Art. 34. Strategie per la perequazione territoriale

1. L'istituto della perequazione territoriale è lo strumento finalizzato a ridistribuire e compensare i vantaggi e gli oneri di natura territoriale e ambientale derivanti dalle scelte di pianificazione del P.S.I..

2. La previsione del ricorso alla perequazione territoriale disciplina:

  1. a. l'indicazione di massima della provenienza e della destinazione delle risorse attraverso la previsione di un accordo procedimentale attuativo e rinvio alle disposizioni che saranno ivi pattuite e degli atti consequenziali;
  2. b. la predisposizione e sottoscrizione di un accordo procedimentale attuativo sul modello degli accordi di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra i Comuni di Castellina in Chianti e di Radda in Chianti con la previsione di un fondo comune;
  3. c. il regolamento di gestione del fondo comune.

Forme della perequazione territoriale: provenienza e destinazione delle risorse.

3. Le misure di perequazione territoriale possono essere definite in ordine:

  1. a. agli effetti indotti dalla previsione comportante impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sulla base del parere reso dalla conferenza di co- pianificazione, e gli Enti stipulano al riguardo uno specifico accordo;
  2. b. alla previsione della localizzazione delle medie strutture di vendita per cui almeno il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione sono destinati ad interventi volti alla rivitalizzazione di aree commerciali quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali;
  3. c. alle strategie di area vasta di cui al presente Titolo.

4. L'istituto della perequazione territoriale, che costituisce parte contenutistica obbligatoria del P.S.I. si attua attraverso la formalizzazione di accordi tra gli enti locali, nella forma degli accordi procedimentali, che possono prevedere l'istituzione di apposti fondi nei quali far confluire risorse da destinare non già ad indennizzare puramente i comuni colpiti da tali scelte, bensì a realizzare interventi a carattere strategico sovracomunale e a natura compensativa.

5. Il contenuto degli accordi (quali risorse destinare, quali interventi finanziare) di cui al precedente comma è rimesso alla volontà dei sottoscrittori, a meno del limite riscontrabile nei casi di scelte progettuali sottoposte a co-pianificazione (nelle quali il parere della Conferenza è vincolante) e negli insediamenti commerciali, in cui almeno il 10% degli oneri di urbanizzazione debbono essere rivolti alla rivitalizzazione dei centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali.

Disciplina dell'accordo procedimentale e regolamento di gestione del fondo comune.

6. La disciplina della perequazione territoriale prevede la definizione di un fondo comune da istituirsi mediante accordo procedimentale in attuazione dell'art. 102 LR 65/14 ed avere il seguente contenuto minimo, da individuare all'esito del confronto delle volontà dei singoli comuni:

  1. a. individuazione (anche non esaustiva) delle risorse che alimenteranno il fondo (ENTRATE)
    1. Sub a) (ENTRATE)
      1. I. individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione con specificazione degli ambiti territoriali soggetti a contribuzione.
        • - ambiti soggetti a compensazione (es. zone produttive, commerciali e terziarie localizzate negli ambiti di nuova previsione);
      2. II. Individuazione delle risorse da allocare e delle rispettive eventuali quote percentuali.
        • - oneri di urbanizzazione primaria (in quota parte);
        • - risorse derivanti contributo straordinario per gli interventi di rigenerazione urbana individuati aggiuntivi rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria (in quota parte);
        • - oneri di urbanizzazione secondaria e contributo di costruzione (in quota parte);
        • - ulteriori risorse derivanti dalla tassazione, decise dai comuni membri;
  2. b. individuazione degli interventi cui saranno dirottate le suddette risorse (USCITE)
    1. Sub b) (USCITE)
      1. I. individuazione degli impieghi delle risorse del fondo di perequazione territoriale:
        • - realizzazione di opere di carattere infrastrutturale di interesse dei due territori comunali, previste nel P.S.I.;
        • - redistribuzione e compensazione degli effetti ambientali sui territori dei comuni.