Art. 12. Disciplina generale
1. Il P.S.I. individua con apposito segno grafico negli elaborati cartografici STA_6 - Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale in scala 1:25.000 e 1:10.000:
- a. il territorio urbanizzato in cui sono distinti:
- - aree interne al perimetro del territorio urbanizzato riferibili all'art.4, c. 4 della L.R. 65/2014 (potenziali aree di riqualificazione e rigenerazione);
- - edificato fondativo storicizzato.
- b. il territorio rurale distinto in:
- - centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza;
- - nuclei rurali;
- - ambiti periurbani;
- - pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. di Siena artt. 13.13 e 13.14).
2. In caso di discordanza, le rappresentazioni dell'elaborato STA_6 - Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale in scala 1:10.000 prevalgono su quelle in scala 1:25.000.
3. Il P.O. dovrà disciplinare gli interventi per l'installazione di impianti fotovoltaici e di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assicurando il rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche che caratterizzano il territorio, secondo i seguenti indirizzi:
- a. nei tessuti TS1 - Tessuto storico compatto, nei nuclei storici, nelle pertinenze dei beni storico architettonici di cui all'art. 18 e nelle aree individuate dal piano con ruolo alto e molto alto nella visibilità, il P.O. non potrà ammettere la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e sulle coperture degli edifici, e dovrà prevedere che i progetti ammissibili siano sottoposti ad un passaggio consultivo dalla commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
- b. negli ambiti di cui alla disciplina del Titolo III il P.O. dovrà prevedere che i progetti ammissibili siano sottoposti ad un passaggio consultivo dalla commissione paesaggistica, fermi restando gli obblighi di legge per i beni sottoposti a tutela del D.Lgs. 42/2004;
- c. nei tessuti TPS1 - Tessuto delle urbanizzazioni contemporanee a proliferazione produttiva e TS3 - Tessuto degli edifici specialistici e dei servizi pubblici locali il P.O. dovrà prevedere la trasformazione delle suddette aree in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili, e dovrà ammettere la realizzazione degli impianti fotovoltaici incentivando e perseguendo la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
4. Il P.O. a seguito di ulteriore approfondimento e del riconoscimento puntuale dei valori del patrimonio edilizio esistente dovrà elaborare una normativa specifica finalizzata a prevedere che:
- a. negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico l'installazione sia integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
- a. negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) l'installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura esistente;
- b. ove l'installazione sia prevista a terra, siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificato circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento;
- c. dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi.
5. In attesa degli approfondimenti di dettaglio del P.O. che permettano l'inserimento di detti impianti, in modo compatibile con i valori del patrimonio edilizio esistente e della normativa di settore sono vietate le istallazioni di impianti per la produzione di energia rinnovabile sui tetti degli edifici e la istallazione a terra per impianti superiori a 10 Kwh.
6. In riferimento ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 199/2021 e il PAER della Regione Toscana, troveranno altresì applicazione le salvaguardie di cui agli artt. 59 e 60.
Art. 13. Territorio urbanizzato
1. Il P.S.I. perimetra il territorio urbanizzato costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria, tenuto conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
2. Non costituiscono in ogni caso territorio urbanizzato:
- a. le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del P.I.T.;
- b. l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.
3. Il perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali: in particolare esso include le aree interessate da interventi di trasformazione in corso di attuazione o previsti sulla base di piani ed altri strumenti attuativi convenzionati e tuttora in vigore. Il perimetro del territorio urbanizzato può essere precisato nei P.O. comunali, in relazione alle diverse scale di rappresentazione grafica ed a seguito degli aggiornamenti cartografici conseguenti all' attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia. Pertanto, l'individuazione dei morfotipi urbani e della relativa disciplina è suscettibile delle integrazioni dovute alle analisi di maggior dettaglio dei P.O. che articoleranno i tessuti per organizzazione morfo-tipologica, per formazione storica e per permanenza o meno dei caratteri ordinari, in ordine al rapporto fra edifici e spazi pubblici o viabilità, alla presenza di funzioni diverse fra piani terra e piani superiori, alle tipologie edilizie, alla formazione tramite progettazione urbanistica unitaria o crescita edilizia singola.
4. Gli insediamenti, distinti per comuni, per i quali è stato riconosciuto il perimetro del territorio urbanizzato sono:
- a. Comune di Castellina in Chianti
- I. Castellina in Chianti;
- II. Fonterutoli.
- b. Comune di Radda in Chianti
- I. Radda in Chianti - La Croce;
- II. La Villa;
- III. Volpaia;
- IV. Lucarelli;
- V. Badiaccia a Montemuro;
- VI. Selvole.
Art. 14. Territorio rurale
1. Il P.S.I. perimetra il territorio rurale costituito dalle aree agricole e forestali, dai nuclei rurali, dai nuclei storici, dalle aree ad elevato grado di naturalità, dalle ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato.
2. Il territorio rurale è rappresentato nell'elaborato grafico STA_6 in scala 1:25.000 e1:10.000.
3. Il P.S.I. ha effettuato una prima ricognizione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico- testimoniale nei seguenti elaborati:
- a. QC_ai1 - Sistema insediativo alla fine dell'ottocento in scala 1:25.000 e 1:10.000
- b. All1_QC_ai1 - Sistema insediativo alla fine dell'ottocento
- c. QC_av1 - Beni culturali e paesaggistici in scala 1:25.000 e 1:10.000
- d. All1_QC_av1 - Beni culturali e paesaggistici
- e. All2_QC_av1 - Atlante dei beni storico architettonici del PTCP - Comune di Castellina in Chianti
- f. All3_QC_av1 - Atlante dei beni storico architettonici del PTCP - Comune di Radda in Chianti
Il P.O. effettuerà la ricognizione e la classificazione alla scala di maggior dettaglio al fine di disciplinare specificatamente gli interventi attinenti al mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale di cui all'art. 82, c. 2 della L.R. 65/2014 e mediante interventi sul patrimonio edilizio di cui all'art. 83, c. 1 della L.R. 65/2014.
4. Al fine della individuazione degli interventi esterni al perimetro del territorio urbanizzato si rimanda al Titolo IV della presente disciplina.
Art. 15. Centri e nuclei storici e relativi ambiti di pertinenza
5. Il P.S.I. riconosce la presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico formatosi a partire da un edificio matrice, in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.
6. Il P.S.I. riconosce ed individua, in relazione ai singoli comuni, i seguenti centri e nuclei storici:
- a. Comune di Castellina in Chianti
- I. Busona;
- II. Cagnano;
- III. Campalli;
- IV. Casale;
- V. C. Frassi;
- VI. Castagnoli;
- VII. Cignan Bianco;
- VIII. Granaio;
- IX. Grignanello;
- X. Grignano;
- XI. Leccia;
- XII. Lilliano;
- XIII. Piazza;
- XIV. Pieve di S. Agnese;
- XV. Poggio a Sorbo;
- XVI. Pomona;
- XVII. Quadrivio Pietrafitta;
- XVIII. Querceto;
- XIX. Quornia;
- XX. Rencine
- XXI. Ricavo;
- XXII. San Leonino Pieve;
- XXIII. San Quirico;
- XXIV. Santadame Capraie;
- XXV. S. Maria a Grignano;
- XXVI. Sicelle;
- XXVII Topina;
- XXVIII Torre;
- XXIX. Tregole;
- XXX. Vegi.
- b. Comune di Radda in Chianti
- I. Albola;
- II. Campomaggio;
- III. Castelvecchi;
- IV. Colle Petroso;
- V. Monteraponi;
- VI. Monterinaldi;
- VII. Palagio;
- VIII. Pian d'Albola;
- IX. San Fedele;
- X. Villa Pesanella.
7. Il P.S.I. riconosce gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici quali aree ad elevato valore paesaggistico il cui assetto concorre alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici di cui costituiscono il contesto.
8. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici individuati concorrono alla valorizzazione dei degli insediamenti e sono di seguito elencati per comune di appartenenza:
- a. Comune di Castellina in Chianti, ambito di pertinenza di:
- I. Busona;
- II. Cagnano;
- III. Campalli;
- IV. Casale;
- V. Castagnoli;
- VI. Cignan Bianco;
- VII. Granaio;
- VIII. Grignanello;
- IX. Grignano;
- X. Leccia;
- XI. Lilliano;
- XII. Piazza;
- XIII. Pieve di S. Agnese;
- XIV. Poggio a Sorbo;
- XV. Pomona;
- XVI. Quadrivio Pietrafitta;
- XVII. Querceto;
- XVIII. Quornia;
- XIX. Rencine
- XX. Ricavo;
- XXI. San Leonino Pieve;
- XXII. San Quirico;
- XXIII. Santadame Capraie;
- XXIV. S. Maria a Grignano;
- XXV. Sicelle;
- XXVI. Topina; Torre; Tregole;
- XXXI. Vegi;
- b. Comune di Radda in Chianti, ambito di pertinenza di:
- I. Albola;
- II. Campomaggio;
- III. Castelvecchi;
- IV. Colle Petroso;
- V. Monteraponi;
- VI. Monterinaldi;
- VII. Palagio;
- VIII. Pian d'Albola;
- IX. San Fedele;
- X. Villa Pesanella.
9. Il P.S.I.M. persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei storici, anche in relazione ai relativi ambiti di pertinenza, di cui all'art. 23, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine i P.O.:
- a. provvedono alla ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;
- b. dispongono la tutela e la valorizzazione dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;
- c. perseguono il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- I. di trasformazione e di ampliamento;
- II. per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti.
10. Il P.S.I. assume l'identificazione e la disciplina delle strutture del territorio e delle invarianti strutturali ai fini dell'identificazione degli aspetti di valenza paesaggistica da mantenere e di cui promuovere la riproduzione. In particolare, il P.S.I. riconosce i seguenti caratteri di rilevanza paesaggistica e indica misure conseguenti che i P.O. dovranno recepire e disciplinare specificatamente:
- a. valore percettivo: da salvaguardare evitando, in particolare, l'intromissione di elementi tecnologici emergenti o con evidente impatto visuale;
- b. intervisibilità tra insediamenti storici, beni culturali e aree limitrofe: da salvaguardare, con particolare riguardo per gli scorci panoramici che, dalle strade e dagli spazi pubblici, investono le componenti storico-culturali del patrimonio territoriale e per le visuali panoramiche che ne consentono visioni di insieme;
- c. pratiche agricole: da sostenere soprattutto se orientate verso ordinamenti colturali tradizionali diversificati;
- d. sistemazioni idrauliche di impianto storico: da recuperare anche in funzione delle nuove esigenze d'uso;
- e. vecchie tessiture territoriali: da recuperare e valorizzare quali riferimenti ambientali e paesaggistici prioritari per i nuovi assetti strutturali e funzionali delle aree;
- f. caratteri architettonici: i rifacimenti delle costruzioni esistenti, così come le eventuali nuove costruzioni, devono essere coerenti per tipologia, materiali, consistenza e aspetti cromatici con i caratteri storicizzati del paesaggio;
- g. viabilità minore di impianto storico e relativi elementi di corredo: da conservare nei caratteri costruttivi tradizionali, ferma restando, in presenza di inderogabili esigenze tecniche e funzionali, la possibilità di adeguamenti locali compatibili.
11. I P.O. verificheranno il perimetro degli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici, adeguandolo localmente, se del caso, alla presenza di segni riconoscibili sul territorio, senza che ciò costituisca variante al P.S.I..
Art. 16. Nuclei rurali
1. Il P.S.I. riconosce la presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.
2. Il P.S.I. riconosce ed individua, distinti per comune, i seguenti nuclei rurali:
- a. Comune di Castellina in Chianti
- I. Fioraie;
- II. Macie;
- III. Piazza di Sopra;
- IV. Caggio;
- V. Naccolone;
- VI. Cavallari;
- VII. Bagnaie;
- VIII. Poggiolo;
- IX. Villa Rosa;
- X. Casanuova Pietrafitta
- XI. Sommavilla.
- b. Comune di Radda in Chianti
- XII. La Sala;
- XIII. Poci.
3. Il P.S.I. persegue la salvaguardia e valorizzazione dei nuclei rurali, che svolgono insostituibili funzioni di presidio del territorio. A tal fine i P.O. perseguono:
- a. il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi:
- I. di trasformazione e di ampliamento;
- II. per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;
- b. la salvaguardia del patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico al fine di garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità.
Art. 17. Ambiti periurbani
1. Gli ambiti periurbani sono aree del territorio rurale limitrofe al territorio urbanizzato, che svolgono funzioni ecosistemiche di rilevanza territoriale, anche in qualità di fasce ecotonali tra corso d'acqua e insediamento.
2. Gli ambiti periurbani individuati sono di seguito distinti per comune, in relazione agli specifici perimetri di territorio urbanizzato di cui all'art. 14:
- a. Comune di Castellina in Chianti, ambito periurbano di:
- I. Castellina in Chianti;
- II. Fonterutoli.
- b. Comune di Radda in Chianti, ambito periurbano di:
- I. Radda in Chianti - La Croce
- II. La Villa;
- III. Volpaia;
- IV. Lucarelli;
- V. Badiaccia a Montemuro;
- VI. Selvole.
3. Negli ambiti periurbani il P.S.I. persegue la salvaguardia e la valorizzazione delle componenti tradizionali del paesaggio rurale ancora presenti, nonché il mantenimento e il potenziamento delle connessioni ecologiche e fruitive di rilevanza territoriale.
4. Al loro interno possono essere realizzati interventi compatibili con la salvaguardia e la valorizzazione di spazi aperti caratterizzati dalla forte prevalenza di superfici permeabili e di sistemazioni a verde, sia a carattere agricolo che ricreativo, nonché coerenti con la conservazione attiva del paesaggio.
5. In particolare, fatti salvi gli interventi licenziati con parere favorevole dalla Conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, vi sono ammesse forme di utilizzazione utilmente integrabili con gli insediamenti urbani quali:
- a. orti sociali e agricoltura multifunzionale, anche a carattere amatoriale;
- b. aree verdi, con funzioni ambientali, formali e ricreative a prevalente carattere estensivo;
- c. sistemi di fruizione lenta del territorio.
6. Ulteriori funzioni, così come nuove infrastrutture di sosta e di collegamento, sono ammesse nell'ambito di piani, progetti e programmi di rilevanza territoriale, che garantiscano un approccio integrato finalizzato alla compatibilità idrogeologica, alla salvaguardia delle funzioni ecosistemiche, al contenimento e alla mitigazione della frantumazione ecologica, alla evoluzione coerente del paesaggio, alla fruizione sociale.
7. I P.O. verificheranno gli ambiti periurbani, adeguandoli localmente, se del caso, alla presenza di segni riconoscibili sul territorio, senza che ciò costituisca variante al P.S.I..
Art. 18. Pertinenze degli aggregati e dei beni storico architettonici (P.T.C.P. artt. 13.13 e 13.14)
1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi di valore culturale, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alle tavole STR_sce in scala 1: 25.000.
2. Le seguenti componenti identitarie sono caratterizzate da rilevanza storico-testimoniale:
- a. la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- b. le opere di sistemazione del terreno;
- c. le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- d. le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- e. gli accessi e le recinzioni;
- f. gli arredi fissi in genere;
- g. le aperture visuali.
3. La disciplina degli elementi strutturali identitari di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.
4. Le disposizioni delle presenti norme sono integrate da quelle contenute nel P.T.C.P., per le parti delle aree di pertinenza di cui al precedente comma. Pertanto per gli interventi ricadenti nei BSA dovrà essere attivato il nucleo di valutazione della commissione provinciale come previsto nel PTCP.
5. Per quanto riguarda la disciplina degli aggregati e delle rispettive aree di pertinenza, in cui deve essere riprodotta la tessitura e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, e mantenuto il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico, potrà essere prevista la nuova edificazione nel rispetto di prescrizioni finalizzate a:
- - tutelare le visuali degli aggregati e dei nuclei. In particolare dovranno essere tutelate le visuali percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici identificati nelle cartografie del P.S.I.;
- - rispettare il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito anche articolandosi in più manufatti, preferibilmente realizzati in contiguità secondo un assetto planimetrico che eviti l'eccessivo uso di suolo;
- - privilegiare, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
- - adottare soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
- - ricorrere a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica. A tal fine deve essere prioritario, ove esistono, il recupero o l'eventuale ampliamento, a fini agricoli, di edifici o manufatti privi di valore storico, mal utilizzati o sotto utilizzati, ovvero l'utilizzo di porzioni di complessi già adibiti a funzioni di servizio.
6. Nelle aree di pertinenza degli aggregati non potrà essere consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone e collocate nelle aree di pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi e interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario. Mentre potrà essere consentito realizzare:
- - nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A;
- - la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione della L.R. 65/2014, ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di SE anche all'interno delle stesse aree di pertinenza; gli interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; le piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive nel rispetto dei criteri definiti dalla presente disciplina
- - i pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra; le pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori;
- - le aree a parcheggio pubblico o privato;
- - la installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
7. Per quanto riguarda la disciplina dei Beni storico architettonici del territorio aperto (B.S.A.) e delle loro pertinenze in cui devono essere conservate le relazioni percettive, funzionali, storiche o figurative, il Comune di concerto con la Provincia, in sede di P.A.P.M.A.A. con valore di "Piano Attuativo" potrà valutare l'effetto non dannoso degli interventi tramite comparazione di almeno tre soluzioni, una delle quali priva di edificazione e solo con interventi ambientali, effettuate sulla base dei criteri, di cui all'art. 13.14 della disciplina del P.T.C.P. (utilizzo delle infrastrutture esistenti; in caso vi siano aree a seminativi deve essere prevista una (o più) fascia arborea tra l'edificato e il seminativo; equilibri dimensionale dei volumi riconducibili a comportamenti storicamente e culturalmente consolidati, in grado di assicurare validi o almeno accettabili esisti percettivi, alle diverse scale di lettura, anche in situazioni di non particolare eccellenza; collocazione dei nuovi edifici palesemente coerente con i processi storici ma di formazione del nucleo; collocazione in prossimità di annessi agricoli ove preesistenti, razionalizzando l'utilizzo della viabilità di accesso e delle aie/piazzali già in uso).
8. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. non potrà essere consentita la realizzazione dei frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto); di piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi; di interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario; di addizioni volumetriche; di interventi pertinenziali.
9. Nelle aree di pertinenza dei B.S.A. potrà essere consentita la realizzazione:
- - di nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A. di cui all'art. 70 della L.R. 65/2014 e s.m.i.;
- - di interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, etc.) purché sia previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio; di eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale; di piscine realizzate non in rilevato e relativi locali interrati per impianti tecnologici, o attrezzature sportive; la demolizione di edifici incongrui o parti di essi, nell'ambito di applicazione dell'art. 71 comma 2 lett. b) della L.R. 65/2014 ai fini del loro trasferimento in aree esterne alle pertinenze dei B.S.A.;
- - di pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra e di pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm e privi di volumi tecnici accessori e l'istallazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- - Gli interventi suddetti non potranno alterare le visuali dei B.S.A., in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significati punti panoramici individuati dalle specifiche cartografie del P.S.I.; comportare la modifica della morfologia dei luoghi con elementi o tecniche estranee al contesto di riferimento (eliminazione di terrazzamenti, realizzazione di terrapieni rivestiti in pietra che per altezza, tipologia e collocazione e materiali appaiano estranei al contesto di riferimento) e creare cesure tra la parte edificata e il contesto rurale in cui si inseriscono. Gli impianti solari e fotovoltaici non potranno essere collocati nelle coperture degli edifici ricadenti all'interno dell'area di tutela, fatta eccezione di quei casi in cui le falde del tetto, interessate dall'intervento, non interferiscono o non sono visibili né da punti panoramici, né dalla viabilità principale esistente né dal bene generatore. Tali impianti dovranno essere completamente integrati nel manto di copertura. Tali prescrizioni si applicano integralmente nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico
10. In linea di massima i progetti relativi alle opere sopra elencate, in riferimento ai BSA, esaminano il contesto di riferimento, le emergenze di valore storico architettonico che conferiscono al bene valore aggiungo (pavimentazione, merlature, cornici, marcapiano…), l'impianto architettonico, il rapporto tra vuoti e pieni (edifici, aie, strade, giardini….), la gerarchia tra gli edifici (podere principale e annessi…), le visuali dalla viabilità esistente e dall'alto (foto aerea); inseriscono le opere/impianti tenendo conto sia degli elementi rilevati che delle visuali dalla viabilità esistente e dall'alto; adottano materiali tipologie e forme adeguante al contesto di riferimento; propongono sistemazioni ambientali che contribuiscono al corretto inserimento delle opere/impianti; valutano le cromie da adottare per eventuali elementi di arredo al fine di ridurre l'impatto visivo del manufatto/impianto; prediligono aree che appaiano decontestualizzate per la presenza di immobili, pertinenze o sistemazioni e propongono soluzioni di ricucitura con il contesto rurale e il costruito di riferimento; limitano il consumo di suolo e la dispersione edilizia e propongono opere di valorizzazione, recupero o manutenzione di emergenze ambientali (strade bianche, terrazzamenti, manufatti minori….) ricadenti in tali pertinenze, tramite redazione di un elaborato progettuale che individui le stesse e la sottoscrizione di atto d'obbligo disciplinante i tempi e le modalità di esecuzione.
11. La verifica della compatibilità degli interventi, ammissibili dalla presente disciplina (addizioni volumetriche, annessi agricoli precari e non e tutti gli interventi di cui ai precedenti commi, ecc.), nelle aree di cui all'art 13.14 del P.T.C.P., per le quali sussiste di norma una inedificabilità, potrà essere valutata dalla Commissione paesaggistica con successivo invio di report informativo ai fini del monitoraggio delle attività.
12. In ordine generale gli interventi ammessi per i B.S.A. sono tesi alla tutela dei complessi censiti negli elaborati All2_QC_av1 - Atlante beni storico architettonici PTCP Comune Castellina in Chianti e All3_QC_av1 - Atlante beni storico architettonici PTCP Comune Radda in Chianti (V - Ville, ES - edifici specialistici) e pertanto atterranno alla manutenzione ordinaria; alla manutenzione straordinaria; al restauro e risanamento conservativo; agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche non comportando modifica alla sagoma; alla ristrutturazione edilizia conservativa e al mutamento della destinazione d'uso a fini agricoli o residenziali.