Art. 24. Territori contermini ai laghi
1. Sono i "territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).
2. Nei territori contermini ai laghi i P.O. perseguono i seguenti obiettivi:
- a. salvaguardare la continuità ecologica delle rive e le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
- b. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi specificatamente individuati, salvaguardando, altresì, la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri ed evitandone l'omologazione a modelli esogeni e standardizzati;
- c. evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l'integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
- d. garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l'accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive;
- e. incentivare la rinaturalizzazione dei terreni interessati da processi di antropizzazione reversibili, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse e degradate.
3. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono pertanto a:
- a. riconoscere le componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche più significative e identitarie dei territori perilacuali, garantendone la conservazione; in particolare, devono essere riconosciute le aree che presentano significativi valori ecosistemici, paesaggistici e storico-culturali, nelle quali escludere interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale;
- b. individuare e conservare le formazioni vegetali autoctone e le relative funzioni di collegamento ecosistemico e paesaggistico tra ambiente lacustre ed entroterra, contrastando la diffusione di specie aliene invasive; in particolare, devono essere individuati e conservati gli ecosistemi lacustri di rilevante valore naturalistico e paesaggistico, nonché le aree caratterizzate da habitat di interesse conservazionistico, prevedendo specifiche misure di tutela e di valorizzazione tese a relazionare specchio d'acqua, rive ed entroterra;
- c. identificare gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole, sottoponendoli a specifiche disposizioni paesaggistiche e gestionali;
- d. individuare le aree sottoposte a pressioni antropiche e soggette a criticità paesaggistiche- ambientali, prevedendo misure di contenimento e di compensazione delle pressioni, nonché interventi di tutela e di riqualificazione, anche attraverso il recupero o la delocalizzazione dei manufatti esistenti; in particolare, si devono contenere i nuovi carichi insediativi entro il perimetro del territorio urbanizzato e si devono individuare e tutelare le visuali ad elevato valore estetico percettivo verso il lago e dalle rive verso l'entroterra;
- e. favorire la realizzazione di percorsi per la mobilità dolce lungo le rive, nonché la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento di quelli esistenti.
4. Interventi di trasformazione
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica e fermo restando quanto disposto dal successivo punto 5, gli interventi di trasformazione consentiti dai P.O., compresi quelli urbanistici ed edilizi, sono ammessi a condizione che:
- - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
- - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
- - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
- - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.
5. Opere e interventi infrastrutturali
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.
6. Manufatti temporanei e removibili
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili consentite dai P.O., ivi incluse quelle connesse alle attività agricole e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
7. Ingegneria naturalistica
Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
8. Divieti
Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti degli edifici o delle infrastrutture esistenti consentiti dai P.O. alle condizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato non sono ammesse nuove previsioni di: attività produttive industriali/artigianali; medie e grandi strutture di vendita; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento.
Art. 25. Fiumi, torrenti e corsi d’acqua con le relative sponde o piedi degli argini
9. Sono "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" (Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c).
10. Lungo i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde i P.O. perseguono i seguenti obiettivi:
- a. tutelare la qualità delle acque e degli ecosistemi fluviali, con particolare riguardo per la vegetazione ripariale, evitando processi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, nonché interventi di trasformazione che possano compromettere i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi fluviali; garantire, di contro, che gli interventi volti a favorire la funzionalità del reticolo idraulico superficiale siano realizzati nel rispetto dei caratteri morfologici, ecosistemici, percettivi e identitari del contesto fluviale;
- b. tutelare e migliorare la qualità ecosistemica dell'ambiente fluviale, soprattutto lungo le direttrici di connessione principali e secondarie individuate dal P.S.I., promuovendo una gestione sostenibile della vegetazione ripariale che garantisca, al contempo, la funzionalità idraulica e la qualità ecologica;
- c. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, naturalistici, storico- identitari ed estetico percettivi dei corsi d'acqua e delle sponde, salvaguardando la varietà e la tipicità dei paesaggi fluviali;
- d. limitare i processi di antropizzazione e favorire, ove modificata, il ripristino della morfologia naturale dei corsi d'acqua e delle rive (con la relativa vegetazione ripariale), riqualificando i paesaggi fluviali degradati e promuovendo, se del caso, la delocalizzazione degli insediamenti non compatibili con la qualità ambientale e paesaggistica; contenere, al contempo, i nuovi carichi insediativi entro il territorio urbanizzato, evitando che gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica compromettano il contesto paesaggistico e le visuali con elevato valore estetico percettivo;
- e. tutelare e riqualificare i caratteri morfologici e figurativi del contesto fluviale, con le visuali panoramiche che si aprono dalle sponde verso i corsi d'acqua e, in particolare, dai ponti che li attraversano; favorire la rimozione degli elementi artificiali che compromettono le visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo;
- f. favorire l'accesso ai corsi d'acqua e alle rive, promuovendone altresì forme di fruizione sostenibile.
11. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono pertanto a:
- a. riconoscere i corsi d'acqua che presentano rilevanti valori ecosistemici e paesaggistici, con particolare riferimento per quelli che presentano habitat fluviali di interesse conservazioni stico e/o caratteri geomorfologici peculiari (cascate, forre, orridi, meandri, golene, terrazzi alluvionali);
- b. riconoscere gli ecosistemi fluviali con le relative formazioni vegetali autoctone (ripariali e planiziali), individuando le fasce ripariali da sottoporre a progetti di riqualificazione, con particolare riferimento per quelle interne alle direttrici di connessione principali e secondarie individuate dal P.S.I.;
- c. riconoscere il sistema di valore storico testimoniale costituito dalle opere idrauliche e dai manufatti edilizi connessi alla presenza del corso d'acqua, promuovendone il mantenimento, la conservazione e la valorizzazione;
- d. individuare i tratti fluviali con sponde accessibili al pubblico, definendo altresì i percorsi ciclopedonali e le aree di sosta per la fruizione delle rive e incentivando il recupero dei manufatti di valore storico-culturale legati ai corsi d'acqua (briglie, vasche, chiuse, ponti, mulini, ecc.);
- e. individuare i principali punti di vista e le principali visuali connotate da elevato valore estetico-percettivo.
12. Interventi di trasformazione:
Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi consentiti dal P.O., compresi quelli urbanistici ed edilizi, sono ammessi a condizione che:
- - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
- - non impediscano l'accesso al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
- - non impediscano la divagazione dell'alveo, onde consentire condizioni di equilibrio dinamico e configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
- - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi;
- - mantengano la relazione tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza;
- - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche del contesto, garantendo una efficace integrazione paesaggistica;
- - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
- - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
- - non occludano i varchi e le visuali panoramiche (da e verso il corso d'acqua) che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
13. Interventi per la mitigazione del rischio idraulico
Le trasformazioni del sistema idrografico, dovute a interventi per la mitigazione del rischio idraulico non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici.
14. Opere e interventi infrastrutturali
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche e di interesse pubblico, anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che:
- - il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico;
- - garantiscano l'integrazione paesaggistica e minimizzino gli impatti visuali.
15. Aree destinate a parcheggio
Le nuove aree destinate a parcheggio, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato e degli insediamenti accentrati a prevalente carattere residenziale o produttivo del territorio rurale, sono ammesse a condizione che gli interventi non comportino aumento dell'impermeabilizzazione del suolo e siano realizzati con tecniche e materiali eco-compatibili evitando l'utilizzo di nuove strutture in muratura.
16. Manufatti temporanei e rimovibili
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili consentite dai P.O., ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, è ammessa a condizione che gli interventi non compromettano la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non comportino l'impermeabilizzazione del suolo e prevedano il ricorso a tecniche e materiali eco-compatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.
17. Divieti
Fuori dal perimetro del territorio urbanizzato non sono ammesse nuove previsioni di:
- - Edifici a carattere permanente, ad eccezione degli annessi rurali;
- - depositi a cielo aperto di qualunque natura ad eccezione di quelli esito di soluzioni progettuali integrate e di quelli riconducibili ad attività di cantiere;
- - discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento.
A condizione di garantire una efficace integrazione paesaggistica, di non modificare i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo storico e identitario e di non compromettere le visuali panoramiche sono ammessi:
- - impianti per la produzione di energia, ad esclusione di quelli idroelettrici;
- - impianti per smaltimento dei rifiuti e per la depurazione di acque reflue; ad eccezione di quelli realizzati con sistemi di affinamento delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione
- - interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste.
Non è altresì ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare le visuali panoramiche.
Art. 26. Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi
1. Sono "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi"
(Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera f).
2. Nel territorio intercomunale ricade la Riserva Regionale denominata Bosco di S. Agnese (RPSI07).
3. Nel territorio del Bosco di S. Agnese, il P.O. persegue i seguenti obiettivi in coerenza con la riserva:
- a. garantire la permanenza, la riconoscibilità, la gestione e la tutela integrata dei caratteri idrogeomorfologici, ecosistemici, paesaggistici e identitari;
- b. promuovere il mantenimento e il potenziamento della continuità ecosistemica e paesaggistica tra le riserve naturali e le aree di protezione della riserva
- c. sostenere il recupero delle attività produttive tradizionali e promuovere la fruizione sostenibile del patrimonio territoriale;
- d. evitare che gli interventi di trasformazione compromettano i caratteri identitari e l’integrità percettiva dei luoghi, riqualificando, al contempo, le aree di compromissione paesaggistica;
- e. evitare nuovi carichi insediativi, favorendo il recupero e il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;
4. Il P.O., in coerenza con il P.S.I., identifica i valori idrogeomorfologici, ecosistemici, paesaggistici e identitari delle aree che ricadono nel perimetro del parco e ne verifica le disposizioni di tutela in coerenza con il Piano della riserva. Individua, altresì, le principali visuali panoramiche dalle strade e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.
5. Divieti
Nel perimetro dell’area non è consentito:
- - il consumo di suolo per nuove attività industriali-artigianali, medie strutture di vendita, campi da golf;
- - aprire nuove cave o miniere;
- - prevedere interventi di trasformazione e inserire manufatti (compresa cartellonistica e segnaletica stradale non indispensabile per la sicurezza della circolazione) che possano compromettere in modo significativo i valori paesaggistici e interferire o limitare le visuali panoramiche di maggiore valore estetico percettivo.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda all’articolato della L.R. 30/2015, al Regolamento del sistema delle Riserve Naturali di Grosseto e Siena, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 144 del 27/09/1999 e al Piano di Gestione della Riserva Naturale approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 191 del 4 maggio 1999.
Art. 27. Territori coperti da foreste e da boschi
1. Sono "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" (Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g).
2. Nei territori coperti da boschi e foreste i P.O., in coerenza con il P.S.I., perseguono i seguenti obiettivi:
- a. promuovere una gestione forestale sostenibile per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi forestali in funzione degli equilibri idrogeologici del territorio, nonché della prevenzione e della protezione da valanghe e caduta massi; promuovere, altresì, il recupero e la manutenzione delle sistemazioni idraulico agrarie e forestali per favorire il drenaggio e il convogliamento delle acque di pioggia (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, acquidocci, scoline, fossi, ecc.);
- b. salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riguardo per quelli che presentano specie e habitat di interesse conservazionistico o che ricoprono il ruolo di nodi primari e secondari nella rete ecologica forestale individuata dal P.S.I. promuovendo, al contempo, tecniche selvicolturali volte a contenere/contrastare la diffusione delle specie aliene invasive; tale misure devono riguardare prioritariamente le proprietà forestali pubbliche (regionali e comunali);
- c. incentivare, anche mediante idonee misure economiche, il mantenimento dei boschi ad uso produttivo;
- d. promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale e a rischio di abbandono, anche attraverso il recupero e il potenziamento di reti della mobilità dolce;
- e. evitare che gli interventi di trasformazione alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali compromettendone i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico- percettivi;
- f. tutelare gli elementi forestali di versante e di fondovalle, favorendone la continuità con le matrici forestali collinari e montane.
3. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono pertanto a riconoscere:
- a. i paesaggi rurali e forestali storici con riferimento al PIT/PPR e alla legislazione nazionale e regionale in materia;
- b. i sentieri esistenti o suscettibili di recupero per una rete della mobilità dolce capace di favorire la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, soprattutto nelle aree montane più periferiche;
- c. le visuali panoramiche di maggiore pregio estetico percettivo che si aprono sulle aree forestali dalla viabilità pubblica e dai punti di belvedere accessibili al pubblico.
4. Interventi di trasformazione
Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti dai P.O., sono ammessi a condizione che:
- I. non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di valore naturalistico e ambientale e alle formazioni boschive che caratterizzano figurativamente), nonché dei valori culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;
- II. non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie);
- III. garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.
5. Divieti
Nelle aree boscate non è consentito l'inserimento di manufatti che possano interferire con le visuali panoramiche individuate dai P.O., ovvero limitarle: fatte salve le esigenze legate alla sicurezza della circolazione, tale divieto è esteso alla cartellonistica e alla segnaletica stradale.
Art. 28. Zone di interesse archeologico
1. Sono "le zone di interesse archeologico" di cui al Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).
2. Nelle zone di interesse archeologico i P.O. tutelano e valorizzano, compatibilmente con le esigenze di conservazione, i beni archeologici e il relativo contesto di giacenza; ne favoriscono, conseguentemente, la fruizione in relazione alla vulnerabilità di ciascun sito e alle esigenze di manutenzione e di sicurezza dei beni.
3. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono a definire specificatamente i beni e i valori che ricadono all'interno delle zone di interesse archeologico, individuando altresì le sinergie e le criticità nei confronti delle altre componenti patrimoniali ed evitando nuovi impegni di suolo rurale per trasformazioni territoriali non connesse alle attività agrosilvopastorali. I P.O. individuano inoltre:
- a. i beni, con le relative aree di sedime, nonché i percorsi della viabilità antica, con le relative permanenze, che costituiscono il patrimonio archeologico, provvedendo ad articolare il suddetto patrimonio per epoca e tipologia;
- b. gli interventi non correttamente inseriti nel contesto paesaggistico, e gli elementi di disturbo delle visuali da e per il patrimonio archeologico, prevedendo, se del caso, opere di mitigazione e di riqualificazione paesaggistica;
- c. le aree dove, per gli interventi che necessitino di scavi, la suddetta Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al DLgs 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dal suddetto decreto.
4. Interventi di trasformazione
Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico. Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
- - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004".
I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.
5. Divieti
Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del DLgs 42/2004.
1 Anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che ne riducano il dimensionamento, rimuovendo gli elementi obsoleti, privilegiando la condivisione delle strutture di supporto (impianti per la telefonia e/o per le teletrasmissioni), ricorrendo a un design accurato e maggiormente compatibile con i caratteri del paesaggio locale