Art. 28. Zone di interesse archeologico
1. Sono "le zone di interesse archeologico" di cui al Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m).
2. Nelle zone di interesse archeologico i P.O. tutelano e valorizzano, compatibilmente con le esigenze di conservazione, i beni archeologici e il relativo contesto di giacenza; ne favoriscono, conseguentemente, la fruizione in relazione alla vulnerabilità di ciascun sito e alle esigenze di manutenzione e di sicurezza dei beni.
3. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono a definire specificatamente i beni e i valori che ricadono all'interno delle zone di interesse archeologico, individuando altresì le sinergie e le criticità nei confronti delle altre componenti patrimoniali ed evitando nuovi impegni di suolo rurale per trasformazioni territoriali non connesse alle attività agrosilvopastorali. I P.O. individuano inoltre:
- a. i beni, con le relative aree di sedime, nonché i percorsi della viabilità antica, con le relative permanenze, che costituiscono il patrimonio archeologico, provvedendo ad articolare il suddetto patrimonio per epoca e tipologia;
- b. gli interventi non correttamente inseriti nel contesto paesaggistico, e gli elementi di disturbo delle visuali da e per il patrimonio archeologico, prevedendo, se del caso, opere di mitigazione e di riqualificazione paesaggistica;
- c. le aree dove, per gli interventi che necessitino di scavi, la suddetta Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al DLgs 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dal suddetto decreto.
4. Interventi di trasformazione
Le attrezzature, gli impianti e le strutture necessarie alla fruizione e alla comunicazione devono essere esito di una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi e devono assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico. Gli interventi sulla viabilità antica sono ammessi a condizione che:
- - siano conservati i tracciati nella loro consistenza materiale e configurazione, evitando modifiche degli sviluppi longitudinali e trasversali;
- - siano conservate le opere e i manufatti di corredo di valore storico culturale e documentale;
- - sia mantenuto l'assetto figurativo delle aree a margine dei tracciati antichi e le alberature a corredo di valore paesaggistico, verificandone la compatibilità con la conservazione della stratificazione archeologica.
L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004".
I tracciati delle infrastrutture e gli impianti tecnologici non diversamente localizzabili devono essere sottoposti a specifiche valutazioni di impatto sul paesaggio, onde evitarne/minimizzarne le interferenze visive con il patrimonio archeologico e con il contesto paesaggistico.
5. Divieti
Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.
Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del DLgs 42/2004.
1 Anche ricorrendo a soluzioni tecnologiche innovative che ne riducano il dimensionamento, rimuovendo gli elementi obsoleti, privilegiando la condivisione delle strutture di supporto (impianti per la telefonia e/o per le teletrasmissioni), ricorrendo a un design accurato e maggiormente compatibile con i caratteri del paesaggio locale