Art. 58. Assetto fondiario
1. I programmi di miglioramento agricolo ambientale e i progetti di sistemazione ambientale devono porre attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario, che dovranno essere restaurati e ripristinati, quali: terrazzamenti, siepi, alberi monumentali e secolari, emergenze geologiche con valore paesaggistico, assetti morfologici paesaggisticamente significativi, reticolo idrografico superficiale.
2. Il P.O. potrà definire un abaco relativo ai caratteri costruttivi e alle modalità esecutive, ai fini della compatibilità paesaggistica, per le opere minori da realizzarsi in territorio agricolo quali, a titolo esemplificativo, recinzioni, annessi amatoriali, sistemazioni viabilità poderali, annessi minori, piccoli invasi per la raccolta dell'acqua.
3. E' demandata alla disciplina del P.O. l'integrazione dei contenuti obbligatori dei P.A.P.M.A.A. anche attraverso la definizioni di misure incentivanti e/o premiali, ai fini dello sviluppo del distretto biologico.