Art. 59. Salvaguardie ordinarie

1. Ai sensi dall’art. 12 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 103 della l.r. 10/11/14, n. 65, a far data dalla deliberazione di adozione delle disposizioni del P.S.I. e sino all’approvazione dello stesso P.S.I. e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione, è sospesa l’attuazione di previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni associati che siano in contrasto con il P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.

2. Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con il P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.

3. Non sono ammessi interventi soggetti a SCIA in contrasto con le norme di salvaguardia del P.S.I. adottato oppure con le misure cautelari di cui all’art.13 della L.R. 65/2014.