Art. 24. Territori contermini ai laghi

1. Sono i "territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi" (Dlgs 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b).

2. Nei territori contermini ai laghi i P.O. perseguono i seguenti obiettivi:

  1. a. salvaguardare la continuità ecologica delle rive e le relazioni ecosistemiche, funzionali e percettive con i territori limitrofi;
  2. b. tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri naturalistici, storico-identitari ed estetico-percettivi specificatamente individuati, salvaguardando, altresì, la varietà e la tipicità dei paesaggi lacustri ed evitandone l'omologazione a modelli esogeni e standardizzati;
  3. c. evitare processi di estesa artificializzazione delle rive e delle aree contermini, garantendo comunque, pure a fronte di interventi di trasformazione, l'integrità degli ecosistemi e dei rapporti figurativi consolidati dei paesaggi lacustri;
  4. d. garantire il mantenimento e favorire la creazione di accessi pubblici e/o di varchi visuali che consentano l'accessibilità e la fruizione, funzionale e percettiva, delle rive;
  5. e. incentivare la rinaturalizzazione dei terreni interessati da processi di antropizzazione reversibili, nonché il recupero e la riqualificazione delle aree compromesse e degradate.

3. I P.O., in coerenza con il P.S.I., provvedono pertanto a:

  1. a. riconoscere le componenti geomorfologiche, vegetazionali, ecosistemiche e paesaggistiche più significative e identitarie dei territori perilacuali, garantendone la conservazione; in particolare, devono essere riconosciute le aree che presentano significativi valori ecosistemici, paesaggistici e storico-culturali, nelle quali escludere interventi di trasformazione urbanistica e infrastrutturale;
  2. b. individuare e conservare le formazioni vegetali autoctone e le relative funzioni di collegamento ecosistemico e paesaggistico tra ambiente lacustre ed entroterra, contrastando la diffusione di specie aliene invasive; in particolare, devono essere individuati e conservati gli ecosistemi lacustri di rilevante valore naturalistico e paesaggistico, nonché le aree caratterizzate da habitat di interesse conservazionistico, prevedendo specifiche misure di tutela e di valorizzazione tese a relazionare specchio d'acqua, rive ed entroterra;
  3. c. identificare gli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole, sottoponendoli a specifiche disposizioni paesaggistiche e gestionali;
  4. d. individuare le aree sottoposte a pressioni antropiche e soggette a criticità paesaggistiche- ambientali, prevedendo misure di contenimento e di compensazione delle pressioni, nonché interventi di tutela e di riqualificazione, anche attraverso il recupero o la delocalizzazione dei manufatti esistenti; in particolare, si devono contenere i nuovi carichi insediativi entro il perimetro del territorio urbanizzato e si devono individuare e tutelare le visuali ad elevato valore estetico percettivo verso il lago e dalle rive verso l'entroterra;
  5. e. favorire la realizzazione di percorsi per la mobilità dolce lungo le rive, nonché la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento di quelli esistenti.

4. Interventi di trasformazione
Fatti salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica e fermo restando quanto disposto dal successivo punto 5, gli interventi di trasformazione consentiti dai P.O., compresi quelli urbanistici ed edilizi, sono ammessi a condizione che:

  1. - non alterino l'assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici e paesaggistici, nonché la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria, con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;
  2. - si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l'uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;
  3. - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;
  4. - non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
  5. - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
  6. - non riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.

5. Opere e interventi infrastrutturali
Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture, viarie e a rete, pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile.

6. Manufatti temporanei e removibili
La realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili consentite dai P.O., ivi incluse quelle connesse alle attività agricole e turistico-ricreative, è ammessa a condizione che gli interventi non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, nonché l'accessibilità e la fruibilità delle rive, prevedendo, altresì, il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili e garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate.

7. Ingegneria naturalistica
Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico e idraulico devono garantire il migliore inserimento paesaggistico privilegiando, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Divieti
Fatti salvi gli adeguamenti e gli ampliamenti degli edifici o delle infrastrutture esistenti consentiti dai P.O. alle condizioni di cui ai punti precedenti del presente articolo, fuori dal perimetro del territorio urbanizzato non sono ammesse nuove previsioni di: attività produttive industriali/artigianali; medie e grandi strutture di vendita; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento.