostante, negli ultimi anni, la produzione di rifiuti, con modalità differenti nell’ambito del territorio non ha visto crescita di produzione ma, anzi, un sensibile decremento che tuttavia, non ha comportato univocamente un incremento significativo della raccolta differenziata.
3. Alla luce di quanto sopra, gli obiettivi prioritari sono la riduzione della produzione a monte e il recupero di materia ed energia; in tal senso gli interventi sul territorio e le azioni da mettere in campo dovranno incidere sostanzialmente cercando di ridurre i quantitativi prodotti e garantendo uno smaltimento in sicurezza e che punti al recupero di materia e di energia. Tali obiettivi trovano coerenza nelle direttive europee, nelle disposizioni di legge nazionali e regionali e nei piani di settore emanati.
4. In un’ottica di gestione dei rifiuti, che considera in modo complesso e composto il problema rifiuto, dalla produzione fino al suo riutilizzo per il reinserimento sul mercato, si evidenzia la necessità di individuare azioni coerenti con la pianificazione locale e sovraordinata in un’ottica di gestione dell'intero sistema di riduzione nella produzione complessiva dei rifiuti sia a livello di utenze domestiche che industriali che derivanti dal settore turistico, che può essere perseguita con una serie di azioni differenziate a partire da azioni a livello locale ma non solo.
5. Gli obiettivi enunciati possono essere declinati in una serie di misure, che andranno adeguatamente sviluppate e trattate nei singoli atti di governo del territorio:
- a. proseguire e potenziare, in accordo con il gestore, i servizi di raccolta differenziata e di raccolta porta a porta per conseguire gli obiettivi individuati nei piani e nei programmi di settore;
- b. prevedere, in accordo con il gestore, un sistema capillare di raccolta del rifiuto differenziato, con un progressivo adeguamento del numero di cassonetti e delle isole ecologiche, in base all'incremento del numero degli abitanti (raggiungimento dello standard minimo per la raccolta differenziata e di quello ottimale per l'indifferenziata) ampliando ed estendendo il sistema di raccolta porta a porta.