Art. 60. Disciplina transitoria e salvaguardie straordinarie

1. In conformità alla presente disciplina del P.S.I. i P.O. disciplineranno l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale.

2. A far data dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del presente P.S.I. e fino all’approvazione o all’adeguamento, da parte dei Comuni associati, dei rispettivi P.O. in conformità al presente

P.S.I. e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione del P.S.I. le Direttive di cui ai Titolo II e III della presente Disciplina, unitamente alle prescrizioni d’uso contenute al Titolo IV e alle prescrizioni dettate dal P.I.T. prevalgono sulle eventuali disposizioni difformi contenute nei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica (generale e attuativa) e/o in altri atti di governo del territorio adottati o approvati dall’Amministrazione comunale, nessuno escluso e costituiscono disciplina di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per gli atti abilitativi di natura edilizia.

3. Nel periodo di cui al precedente comma, non sono comunque ammessi:

  • a. interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia e significative alterazioni della morfologia dei luoghi, all’interno delle aree di pertinenza dei nuclei storici, come individuati nell’elaborato STA_6 -- Individuazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale – Scala 1:25.000 e 1:10.000;
  • b. interventi di nuova edificazione in corrispondenza delle direttrici di connettività da ricostituire e delle aree con ruolo alto e molto alto nella visibilità indicate nell’elaborato STR_sce - Scenario strategico dello sviluppo sostenibile – Scala 1:25.000.

4. Sono fatti salvi e dunque consentiti:

  • - gli interventi, non in contrasto con il P.S.I. relativi alle previsioni non decadute dei R.U. vigenti;
  • - gli interventi previsti da piani attuativi e da altri strumenti attuativi convenzionati vigenti;
  • - gli interventi previsti dai P.A.P.M.A.A..

5. Le tavole dei beni paesaggistici contenute nel Quadro conoscitivo del P.S.I. evidenziano le aree di cui al DLgs. 42/2004, articolo 142, che, pur comparendo sugli elaborati grafici del P.I.T., secondo le informazioni reperite in loco non risultano vincolate.

Nelle more della Conferenza paesaggistica di cui alla L.R. 65/2014, articolo 21, che ne verificherà il perimetro, per tali aree, valgono i criteri di individuazione definiti dal P.I.T. e al loro interno si applica la Disciplina dei Beni paesaggistici di cui al Titolo III, Capo V della presente disciplina.