Art. 22. Zona di Volpaia sita nel comune di Radda in Chianti (DM 15-1973 dec)
1. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché comprende un bellissimo comprensorio collinare, ricco di uliveti, cipressi e boschi che incorniciano complessi monumentali ed insediamenti particolarmente qualificati in senso ambientale e paesistico, quali Volpaia, Capaccia, Albola, Villa Castelvecchi; tale ambiente, costellato anche da tipiche case rurali, si determina come uno dei paesaggi meglio caratterizzati della campagna toscana, notevolmente qualificata in maniera omogenea e godibile da molti punti di vista, in particolare dal belvedere di Radda.
2. Il P.S.I., in coerenza alla codifica dello statuto del territorio, riconosce: i castelli, i nuclei rurali e il relativo intorno territoriale da intendersi quale area fortemente interrelata al bene medesimo sul piano morfologico, percettivo, identitario e storicamente su quello funzionale; i caratteri morfologici e storico-architettonici dei castelli e dei nuclei rurali nelle loro relazioni con il contesto paesaggistico; le regole generative degli insediamenti, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi; i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines) da e verso i castelli e nuclei rurali con particolare riguardo alle visuali prospettiche apprezzabili dalla viabilità e dai punti di belvedere, gli elementi strutturanti il paesaggio, nonché quelli espressivi dell'identità dei luoghi negli elaborati di cui all'art. 21, c.1.
3. I P.O., in coerenza al P.S.I., provvedono a perseguire le seguenti direttive:
- a. Orientare:
- I. gli interventi di trasformazione e manutenzione del patrimonio edilizio verso la conservazione dei caratteri morfologici, architettonici, cromatici e tipologici storici;
- II. gli interventi, nell'intorno territoriale dei castelli, nuclei e pievi verso la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni percettive tra l'insediamento storico e il contesto paesaggistico, nonché l'intervisibilità tra castelli e nuclei, garantendo coerenza e continuità con i valori espressi dal paesaggio contermine, anche attraverso la riqualificazione del sistema delle percorrenze dolci tra l'insediamento storico e il suo contesto;
- b. Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei castelli e nuclei, in particolare quello di Volpaia, di alto valore iconografico e identitario, e gli ampi scenari da essi percepiti;
- c. Assicurare la compatibilità delle forme del riuso con la tipologia edilizia degli edifici di valore storico;
- d. Limitare i processi di urbanizzazione anche incentivando interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
4. I P.O., inoltre, dettano specifiche disposizioni volte ad ammettere interventi di trasformazione del patrimonio edilizio dei castelli e nuclei storici e dell'intorno territoriale ad esse adiacente a condizione che perseguano le seguenti prescrizioni:
- a. siano garantiti la coerenza con l'assetto morfologico urbano di impianto storico, il mantenimento dei caratteri tipologici e architettonici di impianto storico degli edifici e l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie, coerenti con la tipologia storica di riferimento;
- b. siano mantenuti i percorsi storici, i camminamenti, i passaggi, gli accessi storici ai castelli e nuclei e le relative opere di arredo.
5. Gli interventi di trasformazione edilizia, previsti dai P.O., dovranno perseguire le seguenti prescrizioni e garantire che:
- a. siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria, e i manufatti che costituiscono valore storico-culturale;
- b. siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines);
- c. sia assicurata l'armonia per forma, dimensione, orientamento, con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale;
- d. sia assicurata qualità insediativa attraverso un'articolazione equilibrata tra spazi aperti e costruito con particolare riferimento alla qualità progettuale degli spazi di fruizione collettiva;
- e. sia mantenuta l'accessibilità ai luoghi da cui è possibile godere delle visuali a maggiore panoramicità.
6. I P.O. non potranno ammettere previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei isolati rispetto al territorio urbanizzato.
7. Resta comunque fermo il perseguimento delle direttive e delle prescrizioni della Scheda di Vincolo di cui all'elaborato 3B del PIT/PPR denominato Sezione 4 - Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.