Art. 44. Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente P.S.I. è corredato dalle Indagini idrauliche dirette ad individuare le condizioni di pericolosità del territorio. Per la definizione delle aree a pericolosità idraulica (Tavv. IDR_60/61/62/63/64/65 - Scala 1:10.000) si è tenuto conto degli elementi idraulici e delle opere d'arte che influenzano le dinamiche di propagazione delle piene.
2. Per quanto riguarda la disciplina di carattere idraulico, il riferimento normativo per il presente
P.S.I. è il D.P.G.R. 5/R/2020. Vengono inoltre presi a riferimento, come normative sovracomunali, i disciplinari del Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale. Ai sensi del D.P.G.R. 5/R/2020 i Piani Strutturali dovranno essere corredati dalle Indagini idrauliche atte ad evidenziare le pericolosità territoriali propedeutiche a future valutazioni sulle condizioni e i limiti di trasformabilità del territorio in studio. Gli elementi conoscitivi per la valutazione degli aspetti idraulici si riferiscono al reticolo idrografico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera "e", della L.R.79/2012, interferente con il territorio urbanizzato e alle mappe di pericolosità di alluvione come definite dall'articolo 2 della l.r. 41/2018.
La caratterizzazione delle aree a pericolosità da alluvioni è effettuata secondo la seguente classificazione:
- a) Aree a pericolosità per alluvioni frequenti (P3), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della l.r.41/2018, ovvero lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c). del d.lgs.49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore ai trenta anni;
- b) Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti (P2), come definite dall'articolo 2, comma1, lettera e) della l.r.41/2018, ovvero lo scenario di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del d.lgs. 49/2010, individuato negli atti di pianificazione di bacino e definito dai medesimi atti con riferimento al tempo di ritorno non inferiore a duecento anni;
- c) Aree a pericolosità da alluvioni rare o di estrema intensità (P1), come classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione del d.lgs.49/2010.
- - La l.r. 41/2018 introduce, inoltre, il concetto di magnitudo idraulica, definendola come la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti:
- a) magnitudo idraulica moderata: valori di battente inferiore o uguale a 0.5 metri e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente uguale o inferiore a 0.3 metri;
- b) magnitudo idraulica severa: valori di battente inferiore o uguale a 0.5 metri e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 0.5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità inferiore o uguale a 1 metro per secondo (m/s). Nei casi in cui la velocità non sia determinata, battente superiore a 0.3 metri e inferiore o uguale a 0.5 metri;
- c) magnitudo idraulica molto severa: battente superiore a 0.5 metri e inferiore o uguale a 1 metro e velocità superiore a 1 metro per secondo (m/s) oppure battente superiore a 1 metro. Nei casi in cui la velocità non sia determinata battente superiore a 0.5 metri.
- - La l.r. 41/2018 introduce, inoltre, il concetto di magnitudo idraulica, definendola come la combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti:
3. Nessun intervento nei territori comunali facenti parte dei Comuni di Castelline in Chianti e di Radda in Chianti è ammissibile se non garantisce la difesa del suolo sotto il profilo idraulico, il ripristino delle condizioni di integrità, la sicurezza degli abitanti e delle attività insediate, nel rispetto delle norme e prescrizioni in materia idraulica contenute nelle Indagini che costituiscono parte integrante del presente P.S.I., nonché nei piani ed atti sovraordinati.
- - Le norme relative alla tutela dell'integrità fisica del territorio e del suolo prevalgono su ogni altra norma del presente P.S.I. e garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione del territorio.
- - Il P.S.I. è corredato dalle Indagini Idrauliche dirette ad individuare le condizioni di pericolosità del territorio, secondo il DPGR 5/R/2020. Tutti gli interventi di trasformazione e di cambio d'uso del suolo saranno attuati nel rispetto delle limitazioni imposte dalle rispettive condizioni di pericolosità idraulica del sito di interesse.
4. Sono definite oltre alla Carta delle pericolosità come precedentemente definite la Carta dei Battenti idraulici per tempi di Ritorno 30 anni e 200 anni, e la carta delle velocità della Corrente per Tempi di Ritorno 30 anni e 200 anni e la Carta della Magnitudo Idraulica così come precedentemente definita.
Art. 45. Condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici
1. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2018 e s.m.i., oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino. La fattibilità degli interventi è subordinata alla gestione del rischio di alluvioni rispetto allo scenario per alluvioni poco frequenti, con opere idrauliche, opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della l.r.41/2018 e s.m.i..
2. Nei casi in cui, la fattibilità degli interventi non sia condizionata dalla l.r.41/2018 alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 8, comma 1, ma comunque preveda che non sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi alluvionali, la gestione del rischio alluvioni può essere perseguita attraverso misure da individuarsi secondo criteri di appropriatezza, coniugando benefici di natura economica, sociale ed ambientale, unitamente ai costi ed ai benefici. In particolare, sono da valutare le possibili alternative nella gestione del rischio alluvioni dalle misure maggiormente cautelative che garantiscono assenza degli allagamenti fino alle misure che prevedono eventuali allagamenti derivanti da alluvioni poco frequenti. Nel caso di interventi in aree soggette ad allagamenti, la fattibilità è subordinata a garantire, durante l’evento alluvionale l’incolumità delle persone, attraverso misure quali opere di sopraelevazione, interventi di difesa locale e procedure atte a regolare l’utilizzo dell'elemento esposto in fase di evento. Durante l’evento sono accettabili eventuali danni minori agli edifici e alle infrastrutture tali da essere rapidamente ripristinabili in modo da garantire l’agibilità e la funzionalità in tempi brevi post evento.