Art. 42. Finalità ed ambito di applicazione

1. Per la definizione delle aree a pericolosità geologica (Tavv. STR_ag5 a/b/c/d/e/f/g/h/i/l - Scala 1:10.000, Tavv. STR_ag5 m/n - Scala 1:2.000 - 1:5.000) si è tenuto conto sia degli elementi geologici in senso stretto, sia degli elementi geomorfologici e litologico/strutturali e dinamici che si configurano come predisponenti il dissesto idrogeologico.

2. Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo dovrà tenere in debita considerazione le problematiche geologiche individuate all'interno di ciascuna area secondo la seguente classificazione:

  1. I. Pericolosità geologica molto elevata Classe G.4
    Aree in cui sono presenti fenomeni geomorfologici attivi e relative aree di evoluzione ed aree in cui sono presenti intensi fenomeni geomorfologici attivi di tipo erosivo.
    Sono compresi in questa classe i fenomeni morfologici attivi ed in particolare:
    • - Frane attive comprensive della zona di distacco, zona di scorrimento e zona di accumulo e possibile evoluzione
    • - Scarpate di degradazione
    • - Aree interessate da alvei in erosione
  2. II. Pericolosità geologica elevata Classe G.3
    Aree in cui sono presenti fenomeni franosi quiescenti e relative aree di evoluzione; aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee e relativi processi di morfodinamica fluviale, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da fenomeni di soliflusso, fenomeni erosivi; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori a 15°.
    Le aree a pericolosità geomorfologica elevata sono soggette al rischio di riattivazione di dissenti originatisi in passato o alla evoluzione di situazioni al limite della stabilità.
    Sono state inserite in questa classe di pericolosità:
    • - aree interessate da frane quiescenti ed indeterminate, da deformazioni gravitative profonde ed aree potenzialmente instabili;
    • - gli orli di scarpata stabili, quiescenti ed inattivi;
    • - corpi detritici e terreni pliocenici e miocenici argillosi, limosi sabbiosi o conglomeratici, su versanti con pendenze superiori a 15°;
    • - versanti su roccia (calcari, arenarie o flysch) con pendenza superiore a 30°;
    • - scarpate di erosione fluviale e conoidi alluvionali;
    • - aree carsiche;
    • - aree estrattive attive ed esaurite;
    • - aree con terrazzamenti agricoli;
  3. III. Pericolosità geologica media Classe G.2
    Aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori a 15°.
    E' la classe in cui ricade genericamente tutto il territorio quando non siano presenti elementi sfavorevoli che indichino una pericolosità maggiore; rientrano in questa classe anche le frane stabilizzate ed i depositi travertinosi.
  4. IV. Pericolosità geologica bassa Classe G.1
    Aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti il verificarsi di processi morfoevolutivi.
    Fanno parte di questa classe le aree subpianeggianti di fondovalle; corrispondono alle zone indicate nella Carta Geologica come: Depositi alluvionali attivi ed inattivi.

Art. 43. Condizioni di fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1. La Carta della Pericolosità Geologica individua zone omogenee del territorio all’interno delle quali si evidenziano i fattori geologici e geomorfologici, strutturali e dinamici, che si configurano come condizioni predisponenti il dissesto idrogeologico. Qualsiasi azione di trasformazione dei caratteri geomorfologici del suolo dovrà tenere in debita considerazione le problematiche geologiche individuate all’interno di ciascuna area secondo la classificazione della Carta di pericolosità Geologica.

2. Il Piano Operativo dovrà definire:

  • - una classificazione di fattibilità per tutti gli interventi ammessi dal PO sulla base del rapporto tra il grado di pericolosità dell'area di intervento e la vulnerabilità delle realizzazioni previste;
  • - le necessarie prescrizioni da associare ad ogni classe di fattibilità tenendo conto degli indirizzi previsti nel DPGR.n.5/R/20 al punto 3.2;
  • - la conformità delle previsioni edilizie ed urbanistiche alle NTA del PAI vigente.