Art. 21. Beni paesaggistici

1. I beni paesaggistici interessano componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, Parte Terza, che sottopone a preventivo nulla-osta gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e/o territoriale che li riguardino.

2. A puro titolo ricognitivo, i beni paesaggistici sono individuati con apposite campiture dagli elaborati grafici (QC_av2 - Beni Paesaggistici e siti "Rete Natura 2000" - Scala 1:25.000 e 1:10.000), che ne riproducono i perimetri esemplificativi così come individuati nel PIT/PPR e dai Comuni che hanno provveduto alla loro ricognizione ai sensi dell'Elaborato 7B del suddetto Piano, nel P.S.I.. I perimetri dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 assumono, comunque, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede, di pianificazione attuativa o, in difetto, di pratica edilizia, in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.

3. I beni paesaggistici sono costituiti da:

  1. a. Immobili e aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/2004, art. 136).
    Ad essi si applicano le disposizioni generali di cui al Titolo II, IV, V, e VI della presente disciplina, così come integrate dalle specifiche disposizioni che riguardano i singoli beni di cui al Titolo III, Capo II.
    Sono costituiti dai seguenti beni:
    1. I. Zona di Volpaia nel Comune di Radda in Chianti (15-1973 dec);
    2. II. Zona del centro abitato ed area circostante del Comune di Castellina in Chianti (56- 1971);
    3. III. Zona circostante il centro abitato di Monteriggioni (108-1965 dec) (l'area di vincolo intercetta il territorio comunale di Castellina in Chianti sul confine a sud con il comune di Monteriggioni).
  2. b. Aree tutelate per legge (D.Lgs. 42/2004, articolo 142).
    Ad esse si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, IV, V, e VI della presente disciplina. Nel territorio di Castellina e di Radda in Chianti sono presenti le seguenti aree tutelate per legge:
    1. I. I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (P.I.T., Disciplina dei beni paesaggistici, articolo 7 - D.Lgs. 42/2004, articolo 142. c.1, lett. b);
    2. II. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (PIT, Disciplina dei beni paesaggistici, articolo 8 - D.Lgs. 42/2004, articolo 142. c.1, lett. c);
    3. III. I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi (PIT, Disciplina dei beni paesaggistici, articolo 11 - D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera f);
    4. IV. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (PIT, Disciplina dei beni paesaggistici, articolo 12 - D.Lgs. 42/2004, articolo 142. c.1, lett. g);
    5. V. Le zone di interesse archeologico (PIT, Disciplina dei beni paesaggistici, articolo 15 - D.Lgs. 42/2004, articolo 142. c.1, lett. m).