Art. 50. Tutela della risorsa idrica e regole di fattibilità idrogeologica

1. Tutti gli interventi, di qualsiasi natura, che determinano l'uso della falda acquifera e dell'acqua superficiale devono garantire la non compromissione della stessa.

2. Gli interventi sul territorio e le azioni da mettere in campo dovranno incidere sostanzialmente sul miglioramento qualitativo (Tutela qualitativa) sia delle acque superficiali che sotterranee e contribuire ad una riduzione dello sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche (Tutela quantitativa). Tali obiettivi trovano coerenza nella direttiva europea, nelle disposizioni di legge nazionali (DLgs 16 marzo 2009, n.30, DLgs 152/06 e ss.mm.ii.) e regionali (L.R. n. 20, 31/05/2006, DPGR 46/R, 8 settembre 2008) e nei piani di settore emanati con particolare riferimento al Piano di Tutela delle Acque della Regione Toscana, al Piano di Bacino Stralcio Bilancio Idrico. Gli obiettivi poc'anzi enunciati dovranno essere declinati in una serie di misure, adeguatamente sviluppate e trattate nei P.O., frutto di una auspicabile sinergia tra i vari soggetti istituzionali competenti.

3. Misure di protezione idrogeologica

  1. a. Sono definite difese del territorio le sistemazioni storiche dei versanti come terrazzamenti, muri a secco, acquidocci rivestiti in pietra. Al fine della prevenzione dei dissesti idrogeologici potranno essere incentivati con appositi disciplinari:
    • - il mantenimento delle opere di sistemazione idraulico-agrarie e idraulico-forestali quali terrazzamenti, muri a secco e canalizzazioni idriche
    • - le modalità di lavorazione e gli impianti finalizzati al controllo dell'erosione da parte di acque superficiali nelle aree caratterizzate da attività agricole.
  2. b. Il reticolo idrografico e di gestione, individuato dalla Regione attuando quanto disposto dalla Legge regionale 79/2012, è soggetto alle misure di tutela e alla salvaguardia di m 10 dalle sponde derivante dall'art. 96.f del R.D. 523/1904, oltre che ai disposti di cui alla L.R. 80/2015 e L.R. 41/2018.
  3. c. Ai sensi dell'art. 23 del Capo II "acque superficiali" dello stralcio "Bilancio idrico" 2008 del bacino dell'Arno, il rilascio di autorizzazioni per attingimenti e derivazioni è subordinato alla verifica di compatibilità con il bilancio idrico dell'intero bacino, a cura delle autorità competenti in relazione al mantenimento dell'equilibrio e del deflusso minimo totale.

4. Misure di tutela delle acque superficiali

  1. a. Il sistema delle acque superficiali è costituito dal reticolo delle acque pubbliche corsi d'acqua (fiumi, torrenti e fossi), gore, laghi, specchi d'acqua artificiali, casse di espansione e di laminazione, oltre ai corsi d'acqua intubati, ad eccezione di quelli classificati come fognature in gestione al Comune e/o al Gestore unico.
  2. b. I P.O., dovranno predisporre specifiche norme per favorire e incentivare gli interventi finalizzati al recupero della naturalità dei corsi d'acqua prevedendo l'eliminazione del degrado e delle criticità, il miglioramento del regime idraulico, della qualità biologica, della fruizione pubblica delle sponde. Per contribuire all'incremento del deflusso idrico entro il reticolo idrografico principale soprattutto riferendosi ai corsi d'acqua che evidenziano palesi criticità nei periodi maggiormente siccitosi, e, fino a garantire stabilmente il minimo deflusso vitale, i P.O., conterranno discipline specifiche per concorrere a tale obiettivo.

5. Misure di salvaguardia delle captazioni destinate al consumo umano

  1. a. Il sistema delle acque sotterranee è costituito dalle sorgenti, dai pozzi e dalle falde acquifere. Nei P.O. verranno disciplinate, anche attraverso il ricorso a protocolli di intesa ed accordi con i soggetti istituzionali interessati, gli usi delle aree di tutela e salvaguardia delle risorse idriche sotterranee (fasce di rispetto e tutela assoluta) nonché di ricarica dell'acquifero.
  2. b. Al fine di tutelare le acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, sono recepite le indicazioni riportate nella norma precedente citata.
  3. c. Sono quindi istituite, oltre alla eventuale vincolistica sovraordinate, aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.
  4. d. Relativamente alle nuove captazioni, la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e recintata e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Nel caso di punti di captazione esistenti, qualora non siano rispettai i dettami precedentemente riportati, si dovrà operare al fine di migliorarne le condizioni di tutela.
  5. e. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; l'estensione della zona di rispetto è di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione ed è schematicamente indicata negli elaborati cartografici QC_av3 - Vincolo idrogeologico e ulteriori vincoli - Scala 25.000 e 1:10.000.
  6. f. Nelle zone di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività in ordine all'art. 94 del D.Lgs 152/2006:
    • - dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
    • - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
    • - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
    • - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade.
    • - aree cimiteriali;
    • - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
    • - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
    • - gestione di rifiuti;
    • - stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
    • - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
    • - pozzi perdenti;
    • - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
  7. g. Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

6. Approvvigionamento idropotabile autonomo

  1. a. I P.O. potranno prevedere un approvvigionamento idropotabile autonomo perseguendo i seguenti punti:
    1. I. sono ammesse le opere di captazione dal sottosuolo per usi domestici e idropotabili, compreso l'approvvigionamento di complessi abitativi e ricettivi. Al fine di tutelare la risorsa idrica, dovrà essere comprovata, con adeguati studi idrogeologici, la compatibilità dei prelievi con le risorse degli acquiferi tutelati per gli usi pubblici;
    2. II. le captazioni per qualsiasi utilizzo dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla loro realizzazione, trasmettendo altresì copia della Relazione tecnica finale, che illustri in maniera adeguata l'ubicazione, l'utilizzatore, le caratteristiche litostratigrafiche, idrogeologiche e costruttive;
    3. III. i nuovi interventi edificatori dovranno essere accompagnati da specifica relazione tecnica riguardante le modalità di approvvigionamento idrico e di riutilizzo delle acque, privilegiando la restituzione delle acque non contaminate al reticolo idraulico naturale.

7. Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale

  1. a. Indirizzare gli interventi che comportino la modifica del coefficiente di deflusso conseguente alla realizzazione di nuovi edifici, sistemazioni esterne, parcheggi e viabilità a garantire il rispetto di quanto disposto dall'art 17 del D.P.G.R. 09/02/2007 N.2/R e dall'art. 26 del D.P.G.R. 24/07/2018 n. 39/R.
  2. b. Indirizzare Piani attuativi, P.A.P.M.A.A. e progetti edilizi a comprendere un idoneo elaborato rappresentante la funzionale regimazione e le canalizzazioni delle acque superficiali attinenti al comparto o lotto.
  3. c. E' vietato il convogliamento delle acque piovane in fognatura o nei corsi d'acqua, quando sia tecnicamente possibile il loro convogliamento in aree permeabili, senza determinare fenomeni di ristagno.
  4. d. I nuovi spazi pubblici o privati destinati a viabilità pedonale o meccanizzata sono realizzati con modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, salvo che tali modalità costruttive non possano essere utilizzate per comprovati motivi di sicurezza igienico-sanitaria e statica o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

8. Aree sensibili degli acquiferi:

  1. a. Sono le aree rappresentate e definite dal P.T.C.P. di Siena e sottostanno pertanto alle azioni di tutela e gestione del patrimonio territoriale a vocazione agricola.
  2. b. In detti ambiti è vietata la localizzazione di attività di agricampeggio e agrisosta per camper.
  3. c. Su tutte le aree di fondovalle sono consentiti:
    1. I. interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
    2. II. interventi e usi ulteriori solo se risultano compatibili con gli obiettivi di tutela sotto elencati:
      • - mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
      • - impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
      • - riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.
  4. d. Le pratiche colturali dovranno essere orientate alla prevenzione del dilavamento di nutrienti e agrofarmaci, nel rispetto delle buone pratiche. Nell'esercizio delle attività agricole sarà comunque da evitarsi lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione, nonché l'avvio di nuovi impianti zootecnici intensivi così come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Prestare particolare attenzione, riguardo allo sviluppo di nuove attività zootecniche ed agricole al fine di non incrementare ulteriormente l'apporto di fitofarmaci e nutrienti organici. Orientare tali produzioni verso attività a bassa intensità, biodinamiche e biologiche e/o a produzione integrata.

Art. 51. Modifiche del suolo

1. Per modifiche del suolo si intendono gli interventi di modificazione delle aree non edificate, attraverso opere di piantumazione, pavimentazione e trattamento del terreno. Comprendono la realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità.

2. Ferme restando la normativa regionale e nazionale in materia, gli interventi di modifica del suolo, se necessari, devono essere finalizzati alla limitazione dell'erosione, del trasporto solido di materiale e dell’aumento della velocità di deflusso delle acque.

3. Il P.O. potrà ammettere o specificare, nel rispetto dei precedenti commi le eventuali opere di seguito elencate:

  • a. rinnovo, sostituzione, distruzione e nuovo impianto del manto vegetale superficiale per usi non agricoli;
  • b. rinnovo, sostituzione, distruzione e nuova posa dei materiali per la realizzazione del manto di copertura del suolo;
  • c. opere di sistemazione idraulica e forestale;
  • d. opere di difesa idraulica, comprese le casse di espansione;
  • e. realizzazione di rilevati;
  • f. movimenti di terra con sottrazione e accumulo di materiale; trincee, sbancamenti;
  • g. ripristino e realizzazione di recinzioni;
  • h. opere di consolidamento dei terreni;
  • i. opere di sostegno dei terreni;
  • j. opere per la manutenzione dei corsi d'acqua e la regimazione delle acque superficiali;
  • k. escavazione di pozzi e di serbatoi di accumulo, bacini superficiali.
  • l. opere per la raccolta e il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi.

4. Gli interventi di cui sopra non dovranno comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi.

5. Qualsiasi intervento di iniziativa pubblica o privata che comporti modifiche della morfologia attuale del terreno dovrà essere attuato nel rispetto, per quanto possibile, dell'andamento e delle opere di sostegno originarie e dovrà tener in particolare conto delle sistemazioni agrarie, ove esistenti, e il drenaggio delle acque superficiali, ai fini di un'efficace tutela idrogeologica, ove funzionali alla stabilità complessiva ed alle finalità dell'intervento stesso.

6. Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico, per qualunque intervento che provochi consistenti variazioni morfologiche del suolo diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche significative della rete dei fossi o canali esistenti, dovrà essere opportunamente verificata, mediante analisi e studi specifici, la relativa ricaduta sull’assetto idrogeologico e sulla capacità di permeabilità del suolo; qualora essa sia consistente, l’intervento dovrà prevedere opportune opere di compensazione anche mediante la realizzazione di opere di raccolta temporanea delle acque.

7. Le eventuali operazioni di scavo e di riporto dovranno prevedere un rimodellamento del terreno che riprenda le linee di pendenza del terreno circostante, senza alterazioni brusche della geometria originaria. I riporti dovranno essere effettuati per strati, assicurando un adeguato costipamento dei materiali e dovranno, al termine, essere adeguatamente inerbiti e, eventualmente, piantumati.

8. Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela del presente P.S.. Il P.O. individuerà gli indirizzi specifici per la presentazione dei titoli abilitativi.

9. In generale, sono vietati in tutto il territorio intercomunale movimenti di terra volti all’abbattimento di terrazzamenti, ciglionamenti. I terrazzamenti dei versanti collinari dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento dell’efficienza delle opere di drenaggio delle acque superficiali.

10. Nel caso si prevedano operazioni di recupero e/o di riorganizzazione fondiaria sarà possibile modificare la disposizione dei terrazzamenti o prevederne la sostituzione e/o lo smantellamento solo attraverso un progetto specifico che definisca il nuovo assetto idrogeologico compatibilmente con la stabilità generale del versante.

11. Indirizzare gli interventi interessanti viabilità pubbliche o soggette a pubblico transito ad acquisire il nulla osta da parte dell’ufficio responsabile.