Art. 22. Zona di Volpaia sita nel comune di Radda in Chianti (DM 15-1973 dec)
1. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende un bellissimo comprensorio collinare, ricco di uliveti, cipressi e boschi che incorniciano complessi monumentali ed insediamenti particolarmente qualificati in senso ambientale e paesistico, quali Volpaia, Capaccia, Albola, Villa Castelvecchi; tale ambiente, costellato anche da tipiche case rurali, si determina come uno dei paesaggi meglio caratterizzati della campagna toscana, notevolmente qualificata in maniera omogenea e godibile da molti punti di vista, in particolare dal belvedere di Radda.
2. Il P.S.I., in coerenza alla codifica dello statuto del territorio, riconosce: i castelli, i nuclei rurali e il relativo intorno territoriale da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale; i caratteri morfologici e storico-architettonici dei castelli e dei nuclei rurali nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico; le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso i castelli e nuclei rurali con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi negli elaborati di cui all'art. 21, c.1.
3. I P.O., in coerenza al P.S.I., provvedono a perseguire le seguenti direttive:
- a. Orientare:
- I. gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici;
- II. gli interventi, nell'intorno territoriale dei castelli, nuclei e pievi verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, nonché l'intervisibilità tra castelli e nuclei, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto;
- b. Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei castelli e nuclei, in particolare quello di Volpaia, di alto valore iconografico e identitario, e gli ampi scenari da essi percepiti;
- c. Assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico;
- d. Limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. I P.O., inoltre, dettano specifiche disposizioni volte ad ammettere interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei castelli e nuclei storici e dell'intorno territoriale ad esse adiacente a condizione che perseguano le seguenti prescrizioni:
- a. siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti con la tipologia storica di riferimento;
- b. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi storici ai castelli e nuclei e le relative opere di arredo.
5. Gli interventi di trasformazione edilizia, previsti dai P.O., dovranno perseguire le seguenti prescrizioni e garantire che:
- a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- b. siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
- c. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- d. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- e. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
6. I P.O. non potranno ammettere previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
7. Resta comunque fermo il perseguimento delle direttive e delle prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui all'elaborato 3B del PIT/PPR denominato Sezione 4 - Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.
Art. 23. Zona del centro abitato ed area circostante del comune di Castellina in Chianti (DM 56-1971)
1. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un tradizionale continuo paesaggio delle alte terre Chiantigiane, dominate dalla mole della Rocca e dal nucleo medioevale, in cui si alternano armoniosamente vigneti e oliveti, con antichi e caratteristici insediamenti rurali, formando il tutto un quadro naturale assai suggestivo ricco di punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale di una serie di panorami di eccezionale bellezza.
2. Il P.S.I. individua il centro storico di Castellina in Chianti (TS1 - Tessuto storico compatto di cui all'art. 9) e il relativo intorno territoriale (ambito periurbano di cui all'art. 17) da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e, storicamente, su quello funzionale.
3. Il P.S.I., in coerenza alla codifica dello statuto del territorio, riconosce: i caratteri morfologici (struttura urbana storica) e architettonici di Castellina e le sue relazioni con il contesto paesaggistico; le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi negli elaborati di cui all'art. 21, c.1.
4. I P.O., in coerenza al P.S.I., provvedono a perseguire le seguenti direttive:
- a. Orientare:
- I. gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici architettonici, cromatici e coerenti con la tradizione dei luoghi;
- II. gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri storici, morfologici, architettonici e cromatici; Assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico;
- III. gli interventi, nell'intorno territoriale del nucleo storico di Castellina in Chianti, verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico;
- b. Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità del centro di Castellina, in particolare dell'emergenza storica di valore iconografico della Rocca e delle mura medievali;
- c. Limitare:
- I. i processi di urbanizzazione orientando quelli ammissibili verso interventi coerenti con il contesto in cui si inseriscono, sia sul piano delle forme architettoniche che della qualità insediativa, garantendo l'integrità morfologica ed estetico-percettiva del centro storico, la conservazione e qualificazione dei margini urbani storicizzati; Garantire la conservazione dell'immagine storica dell'insediamento attraverso interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi di degrado della matrice insediativa identitaria;
- II. all'interno delle aree di massima visibilità, trasformazioni morfologiche ed edilizie, prevedendo per quelle ammissibili, una valutazione dell'impatto visivo; Evitare lo sfrangiamento del tessuto urbano attraverso il recupero della forma compiuta dei fronti urbani;
- d. Assicurare:
- I. il mantenimento delle aree libere e a verde che qualificano il tessuto urbano storico conservandone i caratteri tradizionali, la consistenza e la qualità urbana, nonché quelle rurali situate a margine dell'edificato storico in stretta relazione funzionale e percettiva con lo stesso.
- II. la qualità progettuale degli interventi con linguaggi architettonici che interpretino i caratteri paesaggistici del contesto, con particolare attenzione:
- - al corretto dimensionamento in rapporto alla consistenza dell'insediamento storico;
- - alla qualità del disegno d'insieme del nuovo intervento in rapporto alla tradizionale tipologia dell'edificato storico;
- - all'armonioso rapporto e alla contestuale integrazione del progetto con gli elementi di valore naturalistico, ambientale, paesaggistico, testimoniale ed identitario presenti.
- e. Privilegiare e incentivare il mantenimento di funzioni pubbliche e/o di interesse pubblico negli spazi urbani (luoghi identitari) anche al fine di garantirne la fruizione collettiva alle comunità locali;
- f. Garantire la qualità e la coerenza dei sistemi di arredo urbano rispetto ai caratteri del centro storico;
- g. Impedire saldature lineari di sistemi insediativi storicamente distinti e non realizzare nuovi insediamenti che possano competere gerarchicamente e visivamente con l'aggregato storico;
- h. Prevedere adeguate opere di integrazione paesaggistica e mitigazione per i parcheggi pubblici e privati.
5. I P.O., inoltre, dettano specifiche disposizioni volte ad ammettere interventi di trasformazione del patrimonio edilizio storico dell'insediamento di Castellina in Chianti a condizione che perseguano le seguenti prescrizioni:
- a. siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie e materiali moderni, coerenti con il contesto urbano e con la consuetudine edilizia dei luoghi;
- b. sia garantita la tutela e la conservazione dei caratteri storici e morfologici degli spazi aperti di impianto storico evitandone la frammentazione e l'introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con il contesto paesaggistico;
- c. sia conservato lo skyline dell'insediamento storico di crinale;
- d. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi e le relative opere di arredo storico;
- e. le nuove aree di sosta e parcheggio, elaborate sulla base di progetti di integrazione paesaggistica, non compromettano l'integrità della percezione visiva da e verso la città storica e le emergenze, garantendo il mantenimento di ampie superfici permeabili.
6. Gli interventi di trasformazione edilizia, previsti dai P.O., dovranno perseguire le seguenti prescrizioni e garantire che:
- a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- b. siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
- c. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- d. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- e. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
7. I P.O. non potranno ammettere previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
8. Resta comunque fermo il perseguimento delle direttive e delle prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui all'elaborato 3B del PIT/PPR denominato Sezione 4 - Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.