Art. 20. Beni culturali
1. I beni culturali sono componenti fondative dell'identità storico-culturale locale e sono vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004, Parte Seconda, che sottopone a preventivo nulla-osta gli interventi edilizi e/o urbanistici che li riguardino.
2. Gli elaborati grafici del P.S.I. (QC_av1 - Beni Culturali, Aree di Pertinenza e Beni Storico Architettonici del P.T.C.P. - Scala 1:25.000 e 1:10.000; All1_QC_av1_Beni culturali e paesaggistici) individuano, a puro titolo ricognitivo, i beni architettonici quale specifica categoria dei beni culturali, rileggendone i perimetri esemplificativi così come definiti nel PIT/PPR. Tali perimetri assumono, pertanto, carattere puramente indicativo e ricognitivo e sono suscettibili di diversa declinazione in sede di pianificazione operativa o, in difetto, di pianificazione attuativa o di pratica edilizia in conseguenza di conoscenze di maggior dettaglio. A tale fine è onere del proponente verificare e comprovare l'eventuale, difforme perimetrazione del vincolo.
3. Per i beni architettonici il P.O. definisce specifiche disposizioni di salvaguardia dei caratteri morfotipologici, architettonici e decorativi, garantendo modalità d'uso degli edifici e degli spazi aperti compatibili con le suddette salvaguardie. Definisce, altresì, disposizioni volte a conservare, valorizzare e rinnovare le relazioni ecologiche, funzionali e percettive storicizzate con l'intorno territoriale, individuando, se del caso, specifiche aree di pertinenza paesaggistica.